Tar Lazio - RomaSEZIONE PRIMA TER7 luglio 2025Respinto

Sentenza n. 202513309/2025

Rigetto Istanza Volta Al Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Lungo Periodo Ue Per Motivi Di Lavoro Autonomo

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lungo periodo Unione Europea sulla base dello svolgimento di attività lavorativa autonoma in Italia. L'istanza è stata rigettata dall'amministrazione competente in quanto la documentazione prodotta non soddisfaceva i criteri legali richiesti per attestare la sussistenza dei requisiti necessari. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto davanti al TAR del Lazio, sostenendo che la valutazione amministrativa fosse illegittima e discriminatoria. La controversia riguardava specificamente la corretta interpretazione dei parametri di valutazione della stabilità economica e della genuinità dell'attività lavorativa autonoma dichiarata.

Il quadro normativo

La disciplina del permesso di soggiorno per lungo periodo Unione Europea è contenuta nel decreto legislativo numero 30 del 2007, come modificato dal decreto legislativo numero 159 del 2011, che riprende le previsioni della direttiva 2003/109 CE. L'accesso a tale permesso richiede la dimostrazione di una stabile fonte di reddito adeguata al mantenimento del ricorrente e dei suoi familiari, nonché la disponibilità di un alloggio idoneo. Nel caso di lavoro autonomo, l'amministrazione deve valutare sia la regolarità formale dell'avviamento dell'attività sia la credibilità della sua continuazione nel tempo, sulla base di idonea documentazione fiscale e contributiva. Le disposizioni normative conferiscono all'amministrazione un margine di discrezionalità nella valutazione dei requisiti, vincolato tuttavia ai principi generali di ragionevolezza e proporzionalità.

La questione giuridica

La questione centrale riguardava se l'amministrazione avesse correttamente applicato i criteri di valutazione della stabilità e della genuinità dell'attività lavorativa autonoma dichiarata dal ricorrente. In particolare, era controverso se la documentazione fornita fosse effettivamente idonea a provare l'esistenza di una fonte di reddito stabile e continua, ovvero se l'amministrazione avesse potuto legittimamente ritenerla insufficiente rispetto ai parametri richiesti dalla legge. Ulteriore elemento della controversia era la corretta qualificazione della natura autonoma dell'attività svolta, nonché la verifica della coerenza tra quanto dichiarato e quanto risultante dai registri fiscali e previdenziali.

La motivazione del giudice

Il TAR ha ritenuto che il rigetto amministrativo fosse sostanzialmente fondato nel merito, accertando che la documentazione prodotta dal ricorrente presentasse effettive lacune sotto il profilo della dimostrazione della continuità reddituale e della genuinità dell'attività autonoma. Il collegio ha confermato che spettava all'amministrazione valutare criticamente la credibilità della dichiarazione sulla base di una corretta lettura degli elementi documentali allegati e ha verificato che tale valutazione non fosse viziata da arbitrarietà o irragionevolezza manifesta. Il giudice ha respinto le contestazioni del ricorrente relative a presunte illegittime discriminazioni, ritenendo che il procedimento amministrativo fosse stato condotto in conformità ai principi di trasparenza e di corretta istruttoria. L'esame dei parametri normativi ha condotto il TAR a confermare la legittimità della decisione amministrativa di rigetto.

La decisione

Il TAR respinge il ricorso e conferma il provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per lungo periodo Unione Europea. Il ricorrente rimane assoggettato alla disciplina prevista per il suo status giuridico anteriore e non acquisisce il permesso di soggiorno richiesto. Con ogni probabilità sono stati condannati al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente, secondo le modalità ordinarie della procedura dinanzi ai tribunali amministrativi.

Massima

L'amministrazione può legittimamente rigettare l'istanza di permesso di soggiorno per lungo periodo Unione Europea per lavoro autonomo quando la documentazione prodotta non sia idonea a provare la stabilità e la continuità della fonte reddituale e la genuinità dell'attività dichiarata, in conformità ai criteri normativi vigenti e senza violare i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Aurora Lento,	Presidente
Achille Sinatra,	Consigliere, Estensore
Guido Gabriele,	Referendario
per l'annullamento
del Decreto del 31.1.2022, notificato il 4.3.2022, con cui la Questura di Roma ha rifiutato l'istanza volta al rilascio di permesso di soggiorno per lungo periodo UE e di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di contenuto sconosciuto, laddove lesivo degli interessi della ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 4822 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Barduagni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

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