Sentenza n. 202503163/2025
Silenzio Sulla Richiesta Di Accesso Ai Documenti - Permesso Di Soggiorno Rm4707079684
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Lilia Nanu ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio contro il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Roma in relazione alla richiesta di accesso agli atti e documenti amministrativi. La ricorrente aveva presentato un'istanza di accesso agli atti il 17 ottobre 2024, presumibilmente rivolta all'amministrazione della Prefettura, con la finalità di ottenere visione ed estrazione di copia di specifica documentazione. Dinanzi alle resistenze riscontrate nell'ottenimento della documentazione richiesta, la ricorrente ha esercitato l'azione giurisdizionale amministrativa al fine di ottenere l'accertamento del diritto alla consultazione e all'acquisizione copia dei documenti, con contestuale ordine alle amministrazioni di procedere all'esibizione della documentazione controversa. La causa è stata regolarmente costituita davanti al TAR dal Ministero dell'Interno e dall'Ufficio Territoriale del Governo, che si sono difesi tramite l'Avvocatura Generale dello Stato.
Il quadro normativo
La materia dell'accesso agli atti amministrativi è disciplinata dalla legge 241 del 1990, che riconosce ai cittadini il diritto di accedere ai documenti amministrativi in possesso della pubblica amministrazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge medesima. Il diritto di accesso agli atti rappresenta un principio fondamentale della trasparenza amministrativa e della partecipazione dei cittadini ai procedimenti che li riguardano, costituendo strumento essenziale per garantire la conoscibilità dell'azione amministrativa. Il processo amministrativo è informato dal principio dispositivo, in base al quale le parti dispongono liberamente della loro azione e della loro difesa, potendo decidere autonomamente di proseguire o di abbandonare il giudizio fino al momento della decisione. La giurisdizione amministrativa, diversamente da altre forme di giurisdizione, non procede d'ufficio nella valutazione della sussistenza dell'interesse ad agire, rimanendo vincolata alle determinazioni delle parti circa la prosecuzione della lite.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla obbligazione dell'amministrazione di consentire l'accesso e l'estrazione di copia della documentazione richiesta, ossia sull'acertamento del diritto della ricorrente a conoscere e acquisire copia di specifici atti amministrativi. Tuttavia, durante il corso del processo, la questione relativa al diritto sostanziale di accesso è stata superata da una questione processuale preliminare di natura eccezionale, concernente la persistenza dell'interesse della ricorrente alla pronuncia giurisdizionale. Il conflitto iniziale tra la ricorrente e l'amministrazione circa la legittimità della negazione dell'accesso ha ceduto il passo a una questione di diversa natura, riferita non più al diritto sostanziale bensì alla proseguibilità del processo stesso in assenza di interesse della parte.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha ritenuto di dover dar rilievo alla dichiarazione resa dal legale della ricorrente nell'udienza del 11 febbraio 2025, in cui è stata comunicata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Il giudice amministrativo ha correttamente applicato il principio dispositivo che caratterizza il processo amministrativo, secondo il quale la parte conserva la piena disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa viene ritenuta pronta per la decisione, avendo pertanto facoltà di dichiarare di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Il collegio ha riconosciuto che il giudice amministrativo, a differenza del giudice penale o civile in altri settori, non dispone del potere di procedere d'ufficio né della facoltà di sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, essendo obbligato a prendere atto della dichiarazione di carenza di interesse resa dalla ricorrente. Il TAR ha inoltre sottolineato che la giurisdizione amministrativa non riveste natura oggettiva, volta all'accertamento astratto della illegittimità degli atti amministrativi indipendentemente da specifici interessi di parte, ma è invece strutturata in funzione della tutela dei diritti soggettivi dei ricorrenti, per cui il venir meno dell'interesse della parte determina l'estinzione necessaria della causa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c), del Codice del processo amministrativo, per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso. Conseguentemente, il giudice non ha pronunciato nel merito sulla questione dell'accesso agli atti, non avendo più ragione di farlo nel momento in cui la parte ha dichiarato di non avere interesse alla definizione del giudizio. Le spese di lite sono state compensate equamente tra la ricorrente e le amministrazioni intimates, secondo la pratica giudiziaria di contemperamento quando il processo si estingue per ragioni procedurali e non in ragione di una declaratoria di conseguenze sfavorevoli per una sola parte.
Massima
In materia di processo amministrativo, il sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente alla decisione della controversia, dichiarato spontaneamente fino al momento in cui la causa è ritenuta pronta per il giudizio, determina l'improcedibilità del ricorso in virtù del principio dispositivo che regola il processo amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA Michelangelo Francavilla, Presidente Giovanni Mercone, Referendario, Estensore Francesco Vergine, Referendario per l'accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata il 17.10.2024, con conseguente ordine alle amministrazioni intimate di esibizione della documentazione richiesta. sul ricorso numero di registro generale 13526 del 2024, proposto da Lilia Nanu, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Bloise, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale n. 53/B; Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che all’udienza dell’11.2.2025 è stata dichiarata dal legale della parte ricorrente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione; Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120 ed altre), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo; Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame; Ritenuto che le spese di lite possano essere equamente compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce: - lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; - spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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