Sentenza n. 202302967/2023
4a- Affidamenti - Servizi- Manutenzione E Gestione Del Verde Pubblico - Aggiudicazione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Consorzio Stabile A.L.P.I. S.C.A.R.L. ha presentato ricorso al TAR Lombardia contro l'aggiudicazione di una procedura di appalto pubblico indetta dal Comune di Monza per il servizio globale di manutenzione e gestione del verde pubblico della durata di 48 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 4 anni. L'aggiudicazione è stata assegnata con la Determinazione Dirigenziale numero 900 del 14 giugno 2023 a un Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da CseL Consorzio Società Cooperativa Sociale quale mandataria e da Demetra Società Cooperativa Sociale ONLUS e Demetra Specialista s.r.l. quali mandanti. Il ricorrente ha contestato la legittimità della procedura di gara, in particolare il Disciplinare di gara per vizi sostanziali nella sua formulazione e nell'omissione di prescrizioni fondamentali. Contestualmente, CseL ha presentato un ricorso incidentale per impugnare specifiche disposizioni dello stesso Disciplinare ritenute discriminatorie e illegittime.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal codice dei contratti pubblici, che impone alle amministrazioni l'obbligo di garantire trasparenza, non discriminazione e corretta valutazione delle offerte nelle procedure di gara. Il Disciplinare di gara assume rilevanza cruciale in quanto rappresenta il documento che definisce i criteri, i requisiti e le condizioni di partecipazione alla gara, e deve contenere prescrizioni chiare e non ambigue concernenti i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti alle imprese. In particolare, nel caso di raggruppamenti orizzontali di imprese, è fondamentale che il Disciplinare prescriva esplicitamente la corrispondenza tra le prestazioni che ogni singola impresa del raggruppamento si impegna ad eseguire e il possesso da parte della medesima dei requisiti specifici richiesti. L'art. 6.4 del Disciplinare in contestazione aveva omesso questa prescrizione, creando ambiguità interpretative e rischi di violazione dei principi di parità di trattamento tra i concorrenti.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità di un Disciplinare di gara che avesse omesso di prescrivere l'obbligatoria corrispondenza tra la quota di prestazioni che ciascuna impresa facente parte di un raggruppamento orizzontale si impegna ad eseguire e il possesso da parte della medesima impresa dei requisiti di capacità professionale necessari per lo svolgimento di quella specifica prestazione. Tale omissione crea un difetto strutturale nella procedura di gara perché consente interpretazioni difformi delle modalità di acquisizione dei requisiti da parte del raggruppamento, potenzialmente discriminando i concorrenti che si presentano isolatamente. La questione era inoltre complicata dal fatto che il Disciplinare conteneva altre disposizioni, come il requisito del fatturato specifico di cui all'art. 6.3, la cui legittimità era contestata dal raggruppamento aggiudicatario mediante il ricorso incidentale, generando una situazione di complessità interpretativa complessiva.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha riconosciuto che il Disciplinare di gara presentava un vizio sostanziale nell'omettere di prescrivere chiaramente la necessaria corrispondenza tra le prestazioni che ogni impresa del raggruppamento si impegna ad eseguire e il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti. Tale omissione viola il principio di trasparenza procedurale e crea condizioni di potenziale disparità tra i concorrenti, poiché introduce margini discrezionali inaccettabili nella fase di valutazione delle offerte. Il collegio giudicante ha ritenuto che questa lacuna non potesse essere sanata dalla semplice proposizione di una candidatura e che fosse necessario annullare il provvedimento di aggiudicazione per consentire una riedizione della procedura corretta nei termini e nelle forme dovute. Il TAR ha inoltre considerato la gravità della violazione in rapporto ai principi dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici, che enfatizzano l'importanza della chiarezza e della non discriminazione nelle procedure di gara. Riguardo al ricorso incidentale presentato da CseL, il giudice ha invece respinto le contestazioni relative al requisito del fatturato specifico e alle modalità di acquisizione dei requisiti tramite avvalimento, ritenendole non fondate.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso principale presentato dal Consorzio Stabile A.L.P.I., annullando in via definitiva la Determinazione Dirigenziale numero 900 del 14 giugno 2023 con la quale era stata aggiudicata l'appalto al raggruppamento CseL. La sentenza ha inoltre respinto il ricorso incidentale presentato da CseL, confermando quindi la legittimità dei criteri e dei requisiti stabiliti nel Disciplinare contestati da quest'ultima. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, come è consueto in caso di accoglimento parziale del ricorso. La sentenza è divenuta definitiva e ordina all'amministrazione comunale di dare esecuzione al provvedimento annullativo, il che comporta la necessità di ripetere la procedura di gara secondo le corrette modalità.
