Tar Emilia-Romagna - BolognaSEZIONE PRIMA23 settembre 2025Inammissibile

Sentenza n. 202501013/2025

Permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna nei confronti di un provvedimento relativo al diniego o all'inadeguatezza della trattazione della domanda di permesso di soggiorno. Il ricorso è stato proposto per contestare una decisione dell'amministrazione competente in materia di immigrazione che aveva negato, revocato o comunque reso problematico il rilascio del documento di soggiorno legale. Durante il corso del giudizio amministrativo, tuttavia, la situazione di fatto sottostante è mutata rispetto al momento della proposizione del ricorso. La sopravvenienza di un elemento nuovo ha determinato la perdita della ragione pratica per cui il ricorrente aveva inizialmente agito in giudizio, conducendo il Collegio a rilevare una carenza di interesse attuale a proseguire nel giudizio.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998), che regolamenta l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dei cittadini stranieri dal territorio italiano. Il giudizio amministrativo segue i principi stabiliti dal Codice del Processo Amministrativo, che richiede la persistenza dell'interesse ad agire come presupposto necessario per la prosecuzione del giudizio. In particolare, l'interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della pronuncia della sentenza, essendo un presupposto processuale la cui carenza determina l'improcedibilità della causa. La giurisdizione del TAR in materia di diritti degli stranieri è ormai consolidata e rappresenta uno strumento fondamentale di tutela dei diritti procedimentali e sostanziali dei ricorrenti.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguarda la continuità dell'interesse processuale del ricorrente alla prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice amministrativo. Quando durante il corso del giudizio si verifica una sopravvenienza che rende evanescente il vantaggio cui il ricorrente poteva aspirare dalla sentenza, il TAR deve valutare se l'interesse ad agire sussista ancora nel momento della pronuncia. Nel caso specifico relativo al permesso di soggiorno, la questione emerge con forza particolare poiché l'interesse del ricorrente è intrinsecamente legato a benefici concreti e pratici derivanti dal riconoscimento della posizione giuridica contestata. La rilevanza della sentenza diviene dunque duplice: processuale, nel verificare se sussistano i presupposti per una pronuncia di merito, e pratica, nel considerare se il giudizio possa ancora produrre conseguenze utili.

La motivazione del giudice

Il Collegio ha analizzato le circostanze sopravvenute nel corso del giudizio e ha accertato l'effettiva perdita di interesse ad agire da parte del ricorrente. La eventualità che il provvedimento impugnato abbia perso i suoi effetti giuridici durante il procedimento, oppure che la situazione personale del ricorrente sia cambiata in modo tale da rendere inutile una pronuncia di annullamento, ha comportato una valutazione dell'utilità della sentenza sotto il profilo pratico. Il TAR ha ragionato secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa per cui l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse configura una causa di estinzione del processo che non tocca il merito della controversia. Il Collegio ha ritenuto che, alla luce dei fatti accaduti posteriormente alla proposizione del ricorso e verificatisi entro il momento della pronuncia, non sussistessero più le condizioni per emettere una sentenza utile alla tutela dei diritti del ricorrente. Tale valutazione rappresenta un esercizio della funzione giurisdizionale che sceglie di non pronunciarsi sul merito quando una pronuncia risulterebbe priva di efficacia pratica.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a proseguire nel giudizio. La sentenza ha avuto l'effetto di estinguere il procedimento senza una pronuncia sulle questioni di merito relative alla legittimità del provvedimento amministrativo contestato. Non essendovi meritevolezza nel giudizio ai sensi della normativa processuale amministrativa, il ricorrente non ha ottenuto né l'annullamento del provvedimento né la condanna dell'amministrazione, ma ha visto semplicemente estinguersi il procedimento per carenza di interesse. Le conseguenze pratiche per il ricorrente dipendono dalla natura specifica della sopravvenienza accertata dal giudice.

Massima

La carenza di interesse ad agire sopravvenuta durante il giudizio amministrativo, quando determini l'inutilità di una pronuncia nel senso di perdita di effetti pratici della sentenza, costituisce causa di improcedibilità del ricorso che estingue il processo senza pronuncia sul merito e prescinde dalla fondatezza della pretesa dedotta.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Paolo Carpentieri,	Presidente
Alessio Falferi,	Consigliere, Estensore
Paolo Nasini,	Primo Referendario
per l'annullamento
-del decreto di rigetto dell'istanza avanzata ex art. 103 D.L. 34/2020 con istanza presentata in data 30 luglio 2020 e rigettata in data 17 gennaio 2022, notificata in pari data dalla Questura di Bologna;
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Andrea Ronchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Questura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

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