Tar Lazio - RomaSEZIONE PRIMA TER30 gennaio 2025Accolto

Sentenza n. 202502086/2025

Irricevibilità Dell'istanza Di Rilascio Di Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Studio

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato presso la Questura un'istanza per il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno con motivo di studio, al fine di proseguire il suo percorso formativo in Italia come studente universitario o presso un istituto di istruzione. L'amministrazione competente, tuttavia, ha dichiarato irricevibile l'istanza, ritenendo che non fossero stati rispettati i presupposti procedurali o formali necessari per l'accoglimento della domanda. Il ricorrente, ritenendo ingiusta tale declaratoria e ritenendo di avere tutti i requisiti per ottenere il titolo di soggiorno, ha impugnato il provvedimento amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Il quadro normativo

La materia dell'immigrazione e dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998) e dai decreti attuativi correlati, che stabiliscono i requisiti e le procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per studio. La legge prevede che i cittadini stranieri che intendano soggiornare in Italia per motivi di istruzione debbano presentare domanda presso la Questura del capoluogo della provincia di residenza, corredando l'istanza di documentazione specifica quale l'iscrizione a un corso di studi riconosciuto, la disponibilità di mezzi economici sufficienti e l'assenza di motivi ostativi. La dichiarazione di irricevibilità è uno strumento amministrativo mediante il quale la pubblica amministrazione rifiuta di procedere all'esame del merito della domanda, per vizi procedurali o sostanziali che precludono la prosecuzione del procedimento.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità della decisione dell'amministrazione di dichiarare irricevibile l'istanza di permesso di soggiorno, vale a dire sulla correttezza della valutazione dei presupposti che avrebbero giustificato il rigetto senza entrata nel merito. La questione centrale riguarda se l'amministrazione abbia correttamente applicato i criteri normati dalla legge per accertare la ricevibilità della domanda, ovvero se abbia commesso un errore procedimentale nella valutazione preliminare dei requisiti formali. In gioco vi è il diritto del cittadino straniero ad ottenere un esame serio e imparziale della propria istanza, nonché il principio di legalità dell'azione amministrativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare il ricorso, ha ritenuto che l'amministrazione non avesse correttamente applicato i criteri di ricevibilità dell'istanza e che pertanto la dichiarazione di irricevibilità fosse stata emanata in violazione dei principi di legalità e corretta istruttoria del procedimento. Il collegio ha probabilmente riscontrato che il ricorrente aveva puntualmente depositato la documentazione richiesta dalla legge, oppure che l'amministrazione non aveva correttamente comunicato i difetti della domanda in tempo utile per permetterne la regolarizzazione, ovvero che i vizi lamentati non avevano carattere sostanziale tale da escludere la prosecuzione del procedimento. Il giudice amministrativo ha concluso che l'istanza doveva essere ritenuta ricevibile e che la documentazione prodotta era idonea a consentire un esame nel merito della domanda di permesso di soggiorno per studio.

La decisione

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento con il quale l'amministrazione aveva dichiarato irricevibile l'istanza di permesso di soggiorno per motivi di studio. Di conseguenza, la Questura è stata condannata a riprendere in esame la domanda del ricorrente nel merito, valutando la sussistenza dei requisiti sostanziali necessari per il rilascio del permesso richiesto. La Questura dovrà cioè procedere all'istruttoria completa della pratica e adottare un nuovo provvedimento entro i termini di legge, stavolta motivato nel merito sulla base degli elementi documentali depositati.

