Tar Lazio - RomaSEZIONE PRIMA TER26 febbraio 2025Inammissibile

Sentenza n. 202504248/2025

Silenzio Sulla Richiesta Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Subordinato

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto ha presentato ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio contro il Ministero dell'Interno lamentando il silenzio amministrativo serbato sulla richiesta effettuata il 7 novembre 2022 presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La procedura si inscriveva nel quadro normativo del decreto legislativo numero 286 del 1998 e del decreto legge numero 73 del 2022, convertito in legge numero 122 del 2022, che disciplina i tempi e le modalità di rilascio dei nulla osta per lavoratori stranieri. Il ricorrente aveva agito in giudizio per ottenere l'annullamento del silenzio e per ottenere una condanna dell'amministrazione a provvedere espressamente sulla richiesta entro i termini di legge. Nel corso del giudizio, durante la fase istruttoria, lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma aveva emanato un provvedimento il 15 gennaio 2024 nel quale revocava il nulla osta precedentemente accordato e contestualmente rigettava la richiesta di rilascio del nulla osta per il lavoro subordinato interessato dal ricorso.

Il quadro normativo

La materia dell'immigrazione e del rilascio dei permessi di soggiorno per lavoratori stranieri è disciplinata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, che costituisce il testo unico sull'immigrazione e stabilisce i principi generali per l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento degli stranieri dal territorio della Repubblica italiana. Il decreto legge numero 73 del 2022, convertito in legge numero 122 del 2022, ha apportato importanti modifiche alla disciplina relativa ai procedimenti di autorizzazione al lavoro di stranieri, prevedendo l'intervento dello Sportello Unico per l'Immigrazione e fissando termini specifici per l'adozione dei provvedimenti. L'ordinamento della procedura amministrativa prevede che l'amministrazione competente debba pronunciarsi in via espressa entro termini ben determinati dalla legge, e nel caso di inerzia oltre detti termini, il cittadino interessato dispone del diritto di ricorrere al giudice amministrativo contestando il silenzio come illegittimità amministrativa. Il silenzio prolungato oltre i termini di legge integra una violazione del dovere amministrativo di comunicare al cittadino le ragioni della decisione in modo espresso e motivato.

La questione giuridica

La controversia aveva ad oggetto la valutazione dell'illegittimità del silenzio amministrativo serbato dalla pubblica amministrazione sulla richiesta di accesso allo Sportello Unico per l'Immigrazione del 7 novembre 2022, e cioè se tale inerzia costituisse un vizio invalidante suscettibile di censura mediante ricorso giurisdizionale amministrativo. La questione si poneva in termini particolarmente delicati poiché toccava il tema fondamentale del rispetto dei termini procedimentali stabiliti per legge e della tutela del diritto del ricorrente a ottenere una decisione formalmente motivata entro un lasso di tempo ragionevole e prevedibile. Un ulteriore profilo procedurale rilevante riguardava il problema se la sopravvenuta emanazione di un provvedimento amministrativo espresso, sebbene di esito sfavorevole al ricorrente, durante la pendenza del giudizio, potesse determinare l'estinzione dell'interesse a decidere sulla questione del silenzio originariamente dedotto in giudizio.

La motivazione del giudice

Il collegio del Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che, benché il ricorso fosse stato inizialmente proposto in una condizione di effettivo silenzio amministrativo da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, la circostanza della sopravvenuta emanazione del provvedimento datato 15 gennaio 2024 aveva determinato una mutazione radicale della situazione giuridica controversa nel giudizio. Difatti, con l'adozione del provvedimento espresso di revoca del nulla osta e di rigetto della richiesta di autorizzazione al lavoro subordinato, lo Sportello aveva definitivamente posto termine al silenzio che costituiva il fulcro della domanda amministrativa ricorrente, eliminando così l'oggetto della controversia. Il Tribunale ha affermato che una volta che l'amministrazione avesse emanato una decisione formale, sebbene dal contenuto sfavorevole al ricorrente, non sussisteva più ragione logica e giuridica per proseguire nel giudizio di annullamento del silenzio, poiché la fattispecie che aveva originato il ricorso aveva subito una trasformazione sostanziale. Il collegio ha altresì considerato che l'interesse della parte ricorrente a ottenere un provvedimento espresso era venuto meno con la sopravvenuta émanazione del medesimo, indipendentemente dal contenuto favorevole o sfavorevole dello stesso. Per quanto riguarda le istanze di gratuito patrocinio, il Tribunale ha accertato che la prima istanza era stata respinta dalla commissione per il gratuito patrocinio con decreto numero 397/23 pubblicato il 27 novembre 2023, e che le tre istanze successive depositate il 10 gennaio, il 22 marzo e il 21 febbraio 2025 risultavano inammissibili sia perché riferite a una domanda già respinta sia perché, se considerate come nuove istanze, presentavano il difetto della mancanza della sottoscrizione personale della parte ricorrente come esplicitamente richiesto dall'articolo 78, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in composizione collegiale, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, escludendo quindi di pronunciarsi nel merito sulla questione del silenzio amministrativo originariamente dedotto in ricorso. Il Tribunale ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite, ritenendo che sussistessero giusti motivi per tale determinazione in ragione della particolare evoluzione procedimentale della vicenda e della sopravvenuta modifica della situazione giuridica che aveva originato il ricorso. Il collegio ha inoltre dichiarato l'inammissibilità delle istanze di gratuito patrocinio proposte con gli atti depositati successivamente alla prima istanza, la quale era stata già respinta dalla competente commissione prima di quelle ulteriori. La sentenza è stata ordinata eseguibile immediatamente dall'autorità amministrativa.

