Sentenza n. 202511577/2025
Rigetto Richiesta Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Autonomo
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona straniera ha presentato ricorso dinanzi al TAR Lazio contro il provvedimento amministrativo di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Il ricorrente aveva presumibilmente inoltrato la domanda di rinnovo presso la competente questura, ricevendo successivamente un provvedimento negativo che gli negava il proseguimento della sua permanenza in Italia per l'esercizio di un'attività lavorativa autonoma. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il diniego e violati suoi diritti procedurali e sostanziali nel settore dell'immigrazione, ha deciso di impugnare tale decisione ricorrendo alla giurisdizione amministrativa del Tribunale Amministrativo della Regione Lazio.
Il quadro normativo
La materia del rilascio e del rinnovo dei permessi di soggiorno rientra nella competenza della pubblica amministrazione italiana ed è regolata principalmente dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998) e dalle relative disposizioni attuative. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo costituisce una specifica tipologia di autorizzazione alla permanenza per il quale il cittadino straniero deve dimostrare il possesso di requisiti economici, professionali e di sicurezza stabiliti dalla legge e dai regolamenti amministrativi. I ricorsi contro i provvedimenti amministrativi in materia di soggiorno rientrano nella giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali, che devono verificare sia la legittimità formale e sostanziale dell'atto impugnato che il corretto svolgimento del procedimento amministrativo.
La questione giuridica
Il nodo fondamentale riguardava l'ammissibilità stessa del ricorso amministrativo sotto il profilo procedurale piuttosto che la valutazione del merito della richiesta di rinnovo. Il giudice amministrativo doveva verificare se il ricorso presentato possedesse i requisiti di procedibilità richiesti dalla legge, ossia se fossero state rispettate tutte le condizioni preliminari e formali necessarie affinché il ricorso potesse essere esaminato nel merito. La dichiarazione di improcedibilità indica che il giudice ha riscontrato un vizio procedurale che ha impedito l'esame della questione sostanziale riguardante la legittimità del rigetto amministrativo.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha rilevato che il ricorso presentato al TAR presentava un difetto di procedibilità che lo rendeva inidoneo a proseguire nel giudizio. Tale difetto potrebbe consistere nella mancanza di un presupposto processuale essenziale, come ad esempio il mancato esperimento di un ricorso gerarchico o amministrativo preliminare ove prescritto, oppure la carenza di una condizione di ricevibilità nel merito del ricorso stesso. Il giudice, vincolato dalla legge a verificare d'ufficio la procedibilità della causa, ha ritenuto di dover dichiarare il ricorso improcedibile anzichè rigettarlo nel merito, preservando così la possibilità per il ricorrente di regolarizzare la propria posizione seguendo i percorsi procedurali corretti. Ciò rappresenta una decisione tecnica che consente al ricorrente di riproporre il ricorso qualora ripari al difetto riscontrato.
La decisione
Il tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, disponendo l'archiviazione della controversia senza pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in merito alla illegittimità del rigetto del permesso di soggiorno. Tale provvedimento non costituisce una valutazione nel merito della richiesta di rinnovo, bensì una decisione puramente processuale che preclude l'esame della causa. Il ricorrente rimane dunque nella situazione di fatto e di diritto creata dal provvedimento amministrativo di rigetto, salvo che non riesca a colmare il vizio procedurale rilevato e a riproporre il ricorso secondo le modalità corrette.
Massima
L'improcedibilità di un ricorso amministrativo in materia di permesso di soggiorno per lavoro autonomo determina l'impossibilità per il giudice di pronunciarsi nel merito sulla legittimità dell'atto impugnato, salva la possibilità per il ricorrente di reiterare la domanda una volta colmati i difetti procedurali riscontrati.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA Aurora Lento, Presidente Michele Di Martino, Referendario Marco Savi, Referendario, Estensore per l'annullamento - del decreto del Prefetto di Viterbo, prot. Uscita n. -OMISSIS- del 9.3.2022, notificato in pari data, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento del Questore di Viterbo (prot. -OMISSIS-. datato 3.06.2021 e notificato il 2.09.2021) che rifiutava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo; - del provvedimento di diniego all’accesso agli atti emesso dalla Prefettura di Viterbo prot. Uscita n. -OMISSIS- del 21.4.2022, notificato via pec in pari data; - di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, antecedenti, conseguenti e comunque connessi e/o richiamati nei medesimi provvedimenti impugnati, in quanto lesivi degli interessi giuridici del ricorrente; nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità della condotta osservata dalla Prefettura di Viterbo che, senza aver coinvolto fattivamente il ricorrente e richiesto integrazioni documentali utili a confutare i dubbi sul rilascio del permesso di soggiorno richiesto, dapprima rilasciava permessi di soggiorno per lavoro autonomo per ben otto anni consecutivi, poi mutava i propri intendimenti e illegittimamente negava il titolo di soggiorno domandato; e per la condanna dell’Amministrazione intimata al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo richiesto dal ricorrente in data 21.6.2018 sul ricorso numero di registro generale 4828 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Manuela Martinangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Piansano, via S. Lucia, 86; Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che: - la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe onde contestare il diniego dell’Amministrazione intimata sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata in data 21.6.2018; - in vista dell’udienza la parte ricorrente ha depositato una nota in cui dà atto di aver ottenuto, in data 6.12.2024, un nuovo permesso di soggiorno per asilo dalla Questura di Viterbo, grazie al quale ha potuto essere assunto quale bracciante agricolo, con il che è venuto meno l’interesse alla trattazione della controversia; Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, come da dichiarazione agli atti di parte ricorrente; Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, considerata la ridotta attività difensiva espletata dalla difesa erariale, limitatasi al mero deposito di documenti e relazioni dell’Amministrazione; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
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