Sentenza n. 202500703/2025
Permesso Di Soggiorno
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Mohamed Ibrahim Khouadri, cittadino straniero, ha presentato un'istanza al Ministero dell'Interno per ottenere il rilascio di un Permesso Di Soggiorno per motivi di tirocinio, inoltrata il 12 settembre 2023 con il kit di riferimento numero 0055983108924. Il Ministero dell'Interno ha successivamente dichiarato irricevibile tale istanza, respingendola non nel merito della domanda ma per questioni procedurali o formali. Ritenendosi gravato da questa decisione, il ricorrente ha promosso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna per ottenerne l'annullamento e consentire così una valutazione della sua istanza nel merito. La controversia si inserisce nel contesto del diritto dell'immigrazione e del soggiorno degli stranieri in Italia, settore nel quale la corretta osservanza dei procedimenti amministrativi riveste particolare importanza garantendo il diritto di accesso ai servizi pubblici.
Il quadro normativo
La materia del rilascio del Permesso Di Soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione e dalle disposizioni che stabiliscono i requisiti e le procedure per il suo ottenimento, incluse le norme sulla ricevibilità delle istanze. Il diritto ad una corretta procedura amministrativa è garantito dalla Costituzione italiana e dalle disposizioni del Codice del Processo Amministrativo che impongono all'Amministrazione di osservare le forme previste per l'adozione dei propri provvedimenti. La dichiarazione di irricevibilità costituisce un provvedimento che conclude l'istruttoria senza un meritevole esame della domanda, e pertanto deve essere fondata su presupposti legittimi e non su vizi procedurali che si prestino ad essere corretti. In tale ambito, la giurisprudenza amministrativa ha affermato il principio che una istanza non può essere rigettata per irricevibilità se il ricorrente è in buona fede e se i vizi sono suscettibili di sanatoria.
La questione giuridica
Il punto controverso consiste nel valutare se la decisione di irricevibilità dell'istanza di rilascio del PDS fosse legittima e fondata su basi procedurali corrette, oppure se rappresentasse un esercizio illegittimo del potere amministrativo per aver omesso di esaminare la domanda nel merito. Centrale è altresì stabilire se gli eventuali vizi formali o procedurali lamentati dal Ministero dell'Interno fossero effettivi e non suscettibili di sanatoria o interpretazione più benevola secondo il principio del favor del ricorrente in materia di diritti fondamentali. La questione investe principi generali di giustizia amministrativa, in particolare il diritto a una corretta procedura e a una decisione motivata che valuti realmente il merito della domanda.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha esaminato il ricorso e gli atti della causa, tenendo presente che la dichiarazione di irricevibilità deve rispondere a criteri obiettivi e non può costituire uno strumento per eludere la decisione nel merito quando il ricorrente ha puntualmente presentato la propria istanza in buona fede. Nella pubblica udienza del 26 marzo 2025, il collegio ha valutato le argomentazioni delle parti e ha ritenuto che i vizi procedurali addotti dal Ministero dell'Interno non giustificassero il rigetto in limine dell'istanza, preferendo invece l'accoglimento del ricorso. Il giudice ha seguito la linea giurisprudenziale che privilegia l'esame nel merito delle domande, specie in materia di diritti fondamentali quali la libertà di movimento e soggiorno, ritenendo preferibile una procedura di integrazione documentale piuttosto che un rigetto formale. Di conseguenza il collegio ha accolto il ricorso, annullando integralmente la decisione di irricevibilità e disponendo che l'Amministrazione proceda a rivalutare la domanda con il dovuto esame del merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione Prima, ha accolto il ricorso e annullato la decisione di irricevibilità dell'istanza di rilascio del PDS per tirocinio, nonché ogni atto precedente o successivo ad essa collegato. Ha inoltre stabilito la compensazione delle spese di causa tra le parti, ritenendo che sia il ricorrente che l'Amministrazione abbiano fornito propri contributi alla causa. Infine ha ordinato che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, imponendo così al Ministero dell'Interno l'obbligo di dare corso alla rivalutazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno nel merito, senza ulteriori elementi procedurali ostruttivi.
Massima
La dichiarazione di irricevibilità di un'istanza di rilascio di permesso di soggiorno non può fondarsi su difetti procedurali quando il ricorrente abbia agito in buona fede e tali vizi siano suscettibili di sanatoria, dovendo prevalere invece il diritto a un esame approfondito della domanda nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Paolo Carpentieri, Presidente Mara Bertagnolli, Consigliere Alessio Falferi, Consigliere, Estensore per l'annullamento - della decisione di irricevibilità dell'istanza di rilascio del PDS per tirocinio spedita il 12/09/2023 con kit nr 0055983108924 nonché ogni atto precedente o successivo ad essa collegato. sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2024, proposto da Mohamed Ibrahim Khouadri, rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Fameli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, via Carducci, n. 13; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
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