Sentenza n. 202505318/2025
Silenzio Sulla Richiesta Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Subordinato
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto straniero ha presentato istanza presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma al fine di ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ritenendo di avere diritto in base alle disposizioni del decreto legislativo numero 286 del 1998 e del decreto legge numero 73 del 2022. Successivamente, non ricevendo risposta entro i termini dovuti, il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo presso il TAR Lazio per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio mantenuto dall'amministrazione sulla sua richiesta e chiedere che l'amministrazione stessa provvedesse con un atto espresso a definire la procedura. Nel corso del giudizio, prima della conclusione della camera di consiglio, lo Sportello Unico per l'Immigrazione ha emesso un provvedimento con il quale ha revocato il nulla osta inizialmente rilasciato e ha rigettato contemporaneamente la nuova richiesta di rilascio del nulla osta per lavoro subordinato. In tal modo, il silenzio amministrativo originario era stato sostituito da un provvedimento espresso, per quanto sfavorevole al ricorrente.
Il quadro normativo
La materia del soggiorno degli stranieri in Italia è disciplinata principalmente dal decreto legislativo numero 286 del 1998, che rappresenta il testo unico in materia di immigrazione e che contiene le norme relative ai permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Il decreto legge numero 73 del 2022 ha introdotto modifiche significative al procedimento di rilascio e gestione dei nulla osta per il lavoro subordinato, modificando altresì i termini procedimentali. In ambito processuale amministrativo, il silenzio dell'amministrazione pubblica è regolato dal codice del processo amministrativo, secondo il quale il ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio presuppone l'inesistenza di un provvedimento espresso. La richiesta di gratuito patrocinio è invece disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, che stabilisce i requisiti formali necessari per l'ammissibilità di tali istanze.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la sopravvenuta improcedibilità del ricorso a causa della mutata situazione procedimentale. Infatti, il ricorrente aveva inizialmente agito al fine di ottenere l'annullamento del silenzio e una pronuncia della pubblica amministrazione, ma mentre il giudizio era in corso, l'amministrazione aveva comunicato una decisione espressa, seppure negativa per il ricorrente. La questione giuridica fondamentale era quindi se il ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio potesse ancora procedersi una volta che il silenzio stesso fosse stato eliminato mediante l'emanazione di un provvedimento esplicito, diverso da quello ricercato ma comunque idoneo a sostituire l'inerzia amministrativa. Si doveva altresì verificare se il ricorrente conservasse un interesse legittimo ad ottenere una pronuncia giurisdizionale sulla pretesa originaria.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha ritenuto che la domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio fosse divenuta improcedibile a causa della sopravvenuta carenza d'interesse della parte ricorrente. Infatti, secondo il ragionamento della Corte, l'interesse del ricorrente a ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio era strettamente collegato all'esistenza del silenzio medesimo e alla conseguente necessità di stimolare un intervento espresso dell'amministrazione. Una volta che l'amministrazione aveva emesso il provvedimento di revoca del nulla osta e di rigetto della richiesta, il vizio originariamente dedotto dal ricorrente era venuto meno, poiché non vi era più un silenzio da accertare come illegittimo. Il collegio ha considerato che, sebbene il provvedimento fosse sfavorevole al ricorrente, lo stesso era comunque idoneo a sanare la carenza di un pronunciamento espresso, che era la ragione per cui il ricorso era stato proposto. Con riguardo alle istanze di gratuito patrocinio successivamente depositate, la Corte ha inoltre rilevato che la commissione per il gratuito patrocinio aveva già respinto la richiesta originaria con un decreto pubblicato in data antecedente, e che le successive istanze erano state depositate dopo tale rigetto, risultando pertanto tardive e inammissibili. Inoltre, laddove interpretate come nuove istanze, le stesse sarebbero comunque inammissibili in quanto sottoscritte dal solo difensore e non anche dalla parte personalmente, come espressamente richiesto dalla legge.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, poiché il silenzio originario era stato eliminato dall'emanazione del provvedimento espresso di rigetto. Ha altresì disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ritenendo che sussistessero giusti motivi in ragione dell'evoluzione procedimentale della vicenda. Ha infine dichiarato l'inammissibilità di tutte le istanze di gratuito patrocinio depositate successivamente al rigetto della richiesta originaria, sia perché tardive sia perché irregolarmente sottoscritte dal solo difensore.
Massima
L'accertamento dell'illegittimità del silenzio amministrativo perde la propria utilità giurisdizionale allorché l'amministrazione abbia emesso, prima della conclusione del giudizio, un provvedimento espresso sulla materia devoluta al giudice, anche se tale provvedimento sia sfavorevole al ricorrente, venendo meno l'interesse della parte a una pronuncia sul vizio originario.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA Michelangelo Francavilla, Presidente, Estensore Giovanni Mercone, Referendario Francesco Vergine, Referendario per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla richiesta effettuata in data -OMISSIS- di accesso allo Sportello Unico per l’Immigrazione per ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi degli artt. 22 d.lgs. n.286/1998 e 42 d.l. n. 73/22 e per la condanna dell’amministrazione a definire, con un provvedimento espresso, la procedura -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 13877 del 2023, proposto da -OMISSIS- con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Pio Merotta che lo rappresenta e difende nel presente giudizio MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il dott. Michelangelo Francavilla; Considerato che: - la parte ricorrente agisce per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla richiesta effettuata in data -OMISSIS- di accesso allo Sportello Unico per l’Immigrazione per ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi degli artt. 22 d.lgs. n.286/1998 e 42 d.l. n. 73/22 e per la condanna dell’amministrazione a definire, con un provvedimento espresso, la procedura -OMISSIS-; - con provvedimento del -OMISSIS- lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma ha decretato la revoca del nulla osta rilasciato e contestualmente il rigetto della richiesta di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato presentata nell’interesse del ricorrente; - la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio è, pertanto, divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse essendo venuto meno il silenzio lamentato dalla parte ricorrente; - per questi motivi il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse; - sussistono giusti motivi, in ragione dell’evoluzione procedimentale della vicenda, per disporre la compensazione delle spese di lite; - per quanto concerne la domanda di gratuito patrocinio, il Tribunale rileva che: a) l’istanza di gratuito patrocinio depositata il -OMISSIS- è stata respinta dalla commissione per il gratuito patrocinio con decreto n.-OMISSIS- pubblicato il-OMISSIS-; b) con atto depositato a questo Tribunale l’-OMISSIS- il difensore di parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa ed ha chiesto l’ammissione al gratuito patrocinio; c) con atti depositati a questo Tribunale il-OMISSIS- il difensore di parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa ed ha insistito nella domanda di gratuito patrocinio; d) quindi, l’originaria istanza è stata respinta con provvedimento pubblicato il-OMISSIS-; e) le istanze depositate in date -OMISSIS-, -OMISSIS- si riferiscono ad una domanda già respinta nel momento in cui tali atti sono stati depositati in giudizio e, qualora interpretate come nuove istanze di gratuito patrocinio, le stesse sarebbero, comunque, inammissibili perché sottoscritte dal solo difensore e non anche dalla parte personalmente come richiesto dall’art. 78 comma 2 d.p.r. n. 115/02; - pertanto, le istanze di gratuito patrocinio proposte con gli atti depositati l’-OMISSIS-, il-OMISSIS- sono inammissibili; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definendo il giudizio, così provvede: 1) dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse; 2) compensa le spese di lite; 3) dichiara l’inammissibilità delle istanze di gratuito patrocinio di cui in parte motiva. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
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