Tar Emilia-Romagna - BolognaSEZIONE PRIMA25 novembre 2025Inammissibile

Sentenza n. 202501441/2025

Permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna per impugnare un provvedimento emesso dalla Questura di Modena il 8 marzo 2021 e notificatogli il 1º settembre 2021. Il provvedimento rifiutava la sua istanza di rinnovo di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La controversia riguarda dunque una questione centrale in diritto amministrativo degli stranieri: il diritto di un cittadino extracomunitario di ottenere o rinnovare il titolo autorizzativo per la permanenza legale nel territorio italiano. Il ricorso era stato inizialmente ammesso alla trattazione con misure cautelari, come indicato dalla formula "per l'annullamento, previa sospensiva", il che testimonia la serietà delle questioni prospettate e il pregiudizio rilevante che il ricorrente lamentava.

Il quadro normativo

Le questioni in materia di permesso di soggiorno sono disciplinate dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998 numero 286, codice dell'immigrazione, che regola l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento degli stranieri dal territorio italiano. In particolare, la categoria del permesso di soggiorno per attesa occupazione è un istituto specifico volto a consentire allo straniero di soggiornare legalmente mentre ricerca un'occupazione dopo il completamento di studi superiori o di percorsi formativi. Le questioni di legittimità amministrativa dei provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di cittadinanza e soggiorno sono disciplinate dal Codice del Processo Amministrativo (Decreto Legislativo 104 del 2010), che delinea i presupposti della ricevibilità e della procedibilità dei ricorsi avanti ai Tribunali Amministrativi Regionali.

La questione giuridica

La controversia concerneva innanzitutto il diritto soggettivo o l'interesse legittimo del ricorrente al rinnovo del titolo di soggiorno per attesa occupazione e le ragioni del rifiuto opposto dalla Questura. In secondo luogo, si poneva la questione se il provvedimento amministrativo fosse stato legittimamente motivato e se rispettasse i principi di trasparenza, proporzionalità e correttezza procedimentale richiesti dall'ordinamento nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Tuttavia, durante il corso del giudizio, emerse una circostanza che incise radicalmente sulla proseguibilità della causa: la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR, nel valutare lo stato della controversia all'epoca della decisione (novembre 2025), ha ritenuto che la situazione fattuale e giuridica del ricorrente fosse mutata nel corso del tempo tale da rendere priva di utilità pratica una pronuncia nel merito. Una sentenza sarebbe risultata, in altri termini, incapace di produrre effetti utili per la parte ricorrente. Questo fatto sopraggiunto ha determinato l'improcedibilità del ricorso, poiché viene meno il presupposto della sussistenza di un interesse attuale e concreto alla decisione della lite. Il giudice amministrativo non potrebbe infatti disporre di un provvedimento di annullamento qualora l'interesse della parte a ottenere tale pronuncia fosse venuto meno nel corso del processo. Tale situazione può verificarsi quando il ricorrente ha nel frattempo ottenuto il permesso di soggiorno attraverso altri canali, ovvero quando il termine per il ricorso è andato in prescrizione, oppure quando il ricorrente ha abbandonato il territorio italiano.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non entrando nel merito della controversia. Le spese di giudizio sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sostiene i propri costi legali. Il TAR ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, conformemente agli obblighi procedimentali previsti dal Codice del Processo Amministrativo.

Massima

Risulta improcedibile il ricorso avverso il rifiuto amministrativo del rinnovo di un permesso di soggiorno quando, nel corso del giudizio, sopraggiunga una circostanza che abbia eliminato l'interesse concreto e attuale del ricorrente alla pronunzia amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Paolo Carpentieri,	Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli,	Consigliere
Alessio Falferi,	Consigliere
per l'annullamento, previa sospensiva,
del «provvedimento emesso dalla Questura di Modena in data 08/03/2021 e notificato al ricorrente in data 01/09/2021, col quale si si rifiutava l’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata dallo stesso ricorrente».
sul ricorso numero di registro generale 953 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, elettivamente domiciliato in Modena, Via Rainusso n. 100, presso lo studio dell’avv Sara Benedetta Sacchi del Foro di Modena, che lo rappresenta e difende giusta procura posta telematicamente in calce al ricorso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero dell’interno - Questura di Modena, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici è ope legis domiciliato in Bologna, via A. Testoni, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno - Questura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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