Massima

La dichiarazione amministrativa di irricevibilità di un'istanza di permesso di soggiorno per studio è illegittima quando non fondata su vizi procedurali o sostanziali effettivamente riscontrati nella domanda, e la pubblica amministrazione è tenuta a procedere all'esame nel merito della domanda qualora il ricorrente abbia depositato la documentazione richiesta dalla legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Tito Aru,	Presidente
Lucia Gizzi,	Consigliere
Giuseppe Bianchi,	Referendario, Estensore
per l’annullamento
- del provvedimento della Questura della Provincia di Roma emesso in data 10.02.2021 e notificato alla ricorrente in data 11.3.2021, con il quale decretava irricevibile la richiesta per l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio;
- di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 5855 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Sargeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 17 gennaio 2025 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con l’odierno ricorso la parte ricorrente ha premesso in fatto:
- di essere “titolare di un regolare permesso di soggiorno per studio ottenuto nel Regno Unito rilasciato dalle autorità dello UK in data 24.07.2017 con scadenza al 30.09.2019”;
- di aver fatto “ingresso sul suolo italico in data 25.09.2019, pertanto il permesso di soggiorno per studio rilasciato dalla UK era ancora in corso di validità”;
- di essersi iscritta “presso l’Università “La Sapienza” di Roma alla Facoltà di architettura ed in particolare al corso di interfacoltà tra Architettura – Ingegneria dell’informazione e informatica statistica e ciò sia per l’anno accademico 19/20 sia per l’anno accademico 20/21. Pagando regolarmente le tasse Universitarie”;
- di aver formulato “in data 17.10.2019 , istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di studio”.
Il Ministero resistente, con il provvedimento impugnato, ha dichiarato irricevibile la suddetta istanza sulla base della seguente motivazione:
“PREMESSO che la cittadina cinese -OMISSIS-, nata il -OMISSIS-, ha presentato in data 17/10/2019, tramite kit postale contraddistinto dal numero di assicurata -OMISSIS-, richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per studio;
ESAMINATA l’istanza amministrativa, è emerso che la richiedente ha fatto ingresso all’interno dello spazio Schengen il 25/09/2019 munita di un visto per turismo, per un soggiorno della durata massima di 14 giorni;
CONSIDERATO che agli stranieri che intendono soggiornare in Italia per motivi di studio, è rilasciato ai sensi dell’art. 39, del D.Lgs 286/98, e dell’art. 46 del D.P.R. n. 394/99 e ss. mm., un visto specifico di tipo "D" per motivi di studio.
VISTI gli artt. 5, comma 5 e 39 del D.Lgs 286/98 e ss. mm. e ii.,
VISTO l’art. 46, del D.P.R. n. 394/99 e ss. mm. e ii.”.
2. La ricorrente a fondamento del gravame ha articolato due motivi di ricorso come di seguito rubricati:
1. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 BIS LEGGE 241/90.
3. Si è costituita l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio, in via istruttoria, ha ordinato all’Amministrazione di depositare in giudizio “una relazione che fornisca adeguati chiarimenti in ordine a quanto specificamente asserito nel ricorso, corredata da copia dei documenti menzionati nel provvedimento impugnato”.
5. In data 13 luglio 2021 la parte resistente ha depositato la suddetta relazione nella quale, dopo aver ribadito che “la richiedente ha fatto ingresso all’interno dello spazio Schengen il 25/09/2019 munita di un visto per turismo, per un soggiorno della durata massima di 14 giorni, ha fornito i seguenti  chiarimenti:
“La ricorrente nel presentare l’istanza non ha tenuto conto dei requisiti fondamentali richiesti dalla legge per il rilascio del permesso di soggiorno ad alcun titolo, come disposto dall’ art. 5 comma 5 e 6: <il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d’ingresso o dalle disposizioni vigenti. ... Il permesso di soggiorno può essere rifiutato o revocato, qualora mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso ed il soggiorno nel Territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’art 22 comma 9> appare chiaro come nel caso di specie, non sussistono alcuni dei requisiti e adempimenti minimi previsti dal legislatore, pertanto in data 10.02.2021 veniva emesso l’impugnato provvedimento.
5. Con ordinanza-OMISSIS- è stata respinta la domanda cautelare con la seguente motivazione:
“Considerato, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, che il ricorso non appare assistito da idoneo fumus boni iuris, in quanto il ricorrente (entrato in Italia per motivi di turismo) ha presentato istanza di permesso di soggiorno per motivi di studio in deroga alla vigente normativa, essendo sprovvisto del necessario visto d’ingresso per motivi di studio ai sensi dell’art. 39, comma 3, lett. b) del D.lgs. 286/98; tenuto conto, altresì, del necessario rispetto della disciplina in tema di “flussi di ingresso”;
Ritenuto per tutto ciò esposto che il provvedimento impugnato sia sostenuto da un adeguato corredo motivazionale, coerente con le risultanze istruttorie”;
5. Pervenuto all’udienza pubblica di smaltimento del giorno 17 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta che il Ministero sarebbe incorso nel vizio di “eccesso di potere per difetto di istruttoria” in quanto “l’Amministrazione, nel decreto di rifiuto, evidenziava come la ricorrente avesse fatto ingresso all’interno dello spazio Shengen il 25.09.2019 munita di un visto per turismo. In realtà se avesse approfondito l’istrutturia avrebbe preso cognizione come la stessa era già titolare di un regolare permesso di soggiorno per studio ancora non scaduto,  benché rilasciato dalla Gran Bretagna”.
Ai fini dell’esame della censura va premesso che l’Amministrazione è venuta meno - anche a seguito dell’ordine istruttorio da parte del giudice - all’onere di depositare gli atti del procedimento e, in particolare, l’istanza presentata dalla ricorrente con i relativi allegati.
Tale inadempimento - che rende non possibile verificare se la ricorrente avesse allegato all’istanza un permesso per motivi di studio (come sostenuto dalla medesima, che ha allegato al ricorso un permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato nel Regno Unito in corso di validità al momento di proposizione dell’istanza), ovvero visto per turismo, come affermato nell’avversato provvedimento - costituisce un argomento di prova valutabile a sfavore dell’Amministrazione stessa ai sensi dell’art. 64 c.p.a..
Tale argomento di prova saldandosi con il principio di prova fornito dalla ricorrente - che ha depositato un “RESIDENCE PERMIT – Type of permit: T4 GENERAL STUDENT” rilasciato dalle autorità della Gran Bretagna in data 24 luglio 2017, con scadenza al 30 settembre 2019 -, nonché con la mancata chiara, univoca e specifica contestazione da parte dell’Amministrazione dell’esistenza di tale allegato all’istanza di rilascio del permesso (il Ministero non ha, infatti, preso posizione, neppure in sede di chiarimenti, sulla questione concernente la tipologia di documenti allegati all’istanza della ricorrente), determina la prova processuale dell’effettiva esistenza di siffatto allegato all’istanza presentata dalla ricorrente (.cft. ex plurimis, Cons. St., sez. II, 22/08/2024, n. 7216).
Ne discende la fondatezza del primo motivo di ricorso, con il quale la parte ricorrente ha denunciato che l’Amministrazione abbia erroneamente valutato l’istanza presentata dalla medesima in quanto, nel ritenere la ricorrente in possesso di un visto per turismo (anziché di un permesso di soggiorno per motivi di studio), ha travisato il contenuto della documentazione allegata all’istanza stessa.
7. In conclusione, alla luce di quanto esposto, il gravame va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e con assorbimento della censura di carattere formale oggetto del secondo motivo di ricorso.
9. La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in parte motiva.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:

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