Sentenza n. 202501127/2025
Impugnazione Del Provvedimento Del Ministero Dell’interno – Questura Di Genova- Di Archiviazione Dell’istanza Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno Presentata Dal Ricorrente, Nonché Di Tutti Gli Atti Del Procedimento E Di Ogni Altro Atto Preordinato, Presupposto, Connesso, Conseguente O Collegato Al Provvedimento Impugnato, Nessuno Escluso, Anche Non Cognito.
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presso la Questura di Genova, competente territorialmente. La Questura ha successivamente archiviato l'istanza di rinnovo, adottando un provvedimento ritenuto illegittimo dal ricorrente. Il ricorrente, contestando la legittimità del provvedimento di archiviazione e rivendicando il diritto al rinnovo del permesso, ha presentato ricorso amministrativo al TAR Liguria per ottenerne l'annullamento e il ripristino dei propri diritti. Nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, la situazione fattuale è mutata: il ricorrente ha ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno ovvero il provvedimento di archiviazione è stato ritirato dalla Questura, venendo così a cessare la necessità concreta della tutela giurisdizionale.
Il quadro normativo
La materia trova disciplina nel Testo Unico delle Disposizioni Concernenti la Disciplina dell'Immigrazione e Norme sulla Condizione dello Straniero, che regola i permessi di soggiorno, le loro modalità di acquisizione e di rinnovo, nonché i correlati procedimenti amministrativi. Le norme in questione prevedono il diritto dello straniero al rinnovo del permesso di soggiorno quando sussistono i requisiti previsti dalla legge, e garantiscono il diritto ad una corretta istruttoria procedimentale e a provvedimenti motivati. Il ricorso amministrativo al TAR costituisce lo strumento di tutela giurisdizionale contro i provvedimenti della pubblica amministrazione ritenuti illegittimi, disponibile per tutti i cittadini di paesi terzi che lamentino violazione dei propri diritti procedurali o sostanziali.
La questione giuridica
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento di archiviazione dell'istanza di rinnovo per violazione delle norme sulla disciplina dei permessi di soggiorno e dei principi di correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa, chiedendo al giudice amministrativo l'annullamento del provvedimento impugnato e la condanna della pubblica amministrazione a provvedere al rinnovo del permesso. La questione riguardava la corretta applicazione della normativa sull'immigrazione e il diritto dello straniero a un'istruttoria amministrativa legittima. La controversia si inseriva nel contesto più ampio della giurisprudenza amministrativa in materia di permessi di soggiorno e dei controlli sulla legittimità formale e sostanziale dei provvedimenti della Questura.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha rilevato che nel corso del procedimento giudiziale la situazione di fatto ha subito una trasformazione sostanziale: il ricorrente ha conseguito l'interesse che lo aveva motivato a ricorrere, avendo ottenuto il permesso di soggiorno o trovando comunque sodisfatto l'interesse sotteso alla domanda. Tale circostanza determina la cessazione della materia del contendere, la quale ricorre quando viene meno l'utilità della pronuncia giurisdizionale in conseguenza di un mutamento nella realtà fattuale precedente la decisione. Il giudice ha pertanto ritenuto che il procedimento fosse divenuto privo di utilità pratica, essendo venuto meno l'interesse concreto del ricorrente a ottenere una sentenza che annullasse il provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR Liguria ha dichiarato cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio di ricorso. La decisione ha disposto l'estinzione del procedimento amministrativo senza pronunciarsi nel merito della controversia, atteso che la pronuncia sulla legittimità del provvedimento era divenuta priva di effetti pratici per il ricorrente. Nessun obbligo viene imposto alle parti, restando salvo quanto già conseguito dal ricorrente nel procedimento amministrativo.
Massima
La materia del contendere nel giudizio amministrativo cessa quando il ricorrente ha conseguito nel corso del procedimento l'utilità pratica della pronuncia chiesta, essendo venuto meno l'interesse concreto alla decisione nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Giuseppe Caruso, Presidente Liliana Felleti, Primo Referendario Marcello Bolognesi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento provvedimento -OMISSIS-della Questura di Genova, portante la archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente, notificato -OMISSIS- nonché di tutti gli atti del procedimento e di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso, conseguente o collegato al provvedimento impugnato. sul ricorso numero di registro generale 313 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Robotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2025 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Con il ricorso è stato impugnato il provvedimento -OMISSIS-con cui la Questura di Genova ha archiviato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio in quanto non sarebbe stato allegato il certificato attestante l’iscrizione universitaria del ricorrente per l’anno accademico 2023/24. Invero il ricorrente: - ha esibito in giudizio il certificato dell’Università datato 24.9.24 che dimostra la sua iscrizione al corso di laurea in Design per l’anno accademico 2023-24 richiesto dall’Amministrazione; - ha attestato anche che durante tale periodo egli ha anche sostenuto con profitto plurimi esami. Il Collegio, pertanto, con ordinanza propulsiva -OMISSIS- ha ordinato alla Questura di valutare la suddetta certificazione dell’Università datata 24.9.2024, pronunciandosi nuovamente sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. La Questura ha quindi nuovamente esercitato il potere e, avendo accertato la sussistenza dei presupposti, ha rilasciato il rinnovo del permesso di soggiorno che il ricorrente ha regolarmente ritirato. La sopravvenienza del provvedimento satisfattivo dell’interesse del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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