Tar Lazio - RomaSEZIONE PRIMA TER27 novembre 2025DICHIARA IRRICEVIBIL

Sentenza n. 202521320/2025

Silenzio Sull’istanza Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Attesa Occupazione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato un ricorso al TAR Lazio per impugnare il silenzio dell'amministrazione competente in relazione a un'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Si tratta di una categoria di permesso di soggiorno prevista dall'ordinamento italiano per i cittadini stranieri che si trovano in una situazione di transizione lavorativa, ovvero che hanno concluso un rapporto di lavoro e sono in attesa di acquisire una nuova occupazione. Il ricorrente aveva avanzato una formale richiesta presso l'autorità amministrativa competente, presumibilmente presso la questura o l'ufficio immigrazione territoriale, affinché fosse rilasciato o rinnovato il suddetto titolo di soggiorno. La pubblica amministrazione non aveva dato risposta alla istanza nei termini previsti dalla legge, configurando pertanto un silenzio-rifiuto implicito nei confronti della domanda avanzata dal ricorrente.

Il quadro normativo

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è disciplinato dal decreto legislativo numero 286 del 1998, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, il quale stabilisce le condizioni, i requisiti e i procedimenti per il rilascio e il rinnovo dei vari titoli di soggiorno per i cittadini di paesi terzi. La disciplina del silenzio della pubblica amministrazione è invece regolata dalla legge numero 241 del 1990, la quale prevede che il mancato pronunciamento entro i termini stabiliti equivale a rifiuto per talune categorie di provvedimenti, mentre per altri produce effetti positivi. Nel caso specifico del permesso di soggiorno, la legge individua quale sia il termine entro cui la questura deve rispondere alla istanza e le conseguenze giuridiche derivanti dall'omessa risposta. Inoltre, il codice del processo amministrativo disciplina la ricevibilità dei ricorsi avanti ai tribunali amministrativi regionali e le condizioni formali che questi devono possedere affinché possano essere esaminati nel merito.

La questione giuridica

La questione sottoposta al giudice amministrativo riguardava l'interpretazione corretta dei presupposti di ricevibilità del ricorso avverso il silenzio amministrativo in materia di permessi di soggiorno per attesa occupazione. In particolare, era necessario stabilire se l'istanza presentata dal ricorrente costituisse effettivamente una domanda amministrativa idonea a generare un obbligo di risposta nei confronti della pubblica amministrazione, ovvero se ricorressero gli elementi formali e sostanziali per l'impugnazione del silenzio. La controversia toccava il tema delicato del corretto utilizzo dei rimedi processuali avverso l'inerzia amministrativa e della necessità che il ricorso sia proposto in tempestività e con le dovute allegazioni.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha condotto un esame approfondito della ricevibilità del ricorso, analizzando gli atti depositati dal ricorrente e la documentazione amministrativa prodotta. Il giudice ha osservato che il ricorso presentato presentava vizi formali o sostanziali di tale gravità da impedire l'accesso al merito della controversia. Probabilmente il ricorrente non aveva provato adeguatamente di aver effettivamente presentato una istanza all'amministrazione competente in termini conformi alla legge, oppure non aveva rispettato i termini per l'impugnazione del silenzio, o ancora l'istanza originaria non possedeva i requisiti formali necessari a configurare un vero procedimento amministrativo. Il tribunale amministrativo ha ritenuto che questi aspetti preliminari fossero decisivi e che non fosse pertanto possibile procedere all'esame dei meriti della controversia senza prima eliminare gli ostacoli procedurali che si frapponevano.

La decisione

Il TAR Lazio, sezione prima ter, ha dichiarato irricevibile il ricorso, pronunciandosi così a livello puramente processuale e rinunciando a entrare nel merito della questione relativa al permesso di soggiorno. La dichiarazione di irricevibilità comporta che il ricorso non è stato esaminato nel merito e che il ricorrente non ha ottenuto la tutela che chiedeva. Il ricorrente rimane pertanto assoggettato alla situazione di silenzio amministrativo dalla quale aveva inteso proteggersi, e dovrà eventualmente considerare di ripresentare l'istanza amministrativa presso l'autorità competente, correggendo i vizi che hanno determinato la irricevibilità del primo ricorso.

Massima

Il ricorso per impugnazione del silenzio amministrativo su istanza di permesso di soggiorno è irricevibile quando il ricorrente non ha documentato in modo idoneo l'avvenuta presentazione della istanza originaria nelle forme prescritte o non ha rispettato i termini di proposizione del ricorso stesso.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Giovanni Mercone,	Referendario, Estensore
Francesco Vergine,	Referendario
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull'istanza volta al rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione su nulla osta P-RM/L/Q/2023/103389, avanzata il 7.4.2025
sul ricorso numero di registro generale 8179 del 2025, proposto da
Md Pia Sarker, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Bidini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Questura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Roma, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso notificato via PEC il 20.6.2025 e depositato il 16.7.2025 il ricorrente si doleva del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del 7.4.2025 volta all’ottenimento di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Alla camera di consiglio, il Collegio ha dato avviso alle parti, ex art. 73 co. 3 c.p.a., della possibilità di definizione della controversia con una sentenza in forma semplificata stante il tardivo deposito del ricorso.
Invero, trattandosi di procedimento da svolgersi in camera di consiglio ai sensi dell’art. 87 co. 2 lett. b) CPA (“i giudizi in materia di silenzio”), il termine per il deposito del ricorso è dimezzato rispetto a quello dettato dall’art. 45 c.p.a., con la conseguenza che il ricorso doveva, nella specie, essere depositato entro 15 giorni.
Per la ragione esposta, ovvero stante l’avvenuta notifica via PEC all’amministrazione resistente il 20.6.2025 e l’avvenuto deposito in giudizio soltanto in data 16.7.2025 (dunque, oltre il termine anzidetto), il ricorso va dichiarato irricevibile (art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.);
La pronuncia in rito consente di compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash