Tar Emilia-Romagna - BolognaSEZIONE SECONDA12 dicembre 2025Respinto

Sentenza n. 202501564/2025

Appalto Accoglienza/assistenza Stranieri

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

L'Associazione Humanitas Onlus ha partecipato a una procedura di selezione comparativa, denominata evidenza pubblica, indetta dalla Prefettura di Rimini per l'affidamento del servizio di accoglienza e assistenza rivolto ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nel territorio della Provincia di Rimini. Con provvedimento prot. interno n. 0044204 del 14 luglio 2025, l'Ufficio Territoriale del Governo (UTG) di Rimini ha comunicato sulla piattaforma ME.PA. il provvedimento di non ammissione della ricorrente alla procedura di gara. Dinanzi al provvedimento di esclusione dalla procedura, l'Associazione Humanitas Onlus ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna chiedendo l'annullamento del provvedimento reputato illegittimo e la sospensiva della sua esecuzione. La controversia si inscrive nella materia dei contratti pubblici e degli appalti per i servizi di pubblico interesse, riguardanti l'accoglienza e l'integrazione dei migranti richiedenti protezione internazionale.

Il quadro normativo

La procedura di gara per l'affidamento di servizi di accoglienza e assistenza rientra nel sistema normativo dei contratti pubblici, disciplinato dal Codice dei Contratti Pubblici. Le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di servizi nel settore dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale sono sottoposte ai principi generali di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità. L'amministrazione procedente, rappresentata dalla Prefettura e dall'UTG, è tenuta a rispettare i criteri e i requisiti di partecipazione preventivamente specificati nel bando di gara, garantendo il controllo sulla documentazione e la verifica della sussistenza dei presupposti per l'ammissione. La mancata ammissione di una organizzazione alla procedura costituisce un provvedimento amministrativo sindacabile in giurisdizione amministrativa.

La questione giuridica

La questione giuridica centrale verteva sulla legittimità del provvedimento di esclusione adottato dall'UTG di Rimini nei confronti dell'Associazione Humanitas Onlus. L'Associazione ricorrente presumibilmente contestava il ritenere che sussistessero i presupposti normativi e fattici per la sua esclusione, oppure lamentava la mancanza di trasparenza procedurale o l'inadeguata motivazione del provvedimento. Il conflitto vedeva contrapposti l'interesse della ricorrente a partecipare alla procedura di gara e l'interesse pubblico alla corretta gestione della procedura secondo le regole di evidenza e trasparenza. La risoluzione della controversia implicava il controllo giurisdizionale sulla corretta applicazione dei criteri di ammissibilità e sulla sussistenza di eventuali vizi procedurali nel provvedimento di esclusione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha condotto il giudizio sulla base della ricognizione dei fatti allegati dalle parti e della verifica della conformità del provvedimento all'ordinamento giuridico. Dalla sentenza risulta che il collegio ha ritenuto legittima la decisione dell'UTG di Rimini di escludere l'Associazione Humanitas dalla procedura di gara, respingendo le censure mosse dalla ricorrente. Sebbene la sentenza non articoli puntualmente gli argomenti di fatto e di diritto, si può inferire che il TAR ha accertato il sussistere delle condizioni normative e fattiche che giustificavano l'esclusione, oppure ha rilevato che la ricorrente non aveva adeguatamente provato l'illegittimità del provvedimento secondo i canoni della prova amministrativa. Il giudice ha pertanto rigettato la domanda di annullamento, ritenendo che nessun vizio procedurale o sostanziale inficiasse la legittimità del provvedimento impugnato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, pronunciandosi definitivamente sul ricorso, ha respinto la domanda di annullamento della Associazione Humanitas Onlus, confermando la legittimità del provvedimento prot. interno n. 0044204 del 14 luglio 2025 dell'UTG di Rimini. L'Associazione ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi quattromila euro, oltre gli accessori di legge. La sentenza risulta definitiva in quanto pronunciata in sede di merito e non è interessata da procedimenti in sospeso. L'effetto pratico della decisione è che l'Associazione Humanitas Onlus rimane esclusa dalla procedura di gara e la Prefettura può procedere al completamento della procedura medesima senza impedimenti.

Massima

L'esclusione dalla procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di accoglienza degli stranieri richiedenti protezione internazionale è legittima quando adottata secondo le modalità e i criteri stabiliti nel bando di gara e risulta provvista di idonea motivazione amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Paolo Amovilli,	Consigliere
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento prot. interno n. 0044204 del 14.07.2025, e in pari data comunicato con pubblicazione sulla piattaforma ME.PA., con cui l’Ufficio Territoriale del Governo di Rimini ha disposto la non ammissione alla procedura di selezione comparativa finalizzata all’affidamento del servizio di accoglienza e assistenza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, ubicati nel territorio della Provincia di Rimini, relativo alla procedura di evidenza pubblica indetta dalla Prefettura di Rimini (C.I.G. – B6DB8A4C65 – GARA ASP N° 5358971), nonché di ogni altro presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 1017 del 2025, proposto da
Associazione Humanitas Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6DB8A4C65, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Letizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno – U.T.G. Prefettura di Rimini, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso la sede della medesima, in Bologna, via A. Testoni n. 6;
Cooperativa Sociale Cento Fiori, non costituita in giudizio;
Cooperativa Eucrante Società Cooperativa Sociale, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - U.T.G. Prefettura di Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – sede di Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’Associazione Humanitas Onlus a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 4.000,00 (quattromila/00), oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

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