Sentenza n. 202500791/2025
Permesso Di Soggiorno
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna impugnando il provvedimento di rifiuto emesso dal Questore della Provincia di Forlì-Cesena il 9 luglio 2021 con cui era stato respinto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, richiesto dal ricorrente il 7 febbraio 2021. Il ricorso era stato depositato nel 2022 (numero di registro generale 108), rappresentando una contestazione del diniego opposto dall'Amministrazione della pubblica sicurezza al rinnovo di un titolo essenziale per la permanenza legale dello straniero nel territorio italiano e per l'esercizio dell'attività lavorativa. La controversia si colloca nel settore della disciplina dell'immigrazione e del diritto all'immigrazione, ambito caratterizzato da delicati equilibri tra tutela dell'ordine pubblico e diritti dei migranti economici.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, che regola il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno per i cittadini stranieri. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla disponibilità di occasioni di lavoro e al rispetto dei requisiti di integrazione economica e sociale stabiliti dalla legge. L'autorità competente per il rilascio e il rinnovo del permesso è il Questore, che agisce secondo i principi della legalità e della proporzionalità nel valutare se i presupposti per il rinnovo continuano a sussistere. La normativa conferisce al Questore un potere discrezionale, ma tale potere deve essere sempre esercitato secondo criteri di ragionevolezza e in conformità ai vincoli posti dalla legge.
La questione giuridica
Il punto di diritto sottoposto al giudice amministrativo era se il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro fosse un atto legittimamente adottato dal Questore, tenendo conto della sussistenza dei presupposti normativi e della corretta valutazione della situazione lavorativa e personale del ricorrente. Era in gioco il diritto del ricorrente a permanere nel territorio italiano per motivi di lavoro in contrasto con il potere discrezionale dell'Amministrazione di valutare l'opportunità del rinnovo sulla base di elementi come la stabilità occupazionale, la regolarità contributiva e il rispetto dei doveri di integrazione. La controversia toccava aspetti delicati relativi al bilanciamento tra le esigenze di controllo dell'immigrazione e i diritti dei lavoratori stranieri.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, valutati gli atti di causa e ascoltata la difesa erariale nel corso dell'udienza pubblica del 25 giugno 2025, ha ritenuto fondato il rifiuto opposto dalla Questura. Il TAR ha accertato che il Questore aveva correttamente valutato la sussistenza dei presupposti normativi e che l'esercizio del potere discrezionale non era stato viziato da profili di illegittimità, ragionevolezza o violazione di diritti. La decisione del giudice amministrativo implica che gli elementi su cui il Questore aveva basato il rifiuto del rinnovo erano sussistenti e rilevanti secondo la normativa vigente, e che il procedimento era stato condotto in conformità ai principi di legalità e trasparenza.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso nella sua interezza, confermando la piena legittimità del rifiuto del Questore. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in favore dell'Amministrazione per un importo di duemila euro, oltre agli accessori di legge se dovuti. La sentenza è stata eseguita immediatamente dall'autorità amministrativa ed è stato ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente in ottemperanza alla normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
Il Questore esercita correttamente il proprio potere discrezionale di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro quando le valutazioni effettuate sul possesso dei presupposti normativi siano corrette e ragionevoli, e tale rifiuto non è sindacabile nel merito dalla giurisdizione amministrativa se non per vizi di legittimità oggettivi.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Paolo Carpentieri, Presidente Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore Alessio Falferi, Consigliere per l'annullamento del provvedimento adottato il giorno 9 luglio 2021, con cui il Questore della Provincia di Forlì- Cesena ha rifiutato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro proposta in data 7 febbraio 2021. sul ricorso numero di registro generale 108 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sofia Gabellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno - Questura di Forlì - Cesena, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Forlì - Cesena; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e udita la difesa erariale come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
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