Sentenza n. 202504105/2025
Silenzio Sull'istanza Di Conversione Del Permesso Di Soggiorno Per Protezione Speciale In Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Subordinato
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona, la cui identità è stata oscurata dal Tribunale per motivi di tutela della privacy, ha presentato istanza alla Questura di Roma in data 19 giugno 2023 per ottenere la conversione del proprio permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Tale istanza rientra nella procedura amministrativa ordinaria per i cambi di titolo di soggiorno, generalmente istruita dalle Questure secondo le disposizioni della normativa in materia di immigrazione. Decorso il termine ordinario per l'emanazione del provvedimento senza che l'Amministrazione si pronunciasse, il ricorrente ha lamentato il silenzio-inadempimento e ha presentato ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, contestando l'inerzia della Questura e del Ministero dell'Interno. Il ricorso è stato iscritto al numero 13075 del 2024, evidenziando che tra la presentazione dell'istanza originaria e il ricorso erano trascorsi diversi mesi. Successivamente, nella memoria del 10 febbraio 2025, il ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere, segnalando che l'Amministrazione aveva infine provveduto ad evadere l'istanza originaria, eliminando così l'oggetto controverso.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo 286/1998, che regola i permessi di soggiorno e le loro conversioni da un titolo all'altro. In particolare, i permessi per protezione speciale sono previsti per cittadini stranieri che versano in condizioni particolari di vulnerabilità o necessità, mentre il permesso per lavoro subordinato è il titolo ordinario per chi esercita un'attività lavorativa dipendente sul territorio nazionale. Le istanze di conversione devono essere istruite secondo i procedimenti amministrativi ordinari e il Ministero dell'Interno e le Questure sono tenuti a pronunciarsi entro termini determinati dalla legge. L'omissione della risposta configura il silenzio-inadempimento, ricorribile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo. La cessazione della materia del contendere è un istituto previsto dallo stesso codice quando, durante il pendency del ricorso, la controversia perde attualità in seguito all'adozione da parte dell'Amministrazione del provvedimento omesso o alla mutazione della situazione giuridica.
La questione giuridica
La controversia verteva fondamentalmente sulla tempestività dell'Amministrazione nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno e, più ampiamente, sul diritto del ricorrente a ottenere un provvedimento espresso sui diritti di cui era titolare. In particolare, la questione concerneva se il silenzio-inadempimento della Questura e del Ministero dell'Interno potesse costituire illegittimità procedimentale meritevole di censura innanzi al giudice amministrativo. Il diritto fondamentale in gioco era quello di ogni cittadino straniero di vedersi regolarmente istruita e decisa la propria istanza amministrativa, senza che l'inerzia dell'Amministrazione frustrasse le aspettative del ricorrente di cambiar titolo di soggiorno per esigenze lavorative. La questione si è risolta naturalmente quando l'Amministrazione ha finalmente provveduto, eccependo così l'interesse concreto alla prosecuzione della causa.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in composizione monocratica con relatore la dott.ssa Silvia Simone, ha ritenuto rilevante la dichiarazione di cessazione della materia del contendere presentata dal ricorrente nella memoria del 10 febbraio 2025. Quando l'Amministrazione diligentemente provvede ad adottare il provvedimento omesso durante la pendenza del ricorso, il giudice amministrativo constata l'estinzione del conflitto e non ritiene più necessario pronunciarsi sul merito della censura di illegittimità. Il Tribunale ha accolto la comunicazione ricevuta e ha ritenuto opportuno dichiarare la cessazione della materia del contendere, conformemente a una giurisprudenza consolidata che valorizza la composizione effettiva delle controversie amministrative mediante l'adozione dei provvedimenti omessi piuttosto che tramite annullamenti formali. Tuttavia, non per questo il ricorrente rimane vittorioso nel significato che il Tribunale ha riconosciuto il suo diritto di ottenere il provvedimento e ha condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, attestando così la fondatezza della censura di illegittimità anche se non formalizzata in sentenza di annullamento.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, non procedendo dunque all'annullamento formale del silenzio-inadempimento giacché il provvedimento era nel frattempo sopravvenuto. Ha condannato l'Amministrazione resistente, identificata nel Ministero dell'Interno e nella Questura di Roma, al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 300,00 oltre IVA e contributo per l'attività professionale, da versarsi al difensore del ricorrente in qualità di antistatario. Ha disposto l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa secondo le ordinarie modalità esecutive. Inoltre, ha ordinato il provvedimento di oscuramento del ricorrente dal testo della sentenza, tutelando i diritti di privacy e di dignità della persona ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Massima
Nella controversia avente ad oggetto il silenzio-inadempimento di un'Amministrazione in relazione a un'istanza di conversione del permesso di soggiorno, la successiva adozione del provvedimento omesso durante la pendenza del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, pur mantenendo il ricorrente il diritto di vedersi condannata l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite come riconoscimento della fondatezza della pretesa azionata.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA Michelangelo Francavilla, Presidente Silvia Simone, Referendario, Estensore Francesco Vergine, Referendario per l'annullamento del silenzio-inadempimento serbato sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in data 19 giugno 2023. sul ricorso numero di registro generale 13075 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma; Vista la memoria del 10 febbraio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 300,00 (trecento/00), oltre iva e cpa, da distrarsi, unitamente al contributo unificato, in favore del difensore di parte ricorrente in qualità di antistatario ex art. 93 c.p.c. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
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