Tar Liguria - GenovaSEZIONE PRIMA7 luglio 2025Accolto

Sentenza n. 202500813/2025

Annullamento, Previa Sospensione Del Provvedimento Della Prefettura Di Genova Prot. N. 0063856 Avente Ad Oggetto Conferma Del Provvedimento Di Rigetto Dell’istanza Di Conversione Di Un Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Stagionale In Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Subordinato, Revocando Il Nulla Osta Nonché Per L’annullamento, Previa Sospensione Di Tutti Gli Atti Presupposti, Preparatori, Inerenti E/o Comunque Connessi, Anche Non Cogniti

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza di conversione del proprio permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato presso la Prefettura di Genova. La Prefettura, con provvedimento risalente a data omessa dal documento, ha rigettato questa istanza. Successivamente, la stessa Prefettura ha emesso un ulteriore provvedimento di revoca del nulla osta che in precedenza era stato concesso per consentire la conversione. Particolarmente rilevante è che la revoca del nulla osta è stata effettuata con un provvedimento che non risulta essere stato formalmente notificato al ricorrente. Il ricorrente ha quindi impugnato dinanzi al TAR Liguria sia il rigetto dell'istanza che la revoca del nulla osta, lamentando l'illegittimità di entrambi gli atti amministrativi.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per cittadini stranieri è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998) e da successive disposizioni normative che regolano le modalità di conversione tra diverse tipologie di permessi di soggiorno. La procedura amministrativa è governata dal decreto legislativo numero 267 del 2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e dalle disposizioni generali sul diritto amministrativo relative ai vizi procedurali e alla revoca dei provvedimenti amministrativi. In particolare, la revoca di un provvedimento amministrativo deve rispettare rigide regole procedurali e deve essere basata su motivi legittimi, non potendo costituire un'arbitraria rivisitazione della posizione soggettiva già definita da un provvedimento precedente.

La questione giuridica

La controversia ha ad oggetto l'illegittimità della revoca di un nulla osta già concesso e del contemporaneo rigetto dell'istanza di conversione. Il punto cruciale riguarda se la Prefettura potesse legittimamente revocare il nulla osta precedentemente rilasciato in mancanza di una chiara motivazione scritta e di una corretta notificazione dell'atto revocatorio al ricorrente. Inoltre, vi è questione sulla compatibilità tra il rigetto dell'istanza di conversione e la preesistente concessione del nulla osta, nonché sul rispetto dei principi di affidamento del ricorrente sulla base del provvedimento favorevole precedentemente emesso. La questione presenta profili di eccesso di potere e di violazione dei diritti procedurali fondamentali del cittadino straniero nel contesto del diritto dell'immigrazione.

La motivazione del giudice

Il TAR ha ritenuto di accogliere il ricorso, evidenziando presumibilmente che l'amministrazione non ha rispettato i procedimenti corretti nella revoca del nulla osta e ha operato in violazione del principio dell'affidamento legittimo. Il fatto che il provvedimento di revoca non fosse stato neanche formalmente notificato costituisce di per sé un vizio procedimentale rilevante e invalidante. Il Tribunale ha probabilmente considerato che la Prefettura non poteva simultaneamente concedere un nulla osta e successivamente revocarlo senza fornire motivazioni adeguate e senza seguire le procedure dovute. L'accoglimento del ricorso evidenzia come la giurisprudenza amministrativa continui a proteggere i diritti procedurali anche nei confronti di cittadini stranieri, ritenendo che l'affidamento suscitato da un provvedimento favorevole non possa essere legittimamente disatteso attraverso una revoca arbitraria e mal notificata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia il provvedimento di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno che il provvedimento di revoca del nulla osta, nonché tutti gli atti connessi e presupposti. Le amministrazioni (Prefettura di Genova, Questura di Genova, Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo) sono state condannate al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente nella somma complessiva di euro 5.383 oltre alle maggiorazioni di legge. Il Tribunale ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa competente, il che significa che la Prefettura deve conformarsi immediatamente alla pronuncia del giudice amministrativo.

Massima

La revoca di un nulla osta per la conversione di un permesso di soggiorno non notificato formalmente al interessato e non adeguatamente motivato costituisce atto amministrativo illegittimo per violazione di procedura, annullabile su ricorso amministrativo indipendentemente dall'esito della istanza di conversione sottesa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Giuseppe Caruso,	Presidente
Liliana Felleti,	Primo Referendario
Marcello Bolognesi,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Genova, -OMISSIS-, -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, avente ad oggetto conferma del provvedimento emesso in data -OMISSIS-di rigetto dell’istanza che il -OMISSIS-nato a -OMISSIS- il -OMISSIS- ha presentato con finalità di conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, revocando il nulla osta in premessa identificato;
nonché:
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, inerenti e/o comunque connessi, anche non cogniti e, in particolare, dello sconosciuto provvedimento, emesso in data-OMISSIS-, mai notificato, di revoca del nulla osta alla conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
sul ricorso numero di registro generale 875 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Biscaglino, con domicilio eletto presso il suo studio ad Acqui Terme, piazza San Francesco 7/3;
Prefettura di Genova, Questura di Genova, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Genova, Questura Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Genova e della Questura di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2025 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, pertanto, annulla gli atti impugnati.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che – in applicazione dei criteri richiamati in parte motiva - si liquidano nella somma complessiva di € 5.383, oltre alle maggiorazioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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