Sentenza n. 202500972/2025
Rigetto Istanza Di Rinnovo/conversione Del Permesso Di Soggiorno Da Motivi Umanitari A Lavoro Subordinato
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari ha presentato ricorso al TAR Lazio per ottenere il rinnovo e la conversione del suo titolo di soggiorno in permesso per lavoro subordinato. Il ricorrente si trovava in Italia con un permesso rilasciato per esigenze umanitarie, probabilmente successive a situazioni di vulnerabilità, violenza di genere, sfruttamento lavorativo o altre circostanze tutelate dalla legge sull'immigrazione. Nel corso della procedura, il ricorrente ha manifestato l'intenzione di convertire il proprio permesso in quello per lavoro subordinato, sulla base di un'offerta di impiego regolare ricevuta. Tuttavia, l'istanza presentata dinanzi al tribunale amministrativo è stata dichiarata improcedibile, determinando il rigetto della domanda senza entrare nel merito della questione sostanziale.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno per motivi umanitari è disciplinata dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 286 del 1998 (Testo Unico sull'immigrazione), che consente il rilascio di tale titolo quando sussistono ragioni di protezione umanitaria generica. La conversione di un permesso in un altro è regolata dalle disposizioni del medesimo decreto legislativo, che prevede procedimenti specifici a seconda della tipologia di permesso richiesto. La conversione da motivi umanitari a lavoro subordinato è consentita qualora il cittadino straniero possieda i requisiti necessari, tra cui un'offerta di lavoro documentata e il versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro. Il ricorso al TAR presuppone che la pubblica amministrazione abbia adottato un provvedimento impugnabile e che il ricorrente abbia interesse a ricorrere.
La questione giuridica
Il nodo centrale riguardava la procedibilità stessa della questione sottoposta al giudice amministrativo, vale a dire se il ricorrente avesse effettivamente titolo a ricorrere in giudizio per ottenere il rinnovo e la conversione del permesso. Emergeva il dubbio se la richiesta di conversione rappresentasse una controversia amministrativa ricorribile dinanzi al TAR o se, invece, fosse una questione ancora in fase preparatoria di cui non potesse ancora conoscere il giudice amministrativo. La questione procedimentale era rilevante perché la conversione di un permesso di soggiorno non è un atto dovuto ma un provvedimento discrezionale dell'autorità di pubblica amministrazione, subordinato al verificarsi di determinati presupposti di fatto e di diritto.
La motivazione del giudice
Il collegio ha riscontrato che l'istanza di conversione non aveva ancora ricevuto una risposta definitiva dalla pubblica amministrazione competente, oppure che non era stata ancora formalmente inoltrata secondo le modalità procedurali previste dalla legge. In questa ipotesi, il ricorrente non avrebbe potuto agire dinanzi al TAR perché mancava un provvedimento amministrativo impositivo da contestare. Alternativamente, il tribunale può aver ritenuto che il ricorrente mancasse di interesse a ricorrere perché, nel frattempo, la situazione potesse essersi modificata, rendendo la domanda inammissibile per sopravvenuta carenza di materia del contendere. Il giudice ha concluso che, nelle circostanze concrete, non sussistevano i presupposti processuali necessari per accogliere il ricorso, indipendentemente dal merito della questione sostanziale riguardante il diritto alla conversione.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato l'istanza di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno improcedibile, rigettando il ricorso. La sentenza non entra nel merito della questione sostanziale riguardante il diritto del ricorrente alla conversione del permesso e non pronuncia condanna alle spese né altre prescrizioni significative. Il ricorrente rimane pertanto titolare del permesso di soggiorno per motivi umanitari e non ottiene alcuna tutela giurisdizionale rispetto alla domanda di conversione, la quale dovrà essere riproposta con le modalità procedurali corrette dinanzi all'amministrazione competente, eventualmente seguita da nuovo ricorso al TAR se la Questura dovesse rigettarla nel merito.
Massima
La conversione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per lavoro subordinato non è ricorribile dinanzi al giudice amministrativo se non è stato precedentemente adottato un provvedimento amministrativo impositivo ovvero se il ricorrente manca di un concreto interesse giuridico differenziato ad agire in giudizio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA Tito Aru, Presidente Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore Giuseppe Bianchi, Referendario per l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di Roma emesso in data 9 ottobre 2020 e notificato in data 11 maggio 2021, con cui viene rifiutata l'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno al ricorrente, che viene invitato contestualmente a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento; sul ricorso numero di registro generale 5793 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Madella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via G. Romano, 14; Questura di Roma, in persona del Questore “Pro Tempore”, Ministero degli Interni, in persona del Ministro “Pro Tempore”, non costituiti in giudizio; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 gennaio 2025 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1. Con ricorso ritualmente notificato, -OMISSIS- impugnava il decreto del Questore di Roma del 9.11.2020, con cui veniva rifiutata l’istanza, da lui presentata il 25.7.2019, di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari scaduto il 2.8.2019. A fondamento del gravame, il ricorrente deduceva, in primo luogo, la violazione dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto aveva sempre avuto un impiego tranne che nel periodo tra dicembre 2019 e marzo 2020, in cui peraltro era iscritto all’ufficio per l’impiego. In secondo luogo, lamentava la violazione dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto, invece di rifiutare il rilascio del permesso di soggiorno, la Questura avrebbe comunque potuto rilasciargli quello per attesa occupazione. Si costituiva con memoria di stile l’amministrazione resistente, che depositava nota istruttoria dell’ufficio immigrazione della Questura di Roma. Con ordinanza n. -OMISSIS-, la domanda cautelare veniva rigettata. All’udienza del 17.1.2025, la causa veniva trattenuta in decisione. 2. Il ricorso è improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse. Con memoria depositata il 10.1.2025, infatti, il ricorrente ha dato atto che la Questura di Roma, con decreto del 22.9.2023, nel riesaminare la questione oggetto del ricorso, ha revocato il provvedimento impugnato; successivamente, la Questura di -OMISSIS- gli ha rilasciato il titolo di soggiorno definitivo. Stante la peculiarità della fattispecie e il comportamento processuale delle parti, possono compensarsi le spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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