Tar Lazio - RomaSEZIONE PRIMA TER10 luglio 2025Respinto

Sentenza n. 202513618/2025

Diniego Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Soggiornanti Di Lungo Periodo

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha ricorso al TAR Lazio contro il decreto del Questore di Roma del 1° giugno 2022, con il quale è stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il provvedimento negativo è stato emesso perché il ricorrente aveva prodotto un certificato di residenza risultato falso a seguito dei controlli effettuati dall'amministrazione presso il comune territoriale competente. Il documento falso conteneva un indirizzo che era stato già sottoposto ad accertamenti amministrativi in passato, facendo scattare i campanelli d'allarme dell'ufficio. Successivamente, il ricorrente ha presentato un nuovo certificato di residenza autentico datato 17 giugno 2022, nel tentativo di dimostrare il possesso del requisito di residenza dopo il rifiuto iniziale. Il ricorso è stato proposto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale che ha dovuto decidere se la falsità della documentazione iniziale, pur essendo successivamente integrato il requisito, potesse legittimamente ostare al rilascio del titolo di soggiorno richiesto.

Il quadro normativo

La controversia verte sull'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 1998, numero 286, che disciplina la produzione di documentazione contraffatta o di false attestazioni a sostegno della richiesta di permesso di soggiorno. Il decreto legislativo n. 286/1998 è il testo unico sull'immigrazione, la principale normativa italiana che regola l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento degli stranieri dal territorio dello Stato. L'articolo 5 dello stesso decreto stabilisce che il permesso di soggiorno e il suo rinnovo sono rifiutati quando mancano i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disciplinato dall'articolo 9, è un titolo specifico che richiede il soddisfacimento di determinati requisiti di residenza e stabilità economica, ed è soggetto alle medesime cause di diniego e revoca previste dalla normativa generale sull'immigrazione.

La questione giuridica

Il nodo giuridico centrale riguardava se la produzione di falsa documentazione, quale mezzo per dimostrare il possesso dei requisiti necessari al rilascio del permesso, potesse costituire motivo autonomo e sufficiente per il diniego del titolo, al di là della verifica dell'effettivo possesso del requisito medesimo. Più specificamente, la questione era se la successiva prova legittima del requisito (nel caso specifico, il certificato autentico di residenza posteriore) potesse superare l'ostacolo rappresentato dall'utilizzo premeditato di documentazione falsa nella domanda iniziale. In gioco c'era l'equilibrio tra due principi contrastanti: da un lato la necessità dell'amministrazione di punire severamente comportamenti disonesti e fraudolenti dei richiedenti, dall'altro il principio della considerazione obiettiva dei requisiti effettivamente posseduti dal soggetto. La questione aveva rilevanza sia per il diritto amministrativo, per quanto riguarda i poteri discrezionali della pubblica amministrazione, sia per il diritto dell'immigrazione, essendo centrale nella valutazione delle domande di permesso di soggiorno.

La motivazione del giudice

Il collegio ha accolto integralmente la consolidata giurisprudenza amministrativa, citando esplicitamente il Consiglio di Stato, sezione III, sentenza numero 10397/2022, e il precedente del medesimo TAR Lazio, sezione I ter, sentenza numero 6113/2025, i quali stabiliscono che la produzione di documentazione contraffatta o di false attestazioni è di per sé motivo idoneo e sufficiente a giustificare il diniego o la revoca del titolo di soggiorno. Il giudice ha osservato che per tale valutazione non è nemmeno necessaria una sentenza definitiva di condanna per il reato di falsificazione, poiché l'autorità amministrativa può procedere a una valutazione autonoma fondata su criteri di ragionevolezza e supportata da elementi di riscontro attendibili, come nel caso in esame. Il tribunale ha inoltre precisato, con riferimento alla giurisprudenza consolidata, che l'utilizzo di documentazione contraffatta è un elemento di gravità che non può essere superato dalla successiva prova del requisito, perché il ricorso a un documento falso integra un "quid pluris" rispetto alla mera assenza del requisito, ossia una condotta disonesta che esprime un comportamento fraudolento della parte meritevole di una più severa risposta dell'ordinamento. La corte ha quindi ritenuto che l'amministrazione, nel negare il rinnovo del permesso, ha correttamente applicato le disposizioni del decreto legislativo n. 286/1998.

