Sentenza n. 202500541/2025
Permesso Di Soggiorno
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna di Bologna impugnando un provvedimento amministrativo relativo a un permesso di soggiorno, probabilmente una decisione di rigetto, diniego o revoca di tale autorizzazione emessa dalla Questura o da altra autorità competente. La controversia attiene al diritto di un straniero di permanere legalmente nel territorio italiano, diritto di importanza fondamentale per lo status giuridico della persona e con evidenti implicazioni economiche, familiari e sociali. Il ricorrente ha inteso invocare il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo per ottenere l'annullamento del provvedimento che gli aveva sfavorevolmente disposto della sua istanza o della sua posizione amministrativa. Tuttavia, il percorso processuale si è interrotto già in fase preliminare, senza che il merito della controversia potesse essere affrontato dal collegio.
Il quadro normativo
La disciplina del permesso di soggiorno trova fondamento nel Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, approvato con decreto legislativo numero 286 del 1998, che regola le modalità di ingresso, permanenza e soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio italiano. La ricevibilità dei ricorsi amministrativi è invece disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo numero 104 del 2010, il quale fissa termini perentori e condizioni essenziali affinché la giurisdizione amministrativa possa essere correttamente esercitata. I presupposti della ricevibilità includono il rispetto del termine decadenziale entro il quale il ricorso deve essere proposto, la legittimazione attiva e passiva del ricorrente e degli attinenti resistenti, nonché l'interesse ad agire concreto e attuale. La giurisdizione del giudice amministrativo su materie relative al permesso di soggiorno è ormai consolidata dalla giurisprudenza, sebbene permangano specifiche limitazioni nelle ipotesi di diniego per motivi di ordine e sicurezza pubblica.
La questione giuridica
La declaratoria di irricevibilità pronunciata dal giudice amministrativo significa che il ricorso è stato ritenuto viziato da un difetto processuale sostanziale che impediva al giudice di pronunciarsi nel merito, indipendentemente dalla fondatezza delle censure mosse dal ricorrente contro il provvedimento. Tra i possibili vizi di ricevibilità figurano l'istanza proposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento amministrativo, la mancanza di un interesse giuridico concreto e attuale del ricorrente a veder ricusato l'atto impugnato, ovvero la presentazione del ricorso con difetto di legittimazione attiva o passiva delle parti. La questione di ricevibilità costituisce un filtro preliminare che, se negativo, preclude l'accesso al merito della controversia, indipendentemente dalla fondatezza delle doglianze sostanziali del ricorrente.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha ritenuto che il ricorso non fosse idoneo a proseguire nel procedimento amministrativo sulla base di un'analisi dei presupposti processuali di ricevibilità. Probabilmente la Sezione prima ha accertato che il ricorso era stato proposto fuori dal termine biennale ordinario o dal termine abbreviato di sessanta giorni decorrente dalla notificazione del provvedimento amministrativo impugnato, oppure ha riscontrato la mancanza di un interesse tutelato del ricorrente derivante da una soggiacente mutazione dello stato di fatto, quale ad esempio il sopravvenuto rinnovamento del permesso di soggiorno o un'evento che avesse eliminato la lesione lamentata. Il giudice amministrativo, pur riconoscendo l'importanza della materia attinente ai diritti di permanenza dello straniero, ha nonpertanto privilegiato il rispetto delle forme processuali che garantiscono ordine e certezza nella gestione della giurisdizione. La declaratoria ha quindi applicato rigorosamente i criteri di ricevibilità senza poter penetrare nel merito delle argomentazioni sostanziali del ricorrente.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna ha dichiarato irricevibile il ricorso amministrativo, determinando così la chiusura del giudizio in fase preliminare senza che potesse procedersi all'esame del merito della controversia. Di conseguenza, il provvedimento amministrativo relativo al permesso di soggiorno rimane intatto e conserva pienamente la sua efficacia e validità, poiché nessuna declaratoria di annullamento è stata pronunciata. Il ricorrente rimane subordinato alle conseguenze del provvedimento amministrativo originario, salvo che egli decida di interporre gravame avverso la sentenza di irricevibilità medesima presso la Corte d'appello amministrativa ove ricorrano ragioni di diritto idonee a far ritenere erronea la valutazione procedurale della Sezione prima del TAR.
Massima
La ricevibilità del ricorso amministrativo costituisce presupposto logico e giuridico indefettibile affinché il giudice amministrativo possa esercitare la propria funzione di sindacato: il mancato rispetto dei termini di proposizione o degli altri requisiti di legittimazione processuale impedisce al giudice di penetrare nel merito della controversia, anche quando la questione sostanziale abbia elevato significato giuridico e interessì diritti fondamentali dello straniero.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Paolo Carpentieri, Presidente, Estensore Mara Bertagnolli, Consigliere Alessio Falferi, Consigliere per l'annullamento «del Decreto della Questura di Ferrara emesso in data 02.09.2020, e comunicato all’interessato, con il quale il suddetto Ente dichiarava inammissibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo svolta dal ricorrente». sul ricorso numero di registro generale 467 del 2021, proposto da Ullah Sabghat, rappresentato e difeso, come da nomina in calce al ricorso, dall'avvocato Simona Maggiolini del Foro di Ferrara, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Via Degli Adelardi n. 61, Ferrara, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; il Ministero dell’interno, Questura di Ferrara, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici sono ope legis domiciliati domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, Questura di Ferrara; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione costituitasi a resistere in giudizio, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre iva e c.p.a. come per legge, se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →