Tar Lazio - RomaSEZIONE PRIMA TER14 marzo 2025Inammissibile

Sentenza n. 202505338/2025

Silenzio Sulla Richiesta Di Conversione Del Permesso Di Soggiorno Da Protezione Speciale A Lavoro Subordinato

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ha presentato ricorso dinanzi al TAR Lazio avverso il silenzio della Questura in ordine alla sua richiesta di conversione dello stesso permesso a permesso per lavoro subordinato. La situazione fattuale alla base della controversia riguardava l'assenza di risposta della pubblica amministrazione competente a una istanza formalmente inoltrata dal ricorrente entro i tempi dovuti, circostanza che aveva condotto il ricorrente a adire il giudice amministrativo al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla conversione del titolo di soggiorno e la conseguente pronuncia di condanna all'amministrazione per il comportamento illegittimo. Nel corso del giudizio tuttavia sono sopravvenute delle modificazioni della situazione sostanziale e processuale che hanno inciso sulla proseguibilità del ricorso.

Il quadro normativo

La normativa applicabile è quella contenuta nel Testo Unico in materia di Immigrazione di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale disciplina complessivamente i permessi di soggiorno e i requisiti per la loro conversione da una categoria all'altra. La legge prevede che i permessi per protezione speciale possono essere convertiti in permessi per lavoro subordinato qualora il straniero abbia trovato un'occupazione e sussisteano tutti i presupposti normativi richiesti dalla procedura di conversione. La Questura è l'organo competente a ricevere e a decidere su tali richieste nel termine di legge previsto, ed è obbligata al rilascio del nuovo titolo qualora i requisiti siano integrati e documentati adeguatamente dal richiedente.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso attiene alla legittimità del silenzio della pubblica amministrazione in risposta a una istanza di conversione del permesso di soggiorno, nonché ai rimedi azionabili dal ricorrente per reagire a tale omissione amministrativa. La questione era rilevante perché incideva sulla tutela effettiva dei diritti dello straniero e sulla responsabilità dell'amministrazione nel perseguimento dei propri doveri procedurali, in particolare il dovere di rispondere entro i termini di legge alle richieste dei cittadini stranieri riguardanti titoli di soggiorno. Inoltre, si poneva il problema della natura e della configurabilità dell'interesse ad agire nel corso del giudizio, specialmente laddove sopravvenissero circostanze che modificassero la situazione sostanziale originaria.

La motivazione del giudice

Il TAR Lazio ha analizzato lo stato del procedimento nel corso del giudizio e ha riscontrato che, successivamente all'instaurazione del ricorso, si è verificato un mutamento della situazione di fatto che ha eliso la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente. Il collegio ha osservato che l'esistenza di un interesse attuale e concreto costituisce un presupposto fondamentale perché il giudice amministrativo possa conoscere della controversia, e che quando tale interesse viene meno nel corso del giudizio, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile. I giudici hanno ritenuto che le circostanze sopravvenute, quand'anche non specificate nel testo consultabile, abbiano determinato una situazione in cui la pronuncia sulla conversione del permesso avrebbe perduto ogni efficacia pratica per il ricorrente. Pertanto, il collegio ha preferito non entrare nel merito della questione, poiché il procedimento era divenuto oggettivamente privo di utilità pratica.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza pronunciarsi sul merito delle censure rivolte alla Questura. La decisione implica che il ricorrente non ha potuto ottenere dal giudice una pronuncia sulla legittimità del silenzio amministrativo, poiché le condizioni processuali per conoscere della causa sono venute a mancare. Tale pronuncia comporta l'estinzione del ricorso senza che il giudice si sia espresso sulla fondatezza delle pretese del ricorrente.

Massima

La carenza sopravvenuta di interesse ad agire rende improcedibile il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione sulla richiesta di conversione del permesso di soggiorno, qualora le circostanze fattive sopravvenute abbiano eliminato l'utilità pratica della tutela giurisdizionale richiesta.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Michelangelo Francavilla,	Presidente
Silvia Simone,	Referendario, Estensore
Francesco Vergine,	Referendario
per l'annullamento, previa declaratoria dell’inefficacia,
del silenzio serbato dalla Questura di Viterbo sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a lavoro subordinato presentata in data 23 novembre 2023 (identificativo domanda -OMISSIS-).
sul ricorso numero di registro generale 210 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno e Questura di Viterbo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Viterbo;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché alla rifusione del contributo unificato, somme da distrarsi tutte in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:

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