Tar Emilia-Romagna - BolognaSEZIONE PRIMA14 aprile 2025Inammissibile

Sentenza n. 202500358/2025

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In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Moubssit Aziz, cittadino straniero, aveva presentato istanza presso il Questore di Ravenna per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivo di attesa occupazione. Il Questore, con decreto Cat. A.11/Rev. n. 32/2019 notificato il 16 settembre 2019, ha rigettato l'istanza. Il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico presso il Prefetto della Provincia di Ravenna, il quale, con decreto gerarchico fasc. n. 2019/005988/IMM.AREA IV emanato il 1º giugno 2020 e notificato il 1º febbraio 2021, ha rigettato il ricorso. Dinanzi a questo doppio diniego, il cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna nel 2021 (numero di registro 307/2021), chiedendo l'annullamento sia del decreto del Questore che del successivo decreto gerarchico del Prefetto e di tutti gli atti connessi e consequenziali.

Il quadro normativo

La materia della controversia rientra nel diritto dell'immigrazione e dei permessi di soggiorno, disciplinato in Italia principalmente dal Testo Unico sull'Immigrazione (Decreto Legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni). In particolare, il permesso di soggiorno per attesa occupazione è uno dei titoli di legittimazione per la permanenza di cittadini stranieri nel territorio italiano, disciplinato da specifiche norme che individuano i requisiti e le procedure per il suo rilascio. La controversia riguarda altresì i ricorsi gerarchici amministrativi, i quali costituiscono un rimedio interno all'amministrazione per l'impugnazione di decisioni della Questura, e i ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale, che rappresentano il primo grado di giurisdizione amministrativa per l'annullamento degli atti amministrativi ritenuti illegittimi.

La questione giuridica

La questione sottoposta al TAR riguardava la legittimità dei provvedimenti amministrativi mediante i quali il Questore e successivamente il Prefetto avevano negato il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione al ricorrente. Il ricorrente contestava sia il merito della decisione, cioè l'assenza dei presupposti per il rifiuto, sia eventuali vizi procedurali o sostanziali nei decreti impugnati. La controversia si inseriva nel contesto della valutazione discrezionale dell'amministrazione nella concessione o nel rifiuto di permessi di soggiorno, con i conseguenti possibili margini di sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi gravati.

La motivazione del giudice

Nel corso del giudizio dinanzi al TAR, tra la proposizione del ricorso nel 2021 e l'udienza pubblica del 9 aprile 2025, la situazione fattuale del ricorrente è sopravvenuta a mutare in modo sostanziale. Il collegio giudicante ha verificato che non sussisteva più un interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere una pronuncia della sentenza, ritenendo che la fattispecie fosse colpita da sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente. Tale carenza può derivare da molteplici circostanze, quali ad esempio l'ottenimento successivo del permesso di soggiorno tramite altri canali, il mutamento della posizione giuridica dell'interessato, il conseguimento di una diversa forma di titolo di soggiorno, oppure altre vicende sopravvenute che abbiano determinato l'assenza di effetti utili di una sentenza nel caso concreto. Secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata, quando viene meno l'interesse del ricorrente a contendere e non sussistono più effetti utili della pronuncia, il giudice è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, poiché viene a mancare un presupposto fondamentale della sua giurisdizione e della funzione che la sentenza potrebbe svolgere.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) ha dichiarato il ricorso numero 307 del 2021 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese della controversia sono state compensate, comportando che ciascuna parte sopporti i propri costi legali, non essendo configurabile una situazione di soccombenza esclusiva. Il collegio ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, senza necessità di ulteriori pronunciamenti sugli specifici motivi di ricorso, atteso che la sentenza di improcedibilità non entra nel merito della controversia e non annulla gli atti amministrativi impugnati.

Massima

La sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente durante il corso del giudizio amministrativo, quale risulti dalla mutazione delle circostanze di fatto che elimini gli effetti utili della possibile pronuncia, comporta l'improcedibilità del ricorso e non consente al giudice di provvedere nel merito sulla legittimità degli atti amministrativi gravati.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Paolo Carpentieri,	Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli,	Consigliere
Alessio Falferi,	Consigliere
per l'annullamento, , previa sospensiva,
«del decreto gerarchico fasc.n.2019/005988/IMM.AREA IV emanato il 01/06/2020 dal Prefetto della Provincia di Ravenna e notificato in data 01/02/2021, con il quale il medesimo ha deciso, rigettandolo, il ricorso gerarchico presentato dal cittadino straniero avverso il decreto del Questore di Ravenna Cat. A.11/Rev. n. 32/2019 notificato il 16/09/2019 con il quale è stata rigettata l'istanza tesa al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali anche allo stato non conosciuti».
sul ricorso numero di registro generale 307 del 2021, proposto da
Moubssit Aziz, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, dall'avv. Andrea Maestri del Foro di Ravenna ed elettivamente domiciliato nel suo studio a Ravenna in Via Meucci n. 7/d, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero dell’interno, Prefettura e Questura di Ravenna, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici sono ope legis domiciliati domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, Prefettura e Questura di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

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