Sentenza n. 202509300/2025
Silenzio Sull’istanza Presentata Per Il Rilascio Del Permesso Di Soggiorno
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l'annullamento del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma con riferimento a una domanda di rilascio di nulla osta all'ingresso di un lavoratore subordinato. La situazione di fatto riguardava pertanto un procedimento amministrativo relativo all'ingresso di stranieri in Italia nell'ambito dei flussi di lavoratori subordinati, regime disciplinato dal Testo Unico sull'Immigrazione. Il ricorrente aveva presentato regolare istanza presso la Prefettura al fine di ottenere il nulla osta necessario per consentire l'ingresso e l'assunzione di un lavoratore straniero, ma l'amministrazione non aveva provveduto nel termine prescitto, determinando così una situazione di inerzia amministrativa. Questa omissione della Prefettura ha costituito il presupposto per l'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo, come rimedio contro l'illegittimità per violazione dei termini di conclusione del procedimento.
Il quadro normativo
La materia dell'ingresso dei lavoratori stranieri subordinati in Italia è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, noto come Testo Unico sull'Immigrazione, con particolare riferimento all'articolo 22 ivi richiamato. Questo articolo regola il procedimento amministrativo per il rilascio del nulla osta, ovvero l'autorizzazione preliminare indispensabile che precede la richiesta di visto presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero. Il nulla osta rappresenta un provvedimento vincolante per le autorità consolari e costituisce uno strumento fondamentale di gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro. L'amministrazione è tenuta al rispetto dei termini procedimentali previsti dalla legge: il mancato adempimento nel termine prescitto integra il silenzio inadempimento, considerato dalla giurisprudenza come un vizio di illegittimità costituzionale che espone l'amministrazione al ricorso giurisdizionale.
La questione giuridica
Il punto controverso verteva sulla risoluzione della inerzia amministrativa della Prefettura di Roma, che non aveva provveduto nel termine dovuto al rilascio del nulla osta richiesto dal ricorrente. La questione giuridica di fondo riguardava la tutela del cittadino dinanzi ai ritardi e alle omissioni dell'amministrazione nei procedimenti relativi all'immigrazione, settore dove le esigenze di celerità sono particolarmente rilevanti poiché incidono sui diritti economici e sociali di persone coinvolte in rapporti di lavoro. In questa materia è ricorrente il conflitto tra le esigenze di controllo e verifica dell'amministrazione e il diritto dei ricorrenti a una decisione tempestiva e a una tutela effettiva.
La motivazione del giudice
Nel corso della camera di consiglio del tredici maggio duemilaventicinque, il ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere, vale a dire che la controversia aveva cessato di sussistere perché il provvedimento richiesto era stato nel frattempo emanato dalla Prefettura. Il collegio giudicante ha ritenuto questo fatto ricognitivo e ha quindi accertato che le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere erano pienamente integrate. Tale dichiarazione ha reso superflua l'analisi del merito circa l'illegittimità della inerzia amministrativa e il rilascio del nulla osta risultava avvenuto, anche se tardivamente rispetto al termine originario. La pronuncia di cessazione della materia del contendere rappresenta il naturale esito nei procedimenti di ottemperanza ove l'amministrazione provvede a colmare il suo inadempimento dopo la proposizione del ricorso o durante il procedimento giurisdizionale. Il giudice ha inoltre deciso di compensare equamente le spese processuali tra le parti, in ragione della circostanza che il ricorso, pur fondato sulla inerzia, aveva comunque prodotto l'effetto di accelerare il provvedimento amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di annullamento promosso avverso il silenzio inadempimento della Prefettura di Roma. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, significando che ciascuna sopporta le proprie spese senza condanna della controparte, soluzione equa in quanto il ricorso, sebbene non portato a decisione nel merito, aveva comunque raggiunto il suo scopo pratico. Il giudice ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa e ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi della normativa sulla privacy, proteggendo così i dati personali dell'istante.
Massima
Il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione nel procedimento di rilascio del nulla osta all'ingresso di lavoratore subordinato cessato in corso di giudizio per sopravvenuto adempimento è idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere con conseguente compensazione delle spese processuali.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA Michelangelo Francavilla, Presidente Giovanni Mercone, Referendario Silvia Simone, Referendario, Estensore per l'annullamento del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma sull’istanza di rilascio di nulla osta all’ingresso di lavoratore subordinato ai sensi dell’art.22 T.U. Immigrazione. sul ricorso numero di registro generale 4002 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Ciasco, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessio Avv. Ciasco in Roma, via Ovidio, n. 20; Ministero dell'Interno, Questura di Roma e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Roma e della Prefettura di Roma; Vista la dichiarazione resa da parte ricorrente nella camera di consiglio del 13 maggio 2025, circa l'intervenuta cessazione della materia del contendere; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
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