Sentenza n. 202516661/2025
Riconoscimento Della Cittadinanza Italiana Iure Sanguinis Con Iscrizioni, Trascrizioni E Annotazioni Di Legge, Nei Registri Dello Stato Civile - Esecuzione Del Giudicato: Ordinanza N. 32888/2024 Del Tribunale Di Roma Sezione Diritti Della Persona E Immigrazione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso riguarda l'ottemperanza a un provvedimento del Tribunale Ordinario di Roma (Sezione Diritti della Persona e Immigrazione) del 10 settembre 2024, che aveva ordinato determinate iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile del Comune di San Pietro di Morubio in provincia di Verona. Il ricorrente, una persona fisica i cui dati sono stati omessi per ragioni di privacy, aveva promosso giudizio in primo grado per ottenere modifiche al proprio status civile o al riconoscimento di diritti attinenti alla propria condizione personale. Dopo che il Tribunale ordinario ha statuito a suo favore con ordinanza passata in giudicato, il ricorrente ha proposto ricorso al TAR Lazio per verificare che l'Amministrazione comunale rispettasse pienamente le prescrizioni ordinate dal primo giudice. L'Amministrazione convenuta, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, si è costituita per contrastare le istanze di ottemperanza del ricorrente.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nel dominio del diritto dello stato civile e dei diritti della persona, ambito in cui la giurisdizione ordinaria esercita funzioni rigorose di tutela. Il fondamento normativo risale agli articoli del codice civile in materia di stato civile e ai decreti legislativi di riforma dello stesso, oltre che alla normativa costituzionale che garantisce il riconoscimento e la protezione dei diritti della persona nelle sue molteplici manifestazioni. L'ottemperanza al giudicato è disciplinata dagli articoli 119 e seguenti del Codice del Processo Amministrativo, che attribuiscono al TAR competenza per verificare il rispetto dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato e per rimuovere gli ostacoli che l'Amministrazione frappone alla loro esecuzione. La giurisprudenza ha consolidato il principio per cui l'Amministrazione non può paralizzare le decisioni del giudice ordinario attraverso inerzia, interpretazioni restrittive o adempimenti parziali.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia era accertare se l'Ufficiale di Stato Civile del Comune convenuto avesse effettivamente e correttamente eseguito l'ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, in tutte le sue parti e secondo il significato che il giudice ordinario aveva inteso attribuirle. La questione si inscriveva nella problematica generale della trasparenza amministrativa e della conformità dell'attività esecutiva del Comune rispetto ai precetti giudiziali, in materia delicata quale lo stato civile di una persona. L'interesse giuridico rilevante era quello di assicurare il pieno godimento dei diritti della persona così come riconosciuti dal giudice ordinario, impedendo che l'Amministrazione potesse derogare o attenuare l'efficacia pratica della sentenza attraverso adempimenti difformi o incompleti.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha compreso che al momento della camera di consiglio del 24 settembre 2025, la situazione di fatto era sopraggiunta a giustificare una valutazione diversa da quella che avrebbe potuto sussistere al momento della proposta del ricorso. La sentenza rileva che le condizioni che avevano reso necessario il ricorso per ottemperanza si erano in qualche misura trasformate o risolte nel corso del giudizio, così da far venire meno la causa petendi del ricorrente nel significato tecnico processuale. Il collegio ha osservato che il decorso del tempo trascorso dalla camera di consiglio aveva consentito una rimeditazione della posizione delle parti e aveva alterato la persistenza della controversia come inizialmente prospettata nel ricorso. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere rappresenta l'atto processuale più appropriato quando la fattispecie controllante ha perso concretezza durante il giudizio, privando il giudice della possibilità di pronunciare una sentenza di accoglimento o di rigetto nel senso proprio.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, pronunciamento che comporta l'estinzione del ricorso per ottemperanza senza deliberare nel merito circa il rispetto dell'ordinanza del Tribunale ordinario. Le spese sono state compensate tra le parti, secondo il principio per il quale, quando cessa la materia del contendere, né il ricorrente né la controparte hanno titolo a conseguire il versamento delle spese processuali. La sentenza è stata ordinata di essere eseguita dall'autorità amministrativa, nel senso che essa assume piena efficacia e vincola l'Amministrazione.
Massima
Quando nel corso del giudizio per ottemperanza al giudicato la situazione fattuale che aveva determinato il ricorso subisce un mutamento tale da privare la controversia della sua attualità e concretezza, il giudice amministrativo può dichiara cessata materia del contendere, poiché viene meno l'interesse ad decidere della parte ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Gianluca Verico, Referendario, Estensore Antonietta Giudice, Referendario per l’ottemperanza al giudicato formatosi in conseguenza dell'Ordinanza resa dal Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, pubblicata in data 10.09.2024 n. R.G. -OMISSIS- e passata in giudicato, con riferimento alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, da effettuarsi a cura dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Pietro di Morubio (VR). sul ricorso numero di registro generale 7227 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Isabel De Lima, Laura Castaldo, con domicilio eletto presso lo studio Isabel De Lima in Giugliano, via Ripuaria 185; Ministero dell'Interno, Comune di San Pietro di Morubio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Comune di San Pietro di Morubio; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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