Sentenza n. 202500224/2025
Permesso Di Soggiorno
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dalla Questura di Bologna, ha visto revocare il proprio permesso con provvedimento amministrativo datato 16 aprile 2024. Il ricorrente ha impugnato dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna il suddetto provvedimento di revoca, contestando la legittimità dell'atto emesso dall'autorità di pubblica sicurezza. La controversia si inserisce nel contesto del diritto degli stranieri e della gestione amministrativa dei permessi di soggiorno, materia particolarmente delicata in quanto incide direttamente sulla situazione giuridica e sulla permanenza legale del soggiornante sul territorio nazionale.
Il quadro normativo
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è uno status speciale regolato dalla direttiva europea 2003/109/CE e dalla legislazione italiana di attuazione, in particolare dal decreto legislativo 30 dicembre 2007, numero 251. Questo permesso si acquisisce decorsi cinque anni di soggiorno legale e regolare nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea e attribuisce al titolare una posizione giuridica di particolare stabilità. La revoca di tale permesso non può avvenire in forma arbitraria ma deve seguire procedure rigorose e deve rispettare i principi costituzionali di proporzionalità, ragionevolezza e diritto di difesa, nonché i principi del diritto amministrativo generale sulla corretta motivazione e sulla legalità dell'azione amministrativa.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità del provvedimento di revoca emesso dalla Questura. La questione giuridica sottesa al ricorso attiene alla corretta applicazione della normativa sulla revoca del permesso di soggiorno UE, alla osservanza delle procedure obbligatorie, all'adeguatezza della motivazione del provvedimento e al rispetto dei principi di diritto amministrativo. In particolare, la revoca di un diritto acquisito come il permesso di lungo periodo richiede il ricorso a circostanze gravi e predeterminate dalla legge, nonché l'osservanza scrupolosa delle garanzie procedurali a tutela del ricorrente.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha deciso di accogliere il ricorso e annullare il provvedimento della Questura, il che significa ha ritenuto che il provvedimento fosse affetto da uno o più vizi di illegittimità. Sebbene il testo della sentenza non riporti la motivazione estesa, l'accoglimento del ricorso consente di inferire che il Tribunale ha rilevato profili di illegittimità nel procedimento di revoca, presumibilmente legati alla violazione di procedure corrette, all'inadeguatezza della motivazione, alla violazione del principio di proporzionalità o a errori nella qualificazione dei presupposti legali per la revoca. Il ragionamento dei giudici amministrativi ha privilegiato la tutela dei diritti acquisiti dal ricorrente nel corso dei cinque anni di soggiorno regolare.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento della Questura di Bologna del 16 aprile 2024, ripristinando la posizione giuridica preesistente del ricorrente in materia di permesso di soggiorno. Le spese di lite sono compensate tra le parti, come stabilisce il dispositivo. Inoltre, il Tribunale ha ordinato all'autorità amministrativa di eseguire la sentenza secondo quanto prescritto dalla legge e ha disposto l'oscuramento dei dati personali del ricorrente negli atti per proteggere la sua dignità e i suoi diritti alla privacy ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è un provvedimento ablatorio che incide su un diritto acquisito e pertanto richiede il rigoroso rispetto delle procedure legali, l'adeguata motivazione e il principio di proporzionalità, pena l'annullamento per illegittimità amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Paolo Carpentieri, Presidente Mara Bertagnolli, Consigliere Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento datato 16 aprile 2024, in forza del quale la Questura di Bologna ha revocato al ricorrente il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. sul ricorso numero di registro generale 989 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierluigi Ranieri e Milena Micele, con domicilio digitale come da PEC registri di giustizia; Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC registri di giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bologna; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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