Massima

Il ricorso per l'annullamento del silenzio amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse qualora l'amministrazione, inizialmente inerente, sopraggiunga emanando un provvedimento espresso durante il corso del giudizio, venendo così meno l'oggetto della controversia indipendentemente dal contenuto favorevole o sfavorevole del provvedimento medesimo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Michelangelo Francavilla,	Presidente, Estensore
Giovanni Mercone,	Referendario
Francesco Vergine,	Referendario
per l'annullamento
del silenzio serbato sulla richiesta effettuata in data 07/11/2022 di accesso allo Sportello Unico per l’Immigrazione per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi degli artt. 22 d.lgs. n.286/1998 e 42 d.l. n.73/22, convertito in legge n.122/22,
e per la condanna dell’amministrazione e definire, con un provvedimento espresso, la procedura-OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 13642 del 2023, proposto da
-OMISSIS-con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Pio Merotta che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 il dott. Michelangelo Francavilla;
Considerato che:
- la parte ricorrente agisce per l’annullamento del silenzio serbato sulla richiesta effettuata in data 07/11/2022 di accesso allo Sportello Unico per l’Immigrazione per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi degli artt. 22 d.lgs. n.286/1998 e 42 d.l. n.73/22, convertito in legge n.122/22 e per la condanna dell’amministrazione e definire, con un provvedimento espresso, la procedura-OMISSIS-;
- con provvedimento del 15/01/24 lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma ha decretato la revoca del nulla osta rilasciato e contestualmente il rigetto della richiesta di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato presentata nell’interesse del ricorrente;
- la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio è, pertanto, divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse essendo venuto meno il silenzio lamentato dalla parte ricorrente;
- per questi motivi il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
- sussistono giusti motivi, in ragione dell’evoluzione procedimentale della vicenda, per disporre la compensazione delle spese di lite;
- per quanto concerne la domanda di gratuito patrocinio, il Tribunale rileva che:
a) l’istanza di gratuito patrocinio depositata il 17/10/23, a seguito dell’inottemperanza al decreto istruttorio n. -OMISSIS-, è stata respinta dalla commissione per il gratuito patrocinio con decreto n. 397/23 pubblicato il 27/11/23;
b) con atto depositato a questo Tribunale il 10/01/24 il difensore di parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa ed ha insistito nella domanda di gratuito patrocinio depositando la documentazione integrativa richiesta;
c) con atti depositati a questo Tribunale il 22/03/24 e il 21/02/25 il difensore di parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa ed ha insistito nella domanda di gratuito patrocinio;
d) quindi, l’originaria istanza è stata respinta con provvedimento pubblicato il 27/11/23;
e) le tre sollecitazioni concernenti l’accoglimento dell’istanza, depositate in date 10/01/24, 22/03/24 e 21/02/25, si riferiscono ad una domanda già respinta nel momento in cui tali atti sono stato depositati in giudizio;
f) qualora interpretate come nuove istanze di gratuito patrocinio, le stesse sarebbero, comunque, inammissibili perché sottoscritte dal solo difensore e non anche dalla parte personalmente come richiesto dall’art. 78 comma 2 d.p.r. n. 115/02;
- pertanto, le istanze di gratuito patrocinio proposte con gli atti depositati il 10/01/24, 22/03/24 e 21/02/25 sono inammissibili;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definendo il giudizio, così provvede:
1) dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
2) compensa le spese di lite;
3) dichiara l’inammissibilità delle istanze di gratuito patrocinio di cui in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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