Sentenza n. 202500613/2025
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In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna per ottenere l'annullamento di un provvedimento adottato dal Questore della Provincia di Forlì-Cesena il 15 marzo 2021 e notificato il 22 aprile 2021, con il quale veniva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno. Il provvedimento conteneva altresì un'intimazione al ricorrente di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica. Il ricorrente aveva chiesto, inoltre, la sospensiva del provvedimento impugnato, al fine di ottenere una protezione cautelare che gli consentisse di continuare a permanere nel territorio nazionale mentre pendeva il giudizio di merito. La controversia si inscrive nel contesto complesso della disciplina amministrativa dell'immigrazione, dove si intrecciano questioni di ordine pubblico, sicurezza, diritti procedurali e protezione internazionale dei diritti umani. Il ricorso era stato depositato presso il TAR Emilia-Romagna nei termini di legge e la Questura di Forlì-Cesena, rappresentata dalla competente Avvocatura dello Stato, si era costituita in giudizio per difendere la legittimità dell'atto impugnato.
Il quadro normativo
Le questioni relative al soggiorno degli stranieri sul territorio italiano sono regolate dal Testo Unico sull'immigrazione, che attribuisce al Questore la competenza a adottare provvedimenti restrittivi della permanenza di cittadini stranieri quando sussistono elementi di rischio per l'ordine pubblico, la sicurezza dello Stato o la salute pubblica. La disciplina del rinnovo dei permessi di soggiorno è soggetta a stringenti requisiti procedurali e sostanziali, volti a garantire la correttezza dell'azione amministrativa e il rispetto delle norme internazionali in materia di protezione dei diritti fondamentali. Inoltre, il diritto amministrativo dell'immigrazione è soggetto ai principi generali della legalità dell'azione amministrativa, della ragionevolezza e della proporzionalità, così come affermati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. La sentenza rinvia anche ai principi enunciati dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati, a testimonianza della crescente integrazione tra diritto amministrativo e diritto della privacy.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità del rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno e sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di permanenza degli stranieri. Il ricorrente contestava il provvedimento invocando violazioni di norme procedurali, assenza o vizio di motivazione, violazione del principio di proporzionalità, ovvero deduce ulteriormente che il Questore non aveva correttamente valutato le condizioni di fatto sottese alla decisione di rifiutare il rinnovo. In particolare, la questione era se il provvedimento fosse stato adottato secondo le forme e le procedure prescritte dalla legge, e se la valutazione compiuta dall'amministrazione fosse razionale e proporzionata al fine legittimo di tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, esaminati gli atti della causa e ascoltati gli argomenti delle parti rappresentate dai rispettivi difensori in udienza pubblica del 28 maggio 2025, ha ritenuto che il provvedimento impugnato risultasse legittimo sotto tutti i profili contestati dal ricorrente. Il TAR ha accertato che il Questore aveva adottato il provvedimento nel rispetto delle forme e delle procedure previste dalla normativa sull'immigrazione, e che la valutazione sottesa al rifiuto del rinnovo era basata su presupposti di fatto e di diritto che la giurisprudenza amministrativa riconosce come corretti. Il giudice ha ritenuto pertanto che il ricorrente non avesse provato l'illegittimità dell'atto, né che sussistessero vizi rilevanti dal punto di vista amministrativo-gestionale. La motivazione sottesa al provvedimento questorile è stata giudicata adeguata a sorregge la decisione e coerente con il quadro normativo vigente, escludendo così che potesse accogliersi la censura di carenza di motivazione. Di conseguenza, non sussistevano i presupposti per l'accoglimento del ricorso né tantomeno per la concessione della sospensiva cautelare richiesta.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna ha definitivamente deciso di respingere il ricorso proposto dal ricorrente, rigettando sia la domanda di annullamento del provvedimento che la richiesta di sospensiva cautelare. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, secondo il criterio della soccombenza reciproca parziale o altre circostanze valutate dal giudice. Il TAR ha altresì ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa e ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità, in conformità al decreto legislativo 196 del 2003 e al Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
Massima
L'amministrazione competente in materia di immigrazione esercita legittimamente il proprio potere di rifiuto del rinnovo di permesso di soggiorno quando agisca secondo forme e procedure prescritte dalla legge, fornisca motivazione adeguata e la valutazione compiuta sia razionale e proporzionata ai fini legittimi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Paolo Carpentieri, Presidente, Estensore Mara Bertagnolli, Consigliere Alessio Falferi, Consigliere per l'annullamento, previa sospensiva, del «provvedimento adottato il giorno 15.3.2021 dal Questore della Provincia di Forlì – Cesena e notificato all’interessato il 22.4.2021 con cui veniva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno e per l’effetto era intimato a -OMISSIS- di lasciare il territorio nazionale entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del precitato provvedimento». sul ricorso numero di registro generale 555 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso per procura allegata al ricorso dall’avv. Wilmer Naldi del foro di Forlì ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Via San Pellegrino Laziosi n. 2 a Forlì (FC), e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; il Ministero dell’interno, Questura di Forlì-Cesena, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici è ope legis domiciliato in Bologna, via A. Testoni, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, Questura di Forlì-Cesena; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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