Sentenza n. 202512918/2025
Revoca Permesso Di Soggiorno Ue Per Lungo Soggiornanti - Esecuzione Del Giudicato: Sentenza N. 18059/2024 Del Tribunale Ordinario Di Roma Sezione Diritti Della Persona E Immigrazione Civile
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Boban Trajanoski ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l'ottemperanza della sentenza n. 18059/2024 emessa dal Tribunale di Roma, sezione Diritti della Persona ed Immigrazione Civile, pubblicata il 27 novembre 2024. Con tale sentenza ormai definitiva, il Ministero dell'Interno era stato condannato a revocare il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per lungo periodo rilasciato allo stesso Trajanoski. Nonostante la sentenza fosse stata regolarmente notificata al Ministero nel dicembre 2024 e non fosse stata sottoposta ad impugnazione, l'amministrazione non aveva ancora provveduto all'esecuzione del giudicato nel momento della proposizione del presente ricorso. La situazione rappresenta un caso di inerzia amministrativa protratta nel tempo nei confronti di una decisione giudiziale concernente i diritti di uno straniero in materia di permesso di soggiorno, diritto fondamentale che attinge al nucleo essenziale dei diritti della persona.
Il quadro normativo
La controversia è stata affrontata ai sensi dell'articolo 112, comma 2, lettera c), del Codice del Procedimento Amministrativo, che disciplina il giudizio di ottemperanza quale strumento processuale per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il meccanismo dell'ottemperanza rappresenta il fondamentale rimedio processuale attraverso il quale il giudice amministrativo vigila sul rispetto del principio di legalità amministrativa e sulla concreta realizzazione delle decisioni giudiziali, evitando che le sentenze rimangono mere enunciazioni nominali prive di efficacia. Nel settore specifico dei permessi di soggiorno e dei diritti dello straniero trovano applicazione i principi scaturenti dalle direttive europee in materia di immigrazione, dalla normativa costituzionale relativa ai diritti fondamentali della persona e dalle leggi nazionali in materia di diritti degli stranieri.
La questione giuridica
La questione sottoposta al TAR riguardava se il Ministero dell'Interno potesse legittimamente omettere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, e conseguentemente quale fosse il rimedio processuale appropriato per costringere l'amministrazione all'adempimento. Il punto di diritto controverso toccava il fondamentale principio secondo cui la gerarchia delle fonti e lo stato di diritto impediscono a qualunque amministrazione di sottrarsi all'esecuzione di un giudicato senza provocare una lesione della legalità costituzionale. La fattispecie acquisiva ulteriore rilevanza in quanto coinvolgeva i diritti fondamentali di una persona straniera, che pur avendo già conseguito una sentenza favorevole non poteva beneficiarne per l'inerzia amministrativa protratta.
La motivazione del giudice
Il Tribunale ha preliminarmente verificato le condizioni processuali della domanda di ottemperanza, accertando che la sentenza originaria non fosse stata impugnata e fosse stata regolarmente notificata al Ministero nel dicembre 2024, dunque consolidata nel giudicato in modo irreversibile. Il Collegio ha valutato successivamente il merito della domanda concludendo per la fondatezza della pretesa, poiché l'elemento costitutivo dell'inattuazione del giudicato risultava obiettivamente comprovato e non contestato dalla controparte. Il ragionamento del giudice si è ancorato al principio cardine secondo cui la pubblica amministrazione rimane sempre sottoposta al principio di legalità e non può in alcun modo esimersi dall'esecuzione di una sentenza definitiva. L'ordinanza ha rilevato che l'inerzia amministrativa, ormai protratta per oltre sei mesi dalla notificazione, non trovava alcuna giustificazione in ostacoli oggettivi o nelle complessità procedurali, e pertanto doveva essere ordinata l'esecuzione forzata mediante gli strumenti coercitivi previsti dalla legge, in primis la nomina di un Commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto integralmente il ricorso di ottemperanza e ha ordinato al Ministero dell'Interno di dare esatta esecuzione alla sentenza n. 18059/2024 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza, provvedendo alla revoca del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per lungo periodo a favore di Boban Trajanoski. In caso di perdurante inerzia oltre il termine assegnato, il Tribunale ha nominato il Capo del Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Ministero dell'Interno, ovvero un funzionario da questi delegato, quale Commissario ad acta, incaricandolo di provvedere all'esecuzione entro un ulteriore termine di trenta giorni. Il Ministero dell'Interno è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.000,00 oltre il quindici per cento per spese generali, IVA e contributo per il patrocinio, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente che ha dichiarato di operare come avvocato d'ufficio.
Massima
La pubblica amministrazione è sempre tenuta all'esecuzione delle sentenze passate in giudicato, e in caso di ingiustificata inerzia il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione forzata mediante la nomina di un Commissario ad acta incaricato di compiere gli atti necessari all'attuazione della decisione giudiziale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Giovanni Mercone, Referendario, Estensore Silvia Simone, Referendario per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 18059/2024, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona ed Immigrazione Civile, pubblicata il 27.11.2024 nell’ambito del procedimento iscritto al n. 26720/2024 R.G. sul ricorso numero di registro generale 3807 del 2025, proposto da Boban Trajanoski, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura di Latina, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Latina; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1. Il ricorrente ha adito il TAR del Lazio per l’ottemperanza della sentenza n. 18059/2014 emessa dal Tribunale di Roma, con la quale il Ministero dell’Interno, per quanto di interesse in questa sede, è stato condannato a revocare il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per lungo periodo del sig. Trajanoski Boban. 2. La predetta decisione, non gravata, è stata notificata al Ministero dell’Interno; ad oggi, però, il predetto Ministero nulla ha provveduto. 3. All’udienza in camera di consiglio del 24.6.2025, la causa è stata introitata per la decisione. 4. Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, co. 2 lett. c), c.p.a., statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparate del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Per quanto attiene, poi, alle condizioni processuali del ricorso di ottemperanza (ritualmente notificato alla controparte), il Collegio rileva che la decisione del Tribunale di Roma anzidetta non è stata impugnata (cfr. la certificazione allegata al ricorso) ed è stata notificata al Ministero dell’Interno già a dicembre 2024. 5. Precisato quanto sopra, il Tribunale osserva che il ricorso di ottemperanza è fondato, non avendo il Ministero dell’Interno adempiuto. 6. Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, pertanto, il ricorso di ottemperanza va accolto e, per l’effetto, il Ministero dell’Interno deve essere condannato ad eseguire il giudicato nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notifica della presente sentenza; si procede sin d’ora alla nomina del Commissario ad acta, individuato nella persona del Capo Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Ministero dell’Interno che, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, provvederà allo scadere del termine assegnato al Ministero dell’Interno adottando ogni atto ritenuto necessario nel successivo termine di trenta giorni. 7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto: - ordina al Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare esatta esecuzione, nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, alla sentenza n. 18059/2014 emessa dal Tribunale di Roma, nella parte in cui ha condannato il Ministero dell’Interno a revocare il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per lungo periodo del sig. Trajanoski Boban; - nomina il Capo Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Ministero dell’Interno (o altro funzionario dell’ufficio da lui delegato) quale Commissario ad acta - nel caso di perdurante inerzia del Ministero dell’Interno oltre il termine ad esso sopra assegnato - che provvederà nell’ulteriore termine di trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero dell’Interno. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.000,00 oltre spese pari al 15%, IVA, CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
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