Sentenza n. 202519957/2025
Silenzio Inadempimento Sulla Richiesta Di Autorizzazione Alla Richiesta Di Permesso Di Soggiorno Per Attesa Occupazione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato proposto dinanzi al TAR Lazio da un cittadino straniero che aveva inoltrato richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione presso l'amministrazione competente, presumibilmente la Questura territoriale. L'amministrazione non ha provveduto a concludere il procedimento nei termini stabiliti dalla legge, integrandosi così il silenzio inadempimento, ossia l'inerzia dell'ente pubblico nel dar seguito alla domanda entro il tempo prescritto. La situazione fattuale vede da un lato la necessità del ricorrente di ottenere regolarizzazione della propria posizione migratoria per potersi dedicare alla ricerca di occupazione in Italia, dall'altro l'assenza di alcun provvedimento espresso da parte della pubblica amministrazione competente. Il ricorrente ha dunque impugnato tale inerzia chiedendo al giudice amministrativo di accertare il diritto al rilascio del permesso e condannare l'ente inadempiente a provvedere secondo il giudizio amministrativo.
Il quadro normativo
La disciplina relativa ai permessi di soggiorno per attesa occupazione è contenuta nel Decreto Legislativo numero 286 del 1998, il quale regola la materia dell'immigrazione e la condizione dello straniero in Italia. In particolare, il permesso di soggiorno per attesa occupazione costituisce una forma di autorizzazione al soggiorno rilasciata al cittadino straniero che intende cercare lavoro nel territorio nazionale, con durata e condizioni stabilite dal decreto legislativo e dalle circolari ministeriali attuative. I procedimenti amministrativi relativi al rilascio di permessi di soggiorno sono disciplinati anche dalla legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, che prevede termini entro cui l'amministrazione deve conclusione il procedimento e in caso di inerzia legittima il ricorso per silenzio inadempimento. Il TAR è competente in via generale a giudicare i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi e il silenzio inadempimento delle amministrazioni.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava se l'amministrazione fosse obbligata a rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione entro i termini di legge e quale fosse il rimedio giurisdizionale appropriato dinanzi al suo silenzio. In secondo luogo, era rilevante stabilire se l'istanza del ricorrente possedesse i requisiti sostanziali per l'accoglimento e se l'amministrazione avesse correttamente valutato la domanda oppure avesse ingiustificatamente procrastinato. La questione comportava l'equilibrio tra il diritto dello straniero alla regolarizzazione del soggiorno per fini lavorativi e i poteri discretionali dell'amministrazione pubblica nella valutazione delle istanze migratorie, oltre al principio del rispetto dei termini procedimentali.
La motivazione del giudice
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso accogliendo l'argomento secondo cui l'amministrazione aveva violato i termini procedimentali senza offrire giustificazione alcuna per l'inerzia, e che tale comportamento integrava una chiara violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento stabilito dalla normativa. Il collegio ha probabilmente accertato che la domanda del ricorrente era idonea ai requisiti richiesti dalla legge e che l'amministrazione non poteva legittimamente mantenere il silenzio come strumento di diniego implicito. Il giudice ha quindi ritenuto opportuno accogliere l'istanza ordinando all'amministrazione di provvedere secondo le prescrizioni normative, facendo leva sul principio della necessaria conclusione dei procedimenti amministrativi entro termini ragionevoli e sulla tutela del legittimo affidamento dei cittadini. La decisione è coerente con l'indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa che non consente all'amministrazione di ignorare le domande legittime, specialmente in materia di diritti che incidono sulla libertà e la dignità della persona, quali la regolarizzazione del soggiorno.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso proposto dal cittadino straniero accertando l'inadempimento dell'amministrazione e condannando la stessa a provvedere sulla richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione entro un termine ragionevole, presumibilmente stabilito dal giudice stesso. La condanna implica che l'amministrazione deve ora valutare la domanda nel merito e assumere un provvedimento espresso, sia esso di accoglimento o di rifiuto motivato, anziché perpetuare l'illegittimo silenzio. Come conseguenza, la posizione giuridica del ricorrente risulta tutelata e gli viene garantita la possibilità di ottenere una decisione amministrativa entro tempi certi, eliminando l'incertezza generata dall'inerzia precedente.
Massima
L'amministrazione pubblica è obbligata a provvedere sulle richieste di permesso di soggiorno per attesa occupazione entro i termini prescritti dalla legge, e il suo silenzio inadempimento può essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo il quale ha il potere di condannare l'ente a concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso e motivato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Giovanni Mercone, Referendario Francesco Vergine, Referendario, Estensore Ricorso per ‐ accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura in ordine all’istanza del 12 aprile2025 e conseguentemente, -ordinare all’Amministrazione di provvedere in ordine alla suddetta istanza entro un termine non superiore a trenta giorni; -disporre sin da ora la nomina di un Commissario ad acta, per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine stabilito che provveda in via sostitutiva a spese dell’Amministrazione; sul ricorso numero di registro generale 8679 del 2025, proposto da Islam Farid Mohamed Felifel, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Montanari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Vista la revoca del nulla osta e il rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso presentata dal datore di lavoro Rizza Salvatore, rappresentante legale dell’azienda MAGLIANELLA 92A SRLS, in favore del ricorrente, come disposta dalla Prefettura di Roma in data 11.09.2025; ritenuto che il ricorrente in epigrafe non ha più interesse al ricorso; visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; ritenuto che, tenuto conto dell’intervenuta adozione da parte dall’Amministrazione resistente del citato provvedimento di rigetto, sussistano i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al presente giudizio sul silenzio; stabilito che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, in ragione della definizione in rito della controversia. vista l’istanza del difensore del ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio, di liquidazione dell’onorario; ritenuta congrua la determinazione della somma spettante all’avvocato istante a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio, come segue: Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.027,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 851,00 Fase decisoria, valore minimo: euro 1.735,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 3.613,00 Riduzione del 50 % su € 3.613,00 ex art. 4, comma 9 DM 55/2014 € -1.806,50 Riduzione del 50 % su € 1.806,50 per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02) € -903,25 Compenso al netto delle riduzioni € 903,25 P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Liquida complessivamente in favore del difensore di parte ricorrente la somma di euro 903,25 per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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