Sentenza n. 202508336/2025
Silenzio Sulla Richiesta Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Subordinato/attesa Occupazione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o in attesa di occupazione presso la Questura competente, ricevendo quale risposta il silenzio della pubblica amministrazione, cioè l'assenza di qualsiasi comunicazione formale in ordine all'accoglimento o al rigetto della domanda nei termini previsti dalla legge. Di fronte a questo silenzio inadempiente, il ricorrente si è rivolto al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio chiedendo l'annullamento del silenzio stesso o, in via surrogatori, il rilascio del documento richiesto. Durante il corso del giudizio, tuttavia, la situazione fattuale ha subito un mutamento tale da incidere sulla prosecuzione del processo, determinando l'impossibilità pratica per il giudice di pronunciarsi nel merito della controversia originaria.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per ragioni di lavoro è disciplinata dal Decreto Legislativo numero 286 del 1998, il cosiddetto Testo Unico dell'Immigrazione, e dalle relative norme attuative, che stabiliscono i presupposti, i criteri e i procedimenti attraverso cui lo straniero può ottenere il riconoscimento del diritto a stare e lavorare nel territorio italiano. La legge prevede tempi determinati entro cui l'amministrazione deve pronunciarsi sulle istanze presentate dai cittadini stranieri, pena l'obbligo di sublimazione positiva del silenzio o il ricorso in sede giurisdizionale per l'annullamento di un provvedimento implicito di rigetto. Il diritto al rilascio del permesso di soggiorno si qualifica come diritto soggettivo quando sussistano tutti i requisiti di legge, sicché la pubblica amministrazione ha l'obbligo di provvedere positivamente entro i termini normativamente fissati, non potendo ricorrere all'inerzia per sottrarsi ai propri obblighi amministrativi.
La questione giuridica
Il giudizio amministrativo era stato instaurato per contestare il silenzio della Questura sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, in quanto tale silenzio costituisce una forma di diniego implicito in violazione del diritto alla risposta amministrativa e dei termini procedimentali. La questione centrale verteva sul diritto del ricorrente a ottenere un provvedimento esplicito di accoglimento della domanda ovvero, in caso di persistente inadempienza, a conseguire l'effetto pratico del rilascio del permesso medesimo tramite la tutela giurisdizionale. Tuttavia, la natura delle sopravvenute circostanze ha fatto emergere una problematica di ordine processuale riguardante la permanenza dell'interesse ad agire e la stessa utilità della decisione nel merito, ponendo il giudice di fronte alla necessità di valutare se il ricorso mantenesse ancora significato pratico.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che nel corso del procedimento giudiziale le circostanze si fossero evolute in modo tale da far venir meno l'oggetto della controversia, con ogni probabilità perché il permesso di soggiorno richiesto era stato effettivamente rilasciato prima della pronuncia della sentenza, oppure la situazione personale del ricorrente era mutata in modo tale da rendere irrilevante la decisione sulle spese. Una sentenza nel merito sarebbe risultata priva di effetto pratico e di utilità concreta, in quanto la principale ragione del contendere aveva subito una modifica sostanziale; inoltre, dichiare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse è coerente con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, evitando che il giudice si pronunciaci su una questione ormai priva di significato. Tale carenza di interesse sopravvenuta rappresenta una causa di improcedibilità che estingue il giudizio senza alcun pronunciamento sui diritti sostanziali delle parti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e ha conseguentemente disposto l'estinzione del giudizio con l'archiviazione del procedimento, senza entrare nel merito della contestazione relativa al silenzio della Questura. Il ricorrente perde la tutela giurisdizionale nel merito, ma tale perdita è temporaneamente irrilevante poiché la situazione di fatto ha reso ininfluente una sentenza di annullamento. Le spese processuali rimangono disciplinate secondo la regola ordinaria della soccombenza, tenuto conto della natura della pronuncia.
Massima
L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse estingue il giudizio amministrativo quando il ricorso perde il suo oggetto pratico durante il procedimento, rendendo priva di significato concreto e di utilità la decisione nel merito che il giudice potrebbe comunque pronunciare.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA Michelangelo Francavilla, Presidente Giovanni Mercone, Referendario Francesco Vergine, Referendario, Estensore Ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma sull’istanza di rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato o, in subordine, per attesa occupazione dell’11/10/2023; sul ricorso numero di registro generale 10928 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Vista la nota del 4 aprile 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non avere più interesse al ricorso avendo la Prefettura di Roma, in pari data, comunicato di avere trasmesso alla Prefettura di Napoli l’istanza ex art. 22 del D.Lgs. nr. 286/98 e chiesto alla Questura di Roma di valutare la possibilità del rilascio del titolo di soggiorno fuori quota ex art. 22 del medesimo D. Lgs. nr. 286/98; visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; ritenuto di prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e dichiararne l’improcedibilità; stabilito infine di compensare per giusti motivi le spese di giudizio; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
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