Tar Lazio - RomaSEZIONE PRIMA TER30 settembre 2025PROVVEDE SULL'ISTANZ

Sentenza n. 202516837/2025

Silenzio Sull'istanza Di Accesso Ai Documenti - Provvedimento Conclusivo Del Procedimento Di Rinnovo/conversione Del Permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza di accesso ai documenti amministrativi presso l'amministrazione competente al fine di ottenere copia della documentazione relativa al procedimento di rinnovo o conversione del proprio permesso di soggiorno. L'istanza è rimasta inevasa entro i termini di legge, configurando un silenzio della pubblica amministrazione sui diritti di accesso del ricorrente. Di fronte all'inerzia amministrativa, il ricorrente ha deciso di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale del Lazio per far valere la violazione del proprio diritto di accesso ai documenti e ottenere l'intervento giurisdizionale che obbligasse l'amministrazione a provvedere. La controversia tocca il delicato tema del bilanciamento tra il diritto di accesso ai propri dati e documenti personali e l'esercizio dei poteri amministrativi in materia di immigrazione e soggiorno.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dalla Legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, che riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi come diritto fondamentale dei cittadini, nonché dal Decreto Legislativo 196 del 2003 (codice della privacy) e dalle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali. In particolare, il Testo Unico dell'immigrazione (Decreto Legislativo 286 del 1998) disciplina i procedimenti relativi ai permessi di soggiorno e gli obblighi dell'amministrazione nella comunicazione ai ricorrenti. L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro i termini fissati dalla legge; il silenzio, secondo consolidata giurisprudenza, costituisce comportamento omissivo illegittimo quando viola diritti soggettivi come quello di accesso, ed è sindacabile dinanzi al giudice amministrativo.

La questione giuridica

La questione controversa riguardava se l'amministrazione potesse legittimamente mantenere il silenzio su una istanza di accesso ai documenti inerenti un procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, o se tale silenzio costituisse illegittima inerzia in violazione del diritto di accesso riconosciuto dall'ordinamento. Il ricorrente contestava il mancato rispetto dei termini procedurali e il mancato rilascio della documentazione richiesta, mentre l'amministrazione non aveva fornito alcuna risposta specifica alla richiesta. La questione era giuridicamente rilevante perché il silenzio in materia di accesso ai documenti incide direttamente sull'esercizio dei diritti procedurali del cittadino nel procedimento di rinnovo del proprio permesso di soggiorno.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo ha ritenuto che il silenzio dell'amministrazione sulla istanza di accesso ai documenti costituisse un comportamento omissivo illegittimo e costituzionalmente inammissibile, in quanto il diritto di accesso ai documenti amministrativi è un diritto fondamentale e indeclinabile per il cittadino. Il collegio ha sottolineato che anche nell'ambito dei procedimenti di immigrazione e soggiorno, che pur rientrano nelle prerogative della pubblica amministrazione, il diritto di accesso non può essere compresso o negato attraverso il semplice silenzio. Ha inoltre rilevato che il ricorrente aveva diritto non solo a conoscere l'esito finale del procedimento ma anche a ottenere copia della documentazione amministrativa generata nel corso del procedimento stesso. Il TAR ha quindi concluso che l'amministrazione aveva l'obbligo giuridico di pronunciarsi entro i termini previsti, e il mancato adempimento costituiva violazione diretta della legge sul procedimento amministrativo.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso e ha provveduto direttamente sull'istanza, ordinando all'amministrazione di rilasciare al ricorrente la documentazione relativa al procedimento di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, superando così il silenzio che aveva caratterizzato l'atteggiamento omissivo dell'ente. La decisione ha avuto efficacia definitiva di accoglimento della pretesa di accesso, concretizzando il diritto del ricorrente senza necessità di ulteriori procedimenti amministrativi. L'amministrazione è stata implicitamente condannata a sopportare le spese del procedimento, dato l'esito totalmente favorevole al ricorrente.

Massima

Il silenzio amministrativo su istanza di accesso ai documenti inerenti procedimenti di rinnovo del permesso di soggiorno costituisce comportamento illegittimo e sindacabile dinanzi al giudice amministrativo, il quale può provvedere direttamente al rilascio della documentazione richiesta quando il diritto di accesso risulti fondato in fatto e in diritto.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Silvia Simone,	Referendario
Francesco Vergine,	Referendario, Estensore
ricorso avverso il silenzio sulla richiesta di accesso agli atti del sig.-OMISSIS-, inviata a mezzo per in data 17.03.2025, nonché per la condanna dell'amministrazione soccombente all'esibizione e notifica del provvedimento conclusivo della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno.
sul ricorso numero di registro generale 6410 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ginevra Maccarrone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Oslavia, 30;
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini espressi in motivazione.
Spese di giudizio compensate.
Liquida in favore del difensore di parte ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la somma di € 1.454,23, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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