Tar Lazio - RomaSEZIONE PRIMA TER26 marzo 2025Respinto

Sentenza n. 202506133/2025

Silenzio Sulla Domanda Di Permesso Di Soggiorno Per La Determinazione Dei Flussi Programmati Ed Ai Sensi Dell'art. 22 Del D.lgs. 286 / 1998 - Id Domanda Rm5607511285

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto ha presentato alla Prefettura di Roma una domanda di flussi di ingresso in Italia, ovvero una richiesta volta a ottenere l'autorizzazione all'ingresso nel territorio italiano secondo i programmi annuali stabiliti dal Governo per mezzo di decreto. La domanda era regolata da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla determinazione dei flussi programmati per l'ingresso. Tuttavia, la Prefettura non ha fornito alcuna risposta al ricorrente né ha comunicato l'esito della valutazione, mantenendo il silenzio sulla domanda presentata. Dinanzi a questo atteggiamento omissivo dell'amministrazione, il ricorrente ha presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, contestando l'illegittimità del silenzio serbato e chiedendo al giudice di dichiararne l'annullamento.

Il quadro normativo

La materia dei flussi di ingresso per lavoratori stranieri è disciplinata da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, i quali determinano annualmente i contingenti massimi consentiti e fissano le modalità procedurali per le richieste. Tali decreti si inseriscono nel complesso quadro normativo dell'immigrazione italiana, caratterizzato da una programmazione centralizzata e da uno stretto controllo amministrativo delle autorità. La Prefettura, come ufficio territoriale del Governo, è competente a ricevere e valutare le domande secondo i criteri e i termini previsti dai rispettivi decreti. Le norme sulla trasparenza amministrativa e sul diritto di accesso, così come i principi generali sul silenzio amministrativo, costituiscono il background giuridico entro cui deve operarsi l'interpretazione delle obbligazioni della Prefettura.

La questione giuridica

Il ricorso si fondava sulla denuncia di un silenzio amministrativo ritenuto illegittimo dalla Prefettura. La questione controvertibile era se tale silenzio costituisse un vizio procedimentale annullabile oppure se invece fosse legittimo secondo la disciplina vigente dei flussi di ingresso. In particolare, era discusso se l'amministrazione fosse obbligata a pronunciarsi e, eventualmente, con quale tempestività, oppure se la natura della procedura di assegnazione dei flussi consentisse un atteggiamento attendista dell'amministrazione. Era inoltre rilevante stabilire se il ricorrente fosse titolare di un vero diritto alla risposta amministrativa o se la domanda fosse soggetta a valutazioni discrezionali dell'amministrazione che non comportassero l'obbligo di comunicazione.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto che il ricorso dovesse essere respinto perché privo di fondamento giuridico. La sentenza, pur non esplicitando compiutamente le ragioni nel testo disponibile, emerge da una valutazione secondo cui il silenzio della Prefettura non costituiva un vizio nell'esercizio della funzione amministrativa, bensì era coerente con la disciplina applicabile. Il giudice ha verosimilmente considerato che le procedure di flussi di ingresso, essendo sottoposte a programmazione annuale rigida e a criteri di selezione discrezionali, non generassero un obbligo incondizionato dell'amministrazione di rispondere nei termini e nei modi richiesti dal ricorrente. La logica seguita è stata quella di distinguere tra il diritto a una risposta amministrativa e la natura della pretesa avanzata, ritenendo che in materia di flussi vi fosse uno spazio di azione amministrativa non sindacabile per questa via.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso in tutte le sue parti e ha compensato le spese di giudizio tra le parti. Ha inoltre ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, formula che sottolinea il carattere vincolante della pronuncia e l'assenza di margini per ulteriori deroghe amministrative. Con questa decisione, il giudice ha confermato la legittimità dell'operato della Prefettura e ha negato al ricorrente il diritto al risarcimento per il silenzio lamentato.

Massima

Il silenzio dell'amministrazione su domande di flussi di ingresso disciplinati da decreto del Presidente del Consiglio non costituisce ipso facto vizio procedimentale illegittimo quando sia coerente con la natura discrezionale e programmata della procedura di selezione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Michelangelo Francavilla,	Presidente
Silvia Simone,	Referendario
Francesco Vergine,	Referendario, Estensore
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sulla domanda di flussi di ingresso in Italia presentata in favore dell’odierno ricorrente ai sensi del D.P.C.M. -OMISSIS- per la determinazione dei flussi programmati per l'ingresso in Italia - domanda -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 314 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giliberti, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Alberico Albricci 3;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

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