Tar Lazio - RomaSEZIONE PRIMA16 ottobre 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202517790/2025

Diniego Accesso Alle Misure Di Accoglienza Per Richiedenti Protezione Internazionale

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un richiedente di protezione internazionale ha impugnato presso il TAR Lazio un provvedimento amministrativo di diniego dell'accesso alle misure di accoglienza previste dalla normativa sulla protezione internazionale. La controversia affonda le radici nel sistema di accoglienza e integrazione dei migranti e richiedenti asilo, in cui l'amministrazione competente ha opposto un rifiuto all'inserimento del ricorrente nei percorsi assistenziali e abitativi garantiti a chi presenta istanza di asilo. Nel corso del procedimento, la situazione di fatto si è evoluta: il provvedimento di diniego è stato successivamente revocato ovvero le misure di accoglienza sono state comunque erogate, determinando la cessazione dell'interesse dedotto in giudizio. La fattispecie rivela la complessa articolazione tra diritti e doveri negli ambiti dell'immigrazione e della protezione internazionale.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 19 novembre 2007, numero 251, che attua la direttiva 2004/83/CE sulla qualifica dei cittadini stranieri e degli apolidi quali rifugiati o persone che necessitano di protezione internazionale. L'ordinamento italiano riconosce ai richiedenti protezione internazionale il diritto all'accoglienza e all'assistenza materiale per soddisfare le esigenze fondamentali secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 agosto 2015, numero 142, il quale disciplina le condizioni e le modalità di accoglienza. Ulteriormente rilevante è la normativa sulla responsabilità per l'esame delle domande di asilo e protezione internazionale. In tale contesto, l'amministrazione competente è tenuta al rispetto di specifici requisiti procedurali e sostanziali nell'esercizio dei propri poteri discrezionali.

La questione giuridica

La questione fondamentale riguardava il fondamento giuridico del diniego opposto dalla pubblica amministrazione all'accesso delle misure di accoglienza, nonché la legittimità del provvedimento in termini di proporzionalità e corretta applicazione della normativa di settore. Era inoltre in discussione se l'amministrazione avesse correttamente istruito il procedimento e se avesse fornito adeguate motivazioni al diniego. Il ricorso toccava la delicata questione dell'esercizio del potere amministrativo nell'ambito della protezione internazionale, dove devono conciliarsi le esigenze di controllo amministrativo con i diritti inviolabili della persona.

La motivazione del giudice

Durante il procedimento dinanzi al TAR, la situazione sottostante è mutata: l'amministrazione ha revocato il provvedimento di diniego ovvero ha integrato la propria azione amministrativa provvedendo all'accoglienza del ricorrente. Tale mutamento ha determinato la venuta meno dell'interesse concreto e concreto della controversia, giacché il ricorrente ha conseguito in fatto il beneficio dedotto in giudizio. Il giudice amministrativo, riconoscendo che la materia del contendere era venuta meno, ha ritenuto opportuno chiudere il giudizio dichiarando la cessazione della medesima, senza necessità di pronunciarsi nel merito sulla legittimità del provvedimento inizialmente impugnato. Tale pronuncia evidenzia la natura dinamica dei giudizi amministrativi e la possibilità che una corretta gestione procedimentale dell'amministrazione determini l'eliminazione del conflitto.

La decisione

Il TAR Lazio, Sezione Prima, con provvedimento del 16 ottobre 2025, ha dichiato cessata la materia del contendere. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato estinto e la controversia conclusa. Il ricorrente ha beneficiato della revoca o dell'integrazione del diniego, ottenendo l'accesso alle misure di accoglienza. Non sono state applicate condanne alle spese della controversia considerata la natura della pronunzia.

Massima

La revoca di un provvedimento amministrativo di diniego delle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale determina la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio amministrativo promosso avverso tale provvedimento, quando il ricorrente abbia conseguito il beneficio concreto della tutela richiesta.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Roberto Politi,	Presidente, Estensore
Angelo Fanizza,	Consigliere
Matthias Viggiano,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento di diniego delle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Roma in data 17 gennaio 2024, protocollo -OMISSIS- ed in pari data comunicato a mezzo PEC, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 936 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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