Sentenza n. 202500428/2025
Permesso Di Soggiorno
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero aveva ottenuto un permesso di soggiorno in Italia sulla base di motivi indicati dall'articolo 32, comma 3, del Decreto Legislativo 25 gennaio 1998, numero 25. Nel novembre 2020, questo ricorrente ha presentato alla Questura della Provincia di Ferrara una richiesta di rinnovo e contemporanea conversione del suo permesso di soggiorno da quei motivi a motivi di lavoro autonomo. La Questura di Ferrara ha rigettato questa richiesta con un Decreto del 15 novembre 2020, notificato al ricorrente il 25 novembre dello stesso anno. Ritenendosi danneggiato da questo provvedimento amministrativo, il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna il 17 marzo 2021, chiedendo l'annullamento del decreto di rigetto e il ripristino della sua posizione giuridica.
Il quadro normativo
La materia del soggiorno dei cittadini stranieri in Italia è regolata dal Decreto Legislativo 25 gennaio 1998, numero 25, il quale contiene le disposizioni unificate in materia di immigrazione. L'articolo 32 di questo decreto elenca i vari motivi che consentono il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno, tra i quali figurano motivi di lavoro autonomo, lavoro subordinato, studio, ragioni familiari e altri motivi. Il 4 ottobre 2018 è stato emanato il Decreto Legge numero 113 (il cosiddetto Decreto Salvini), convertito in legge il 1º dicembre 2018 con numero 132, che ha introdotto significative modifiche a questo quadro normativo, restringendo sensibilmente i motivi per i quali era possibile ottenere permessi di soggiorno e irrigidendo le condizioni di rinnovo. Queste modifiche hanno particolarmente riguardato l'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo.
La questione giuridica
La controversia riguardava la legittimità del rigetto opposto dalla Questura alla richiesta di conversione del permesso di soggiorno da motivi generici o particolari a motivi di lavoro autonomo. In sostanza, il ricorrente contestava che la pubblica amministrazione avesse illegittimamente negato la possibilità di convertire il suo titolo di soggiorno, sostenendo probabilmente che possedeva i requisiti necessari per ottenere il permesso per lavoro autonomo. La questione coinvolgeva l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni modificate dal Decreto Legge 113/2018 e la verifica dei presupposti normativi per l'accoglimento o il rigetto di richieste di conversione di permessi di soggiorno. Si trattava di una controversia rilevante anche dal punto di vista della tutela dei diritti dello straniero nel procedimento amministrativo.
La motivazione del giudice
La sentenza dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, vale a dire che nel corso dei quasi quattro anni tra la proposizione del ricorso e la decisione della sentenza, la questione sottoposta al giudice ha perso la sua attualità e rilevanza pratica per il ricorrente. Questo può accadere per diverse ragioni: il permesso di soggiorno originario potrebbe essere scaduto naturalmente, il ricorrente potrebbe aver ottenuto un nuovo permesso con motivi diversi da quelli in questione, oppure la sua situazione personale potrebbe essersi modificata sostanzialmente in modo tale da rendere ininfluente l'annullamento del decreto di rigetto. La dichiarazione di improcedibilità per carenza d'interesse è una decisione cautelare e corretta dal punto di vista processuale, dal momento che non avrebbe senso per il giudice pronunciarsi nel merito su un ricorso quando la tutela richiesta non avrebbe più alcuna ricaduta pratica sulle posizioni giuridiche attuali del ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, in composizione collegiale con i magistrati Paolo Carpentieri, Mara Bertagnolli e Alessio Falferi, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità del decreto della Questura. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, secondo il principio di equità contenuto nel Codice del Processo Amministrativo. Conseguentemente, non vi è stata né una condanna al pagamento delle spese processuali da parte della Questura, né un carico economico a titolo di soccombenza per il ricorrente.
Massima
La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse costituisce un ostacolo processuale che estingue il ricorso quando, nel corso del giudizio amministrativo, la situazione giuridica del ricorrente sia sopravvenuta in modo tale che l'accoglimento della domanda non porterebbe alcun beneficio concreto o pratico alla sua posizione attuale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Paolo Carpentieri, Presidente, Estensore Mara Bertagnolli, Consigliere Alessio Falferi, Consigliere per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, -«del Decreto di rigetto della richiesta di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da motivi indicati dall’art. 32 comma 3 D. Lvo. 28 Gennaio n. 25, modificato dall’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge 4 Ottobre n. 113 convertito in legge 1 Dicembre 2018 n. 132, in motivi di lavoro autonomo del Sig. -OMISSIS-, emesso dalla Questura della Provincia di Ferrara in data 15/11/2020 e notificato in data 25/11/2020 nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto». sul ricorso numero di registro generale 404 del 2021, proposto da -OMISSIS-, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia n. 36 presso lo studio dell’avv. Maurizio Asprone, il quale lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; il Ministero dell’interno, Questura di Ferrara, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici sono ope legis domiciliati domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, Questura di Ferrara; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
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