Sentenza n. 202501229/2025
Annullamento Del Decreto Della Questura Di Genova, Ufficio Immigrazione Con Il Quale È Stata Archiviata In Quanto Manifestamente Improcedibile L'istanza Del Ricorrente Volta Al Rilascio Del Permesso Di Soggiorno, Nonchè Contro Ogni Altro Preparatorio, Connesso O Consequenziale E Comunque Per Il Risarcimento Dei Danni Patrimoniali E Non Patrimoniali Patiti E/o Patiendi Dal Ricorrente.
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno. La Questura, mediante decreto, ha archiviato l'istanza qualificandola come manifestamente improcedibile, ritenendo cioè che il ricorso amministrativo del richiedente fosse privo dei requisiti essenziali di procedibilità. Il ricorrente, ritenendosi danneggiato da tale provvedimento, ha impugnato il decreto della Questura dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Liguria, chiedendo l'annullamento del provvedimento di archiviazione e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla presunta illegittimità dell'atto amministrativo.
Il quadro normativo
La materia relativa al permesso di soggiorno è disciplinata dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, che stabilisce i presupposti e le modalità attraverso cui gli stranieri possono ottenere il rilascio del titolo di soggiorno nel territorio nazionale. L'amministrazione dell'immigrazione, rappresentata dalla Questura attraverso il suo Ufficio competente, è tenuta a valutare la ricevibilità e la procedibilità formale delle istanze presentate dai cittadini stranieri prima di entrare nel merito della richiesta. Un provvedimento di archiviazione come manifestamente improcedibile è un atto amministrativo che presuppone un vizio formale o una carenza strutturale nel ricorso presentato, il quale non consente neppure l'istruttoria sostanziale del procedimento.
La questione giuridica
Il nodo controverso della causa riguardava se la Questura avesse correttamente qualificato come manifestamente improcedibile l'istanza del ricorrente ovvero se tale archiviazione fosse illegittima per vizio di motivazione, violazione di norme procedurali o errata valutazione dei presupposti di ricevibilità. In altri termini, il ricorso sollevava la questione se la amministrazione avesse approfondito adeguatamente la domanda del ricorrente prima di archiviarla oppure se avesse intempestivamente escluso la procedibilità dell'istanza senza le dovute valutazioni preliminari. La controversia toccava inoltre il tema della tutela dei diritti dello straniero nel procedimento amministrativo di riconoscimento dello status migratorio, un equilibrio delicato tra il potere discrezionale dell'amministrazione e i diritti fondamentali del ricorrente.
La motivazione del giudice
Il TAR Liguria, esaminate le risultanze del procedimento e valutate le censure mosse dal ricorrente, ha ritenuto che la decisione della Questura di archiviare l'istanza come manifestamente improcedibile fosse giustificata dagli elementi di fatto e dalle norme di legge applicabili al caso concreto. Il collegio giudicante ha accertato che sussistevano i presupposti normativi in presenza dei quali la amministrazione era legittimata a considerare l'istanza manifestamente priva dei requisiti procedurali o sostanziali richiesti dalla legge. Il giudice amministrativo ha dunque ritenuto che la Questura avesse correttamente qualificato l'improcedibilità della domanda, sia sotto il profilo formale che sotto il profilo della ricevibilità sostanziale della medesima. Di conseguenza, il TAR ha concluso che il ricorrente non aveva titolo per ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente, confermando la legittimità del decreto della Questura di Genova che aveva archiviato l'istanza come manifestamente improcedibile. Con il medesimo provvedimento, il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, secondo le modalità previste dalla legge sulla giustizia amministrativa. Il ricorso non ha ottenuto accoglimento, pertanto il ricorrente rimane nella posizione giuridica preesistente senza alcun riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno.
Massima
La Questura legittimamente archivia come manifestamente improcedibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno quando sussistono vizi formali o carenze sostanziali tali da precludere ab initio la procedibilità amministrativa della domanda secondo la disciplina delle migrazioni.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Giuseppe Caruso, Presidente Liliana Felleti, Primo Referendario Nicola Pistilli, Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto della Questura di Genova, Ufficio Immigrazione, con il quale è stata archiviata in quanto manifestamente improcedibile l'istanza del ricorrente volta al rilascio del permesso di soggiorno, nonché di ogni altro preparatorio, connesso o consequenziale, e comunque per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sul ricorso numero di registro generale 121 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Auditore, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via XX Settembre 2/39; la Questura di Genova, in persona del Questore in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura Genova; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, e in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co.1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt.5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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