La decisione

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il rifiuto della Questura di Roma. La corte ha inoltre compensato le spese di lite tra le parti, il che significa che ciascuna parte rimane responsabile delle proprie spese di giudizio. Per quanto concerne la richiesta alternativa di permesso di soggiorno per casi speciali, il tribunale ha rilevato che l'amministrazione non aveva statuito nulla al riguardo nella motivazione del provvedimento impugnato, pertanto non ha potuto pronunciarsi su questo aspetto secondo le disposizioni dell'articolo 34, comma 2, del codice del processo amministrativo. Tuttavia, il giudice ha sottolineato che il decreto del Questore indicava già nella sua motivazione la possibilità di presentare una nuova istanza una volta acquisita documentazione autentica attestante il possesso dei requisiti necessari, con riferimento all'articolo 5, comma 4, dello stesso decreto legislativo.

Massima

La produzione di documentazione contraffatta a sostegno di una richiesta di permesso di soggiorno costituisce motivo autonomo e insuperabile di diniego del titolo, anche se successivamente viene provato il possesso effettivo del requisito, poiché tale condotta rivela un elemento di disonestà che giustifica una risposta più severa dell'ordinamento al di là della mera valutazione oggettiva dei presupposti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Giovanni Mercone,	Referendario, Estensore
Silvia Simone,	Referendario
per l'annullamento
del decreto della Questura di Roma emesso in data 1.6.2022 recante il rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
sul ricorso numero di registro generale 11035 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Galdieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- parte ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Roma emesso il 1.6.2022 con il quale è stato rigettato il rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 D. Lgs. n. 286/1998;
- tale provvedimento negativo è dipeso dalla circostanza che il ricorrente ha prodotto un certificato di residenza risultato falso dai controlli effettuati dall’amministrazione resistente per il tramite del comune di -OMISSIS- anche perché recante un indirizzo già in passato oggetto di accertamenti;
- ai sensi dell’art. 4 co. 2 ultima parte D. Lgs. n. 286/98, come chiarito anche dalla giurisprudenza, la produzione di atti contraffatti o di false attestazioni a sostegno della richiesta di permesso di soggiorno è, di per sé, motivo idoneo e sufficiente a giustificare il diniego o la revoca del titolo; a tal fine non è neppure indispensabile che la falsità degli atti sia dichiarata da una sentenza definitiva di condanna, potendo l’autorità amministrativa procedere ad un’autonoma valutazione che, se condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro (come nel caso in esame), non è soggetta al sindacato del giudice amministrativo; ne discende che, in un’ipotesi del genere, legittimamente si può negare o revocare il permesso di soggiorno (cfr. di recente TAR Lazio, Roma, sez. I ter, n. 6113/2025);
- l’art. 4 cit. è richiamato dall’art. 5, comma 5, D. Lgs. cit. ai sensi del quale “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato”; dal combinato disposto delle citate disposizioni appare evidente che l’ordinamento conferisce alla produzione di falsa documentazione, intesa a dimostrare il possesso dei requisiti indispensabili ai fini del rilascio oppure del rinnovo del permesso di soggiorno, la conseguenza di precludere l’ottenimento dello stesso;
- queste norme sono ritenute applicabili anche al permesso di soggiorno UE di lungo periodo (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 10397/2022);
- altresì, per giurisprudenza consolidata (si veda in merito Cons. Stato, sez. III, n. 10397/2022), l’uso di documentazione contraffatta quale motivo ostativo non è superabile dalla successiva prova del requisito (nel caso di specie, vi è agli atti un diverso certificato di residenza del 17.6.2022); questo perché l’utilizzo di un documento falso ai fini del favorevole esito del procedimento riferito al rilascio del permesso integra un quid pluris rispetto alla mera assenza del requisito, che legittima una più severa risposta dell’ordinamento;
Ritenuto, pertanto, che l’amministrazione, nel negare il rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ha fatto corretta applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 286/1998;
Rilevato che, quanto alla richiesta di permesso di soggiorno per casi speciali (di cui al motivo di ricorso contraddistinto dalla lettera C), l’amministrazione non risulta aver statuito alcunché rispetto alla possibilità di concedere altro titolo di soggiorno al ricorrente; pertanto, al riguardo, non ci si può pronunciare atteso quanto previsto dall’art. 34 co. 2 c.p.a.;
- che, peraltro, come già anticipato in sede cautelare, nelle premesse del provvedimento impugnato, è comunque indicata la possibilità di presentare una nuova istanza, una volta acquisita la documentazione che attesti il possesso dei requisiti necessari al rilascio del titolo, a ciò invocando l’art. 5, comma 4, del D. Lgs. n. 286/1998;
Considerato, in definitiva, che il ricorso deve essere respinto;
Ritenuto che le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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