Sentenza n. 202500988/2025
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In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al TAR Emilia Romagna contro un Decreto della Questura di Modena del 1 aprile 2021, notificato successivamente il 14 settembre 2021, mediante il quale l'Amministrazione ha rigettato una domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il rigetto è avvenuto per motivi di improcedibilità, il che significa che la Questura non ha esaminato il merito della richiesta, ma ha ritenuto che fossero presenti vizi procedurali o presupposti sostanziali che rendevano la domanda inammissibile. Il ricorrente, rappresentato da un avvocato del Foro di Modena, ha impugnato il provvedimento chiedendo l'annullamento sia del decreto della Questura che di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto o consequenziale. La controversia riguarda un aspetto centrale del diritto dell'immigrazione: quando cioè un'Amministrazione competente possa ritenere inammissibile una istanza di soggiorno senza valutarla nel merito.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno in Italia è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) e dalle norme sulla procedura amministrativa generale. La Questura, quale organo territorialmente competente, ha il potere e il dovere di valutare le domande di permesso di soggiorno secondo i presupposti normativi previsti dalla legge, verificando sia i requisiti di ammissibilità che quelli di merito. La decisione di rigettare una domanda per improcedibilità deve necessariamente basarsi su un difetto procedurale rilevante e non rimediabile, quale la presentazione tardiva della istanza, l'assenza di presupposti soggettivi, la carenza di documentazione essenziale o l'esaurimento della legittimazione al rilascio. Qualsiasi pronuncia di rigetto deve comunque rispettare le forme procedurali proprie del procedimento amministrativo, essendo il ricorso amministrativo lo strumento ordinario di tutela contro i provvedimenti della pubblica amministrazione.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguarda se la Questura di Modena abbia correttamente applicato il motivo di improcedibilità nel rigettare la domanda di permesso di soggiorno per lavoro, ovvero se il vizio procedurale adottato come fondamento del rigetto fosse effettivamente sussistente e insanabile. In altre parole, il ricorrente contestava la legittimità del provvedimento sostenendo che la Questura avrebbe dovuto entrare nel merito della domanda e valutare la sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti per il rilascio del permesso, anziché arrestarsi al livello della mera procedibilità. La questione implicava una valutazione da parte del giudice amministrativo circa la corretta qualificazione delle circostanze addotte dalla Questura a fondamento del rigetto e circa il loro reale carattere di impedimento insuperabile alla prosecuzione del procedimento.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare il ricorso nel corso dell'udienza pubblica del 17 settembre 2025, ha ritenuto che gli argomenti sollevati dal ricorrente non fossero idonei a superare la valutazione di improcedibilità operata dalla Questura. Il collegio giudicante ha sottoposto a scrutinio la conformità al diritto del rigetto della pubblica amministrazione, considerando sia il profilo della corretta applicazione della disciplina sostanziale che quella processuale. Nonostante non sia esplicitata nella parte qui disponibile, la decisione di respingere il ricorso implica che il TAR abbia ritenuto legittimo il motivo di improcedibilità adottato dalla Questura, verificando che sussistessero effettivamente i presupposti per dichiarare inammissibile la domanda senza entrare nel merito. La sentenza conferma dunque il rigore procedurale nell'applicazione della normativa in materia di immigrazione, respingendo le contestazioni del ricorrente relativamente alla illegittimità del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR Emilia Romagna ha respinto il ricorso, confermando la legittimità del Decreto della Questura di Modena e del rigetto della domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali nella misura di duemila euro. La sentenza è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'autorità amministrativa e il TAR ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente per motivi di protezione dei dati personali e della dignità della parte interessata, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
Massima
La Questura legittimamente rigetta per improcedibilità una domanda di permesso di soggiorno quando sussistono difetti procedurali sostanziali e insanabili che rendono la istanza inammissibile sin dalla sua presentazione, fermo restando il dovere del giudice amministrativo di verificare la corretta qualificazione di tali difetti da parte dell'Amministrazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Paolo Carpentieri, Presidente, Estensore Mara Bertagnolli, Consigliere Paolo Nasini, Primo Referendario per l'annullamento, previa sospensiva, «del Decreto emesso dalla Questura di Modena in data 01.04.2021 e notificato il 14.09.2021, che ha rigettato per improcedibilità al ricorrente il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale». sul ricorso numero di registro generale 759 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Davide Ascari del Foro di Modena, come da nomina allegata al ricorso, e presso il cui studio a Modena, sito in Corso Duomo n. 20, elegge il proprio domicilio, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; il Ministero dell’interno - Questura di Modena, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici è ope legis domiciliato in Bologna, via A. Testoni, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, Questura di Modena; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2025 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione che si è costituita a resistere in giudizio, delle spese processuali, che si liquidano n onnicomprensivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre iva e c.p.a., se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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