Massima
Un Disciplinare di gara per la costituzione di raggruppamenti orizzontali di imprese è illegittimo quando omette di prescrivere chiaramente la necessaria e obbligatoria corrispondenza tra la quota di prestazioni che ciascuna impresa del raggruppamento si impegna ad eseguire e il possesso da parte della medesima impresa dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per tale prestazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Valentina Caccamo, Referendario per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale n. 900 del 14 giugno 2023, esecutiva dal 15 giugno 2023, con la quale il Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Monza ha adottato il provvedimento conclusivo di aggiudicazione dell'appalto, con ridotto impatto ambientale, del servizio globale di manutenzione e gestione del verde pubblico per un periodo di 48 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 4 anni, CIG 926515796C in favore del costituendo RTI composto dalla mandataria CseL Consorzio Società Cooperativa Sociale e dalle mandanti Demetra Società Cooperativa Sociale ONLUS e Demetra Specialista s.r.l.; - della nota del 15 giugno 2023 con cui il responsabile del Servizio Centrale Unica Acquisti ha comunicato agli altri partecipanti alla gara, inclusa l'odierna ricorrente, l'avvenuta aggiudicazione della stessa in favore del RTI CSeL; - dell'avviso prot. n. 0116751 del 22 giugno 2023 di aggiudicazione dell'appalto in esame al RTI CSeL; di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente ed in particolare, per quanto occorrer possa: - dell'art. 6.4 del Disciplinare di gara, nella parte in cui ha omesso di prescrivere l'obbligatoria corrispondenza tra la quota di prestazioni che un'impresa facente parte di un RTI orizzontale si impegna ad eseguire ed il possesso, da parte della medesima impresa, dei requisiti di capacità professionale per lo svolgimento di detta prestazione; - di tutti i verbali delle sedute di gara e della proposta di aggiudicazione; nonché, per quanto occorrer possa, per la condanna, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, al cui subentro il ricorrente si rende sin d'ora disponibile, per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica mediante conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto al ricorrente, ovvero al risarcimento del danno per equivalente nella misura che verrà accertata, anche in via equitativa, nel corso del giudizio ovvero, in via subordinata, per l'annullamento - previa sospensione dell'intera procedura di gara e per la conseguente condanna al risarcimento del danno nella misura che verrà accertata, anche in via equitativa e/o presuntiva, nel corso del presente giudizio Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Csel Consorzio-Società Cooperativa Sociale il 6/9/2023: per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del Disciplinare di gara nella parte in cui include, al punto 6.3 il requisito del fatturato specifico di cui al punto 6.3 lett. a) tra quelli di “capacità tecnica e professionale”; - del chiarimento n. 12 e del punto 6.5 del Disciplinare là dove si ritenesse che gli stessi imponessero, anche in caso di utilizzo da parte di un consorzio di cooperative dei requisiti delle consorziate designate quali esecutrici, di ricorrere all'istituto dell'avvalimento. sul ricorso numero di registro generale 1517 del 2023, proposto da Consorzio Stabile A.L.P.I. S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 926515796C, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Salomoni, Lorenzo Bolognini e Andrea Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, via Caradosso 8; Comune di Monza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Assunta Banza, Stefano Boeche e Paola Giovanna Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Csel Consorzio-Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Greco, Manuela Muscardini e Paolo Provenzano, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, P.Le Lavater, 5; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monza e del Csel Consorzio-Società Cooperativa Sociale; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: accoglie il ricorso principale e annulla la determinazione n. 900 del 14.6.2023, con gli effetti di cui in motivazione; respinge il ricorso incidentale. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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