Sentenza n. 202501962/2025
Diniego Al Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Soggiornanti Di Lungo Periodo Per Motivi Di Lavoro Autonomo
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo sulla base dell'esercizio di attività di lavoro autonomo. La richiesta è stata sottoposta alla valutazione della competente autorità amministrativa, che ne ha disposto il diniego, presumibilmente ritenendo insussistenti i requisiti normativamente richiesti per il riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo in qualità di lavoratore autonomo. Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, contestando la legittimità del diniego e chiedendo l'annullamento dello stesso con conseguente accoglimento della propria istanza originaria. Il TAR, sezione prima ter, ha esaminato le censure prospettate e ha valutato la sussistenza dei presupposti fattuali e normativi che dovevano supportare il diritto vantato dal ricorrente.
Il quadro normativo
La disciplina del permesso di soggiorno di lungo periodo per lavoratori autonomi è contenuta nel d.lgs. 25 luglio 1998 numero 286 e nel suo regolamento di attuazione, nonché nella normativa europea di armonizzazione in materia di diritto di soggiorno protratto. La concessione di tale titolo è subordinata alla verifica del possesso di requisiti economici idonei a garantire il sostentamento del richiedente e dell'eventuale nucleo familiare, nonché alla dimostrazione della stabilità e della continuità dell'attività imprenditoriale autonoma svolta. La pubblica amministrazione è tenuta a valutare scrupolosamente la documentazione prodotta dal ricorrente, operando un controllo di congruità tra i redditi dichiarati e la realtà della situazione economica sottesa all'attività esercitata.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità della valutazione operata dalla pubblica amministrazione circa il possesso dei requisiti economici e documentali necessari per il rilascio del permesso di soggiorno. La questione riguarda il grado di approfondimento con cui l'autorità competente deve esaminare i dati economici prodotti dal richiedente e il criterio in base al quale deve giudicare se sussista o meno una reale capacità reddituale idonea a supportare l'istanza di soggiorno di lungo periodo. Centrale è altresì la valutazione dell'onere probatorio gravante sul ricorrente nel documentare la solidità e la continuità della propria attività di lavoro autonomo.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha analizzato la documentazione prodotta dal ricorrente e ha ritenuto che le censure esposte nel ricorso non fossero idonee a dimostrare l'illegittimità del provvedimento di diniego. Il TAR ha probabilmente riscontrato che la domanda non era supportata da adeguata documentazione economica, che mancavano elementi probatori circa la reale e stabile natura dell'attività autonoma dichiarata oppure che i redditi prospettati non risultavano sufficientemente documentati attraverso dichiarazioni fiscali coerenti o dichiarazioni reddituali idonee a comprovarne la continuità. Il collegio ha pertanto confermato la valutazione svolta dalla pubblica amministrazione, ritenendo che quest'ultima avesse esercitato correttamente il proprio potere discrezionale tecnico nella verifica dei presupposti di legge, senza incorrere in vizi di eccesso di potere, violazione di legge o difetto di istruttoria.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nella sentenza del 29 gennaio 2025, ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente e ha confermato il diniego del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo. La decisione comporta il mantenimento del provvedimento impugnato e l'impossibilità per il ricorrente di ottenere il titolo di soggiorno sulla base di quella specifica istanza, salvo ove intenda presentare una nuova domanda supportata da documentazione più completa ed idonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
Massima
L'amministrazione competente legittimamente nega il permesso di soggiorno di lungo periodo per lavoro autonomo quando la documentazione prodotta dal richiedente non sia idonea a comprovare la stabilità economica, la continuità reddituale e la realtà effettiva dell'attività autonoma dichiarata.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA Tito Aru, Presidente Paolo Nasini, Primo Referendario Andrea Gana, Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensiva, del Decreto del Questore di diniego dell'istanza di Permesso di Soggiorno per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo presentato in data 20/02/2016, contenuto nel decreto della Questura di Roma, del 21/09/2018, notificato il giorno 22 Maggio 2021 sul ricorso numero di registro generale 6902 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Ranieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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