Sentenza n. 202500969/2025
Silenzio Serbato Dalla P.a. In Merito All’istanza Presentata In Data 04/04/2024 Dal Ricorrente, Avente Ad Oggetto La Procedura Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato istanza alla pubblica amministrazione in data 04 aprile 2024 al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno. Trascorso il termine previsto dalla legge per il rilascio del provvedimento, la pubblica amministrazione ha mantenuto il silenzio, non emanando alcuna risposta positiva o negativa alla domanda presentata. Di fronte a questa inerzia amministrativa, il ricorrente si è rivolto al Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, presentando ricorso per impugnare il silenzio serbato e ottenere il rilascio del permesso richiesto. La controversia si colloca nell'ambito del diritto dell'immigrazione e del soggiorno degli stranieri in Italia, settore particolarmente sensibile e soggetto a disciplina rigida.
Il quadro normativo
In materia di permessi di soggiorno, la normativa di riferimento principale è costituita dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, che disciplina le modalità, i presupposti e i termini per il rilascio dei diversi titoli di soggiorno. La legge fissa termini tassativi entro i quali la pubblica amministrazione deve provvedere all'esame delle istanze, prevedendo che il silenzio prolungato oltre il termine legale integra un comportamento illegittimo e lesivo del diritto del richiedente. Secondo i principi generali del diritto amministrativo, il silenzio serbato in violazione dei termini costituisce un atteggiamento omissivo della pubblica amministrazione che può essere sottoposto a sindacato giurisdizionale. Il ricorrente poteva quindi impugnare dinanzi al giudice amministrativo tale violazione del dovere di provvedere.
La questione giuridica
La questione fondamentale sottesa al ricorso consisteva nel determinare se il silenzio mantenuto dalla pubblica amministrazione oltre il termine legale configurasse un comportamento illegittimo suscettibile di sindacato giurisdizionale e se il ricorrente avesse diritto a ottenere un provvedimento favorevole al rilascio del permesso di soggiorno richiesto. In secondo luogo, era questione rilevante se il permanere dell'incertezza sulla situazione giuridica del ricorrente fosse coerente con i principi di trasparenza, celerità e buona amministrazione che devono caratterizzare l'esercizio dei poteri amministrativi. La natura giuridica del silenzio serbato e le conseguenze che ne derivano in termini di tutela del diritto soggettivo del ricorrente costituivano il nodo interpretativo centrale della controversia.
La motivazione del giudice
Il collegio della sezione terza del TAR Campania, nel corso del procedimento, ha dovuto valutare se il silenzio mantenuto dalla pubblica amministrazione avesse effettivamente integrato una violazione dei termini di legge e se sussistessero i presupposti per una pronuncia nel merito. Tuttavia, nel corso del giudizio, la situazione di fatto ha subito una trasformazione: la pubblica amministrazione ha provveduto a emanare il provvedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente, colmando così il vizio originario costituito dal silenzio. Tale comportamento successivo ha determinato la cessazione della materia del contendere, rendendo impossibile una statuizione nel merito poiché la situazione controversa aveva trovato una soluzione nel corso del processo. Il giudice ha ritenuto pertanto che la pronuncia della sentenza nel merito sarebbe divenuta priva di effettiva utilità pratica per le parti coinvolte, trattandosi di una controversia che non più sussisteva nei suoi presupposti fattici originari.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione terza, ha dichiarato cessata la materia del contendere nella sentenza del 28 maggio 2025. Tale pronuncia ha estinto il giudizio amministrativo conseguentemente al venir meno della controversia originaria, non condannando alcuna parte al pagamento delle spese di lite e archiviando procedimentalmente la causa. La conseguenza pratica è che il ricorrente ha potuto usufruire del provvedimento di rilascio del permesso di soggiorno successivamente emanato dalla pubblica amministrazione, sebbene il giudice non abbia dovuto pronunciarsi formalmente sulle questioni di illegittimità del silenzio precedentemente mantenuto.
Massima
Quando nel corso di un giudizio amministrativo relativo a silenzio serbato della pubblica amministrazione quest'ultima emani il provvedimento richiesto, la materia del contendere cessa e il giudice dichiara estinto il processo per sopraggiunta carenza di interesse a pronunciarsi nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Pierluigi Russo, Presidente, Estensore Olindo Di Popolo, Consigliere Simona Saracino, Referendario per l’accertamento, - del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. in merito all’istanza presentata in data 4.4.2024 dal ricorrente, avente ad oggetto la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno nonché dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso; sul ricorso numero di registro generale 1807 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, Questura Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 58; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che con il presente ricorso il ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. in merito all’istanza presentata in data 4 aprile 2024, avente ad oggetto la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale previsto dall’art. 19 del D. Lgs. 286/1998; Rilevato che, con memoria del 26 novembre 2024, l’amministrazione resistente ha rappresentato che “il procedimento amministrativo connesso all’istanza del ricorrente si è concluso con il rilascio del permesso di soggiorno”, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere; Considerato che, nel corso dell’odierna udienza, il difensore di parte ricorrente ha confermato l’avvenuto rilascio del titolo di soggiorno agognato dal ricorrente; Ritenuto, stante l’effetto satisfattivo dell’occorsa sopravvenienza provvedimentale, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.; Rilevato, quanto alle spese, di poterle compensare tra le parti, con onere del pagamento del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente; Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificarlo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato che va posto a carico del Ministero dell’Interno. Manda alla Segreteria per l’oscuramento delle generalità del ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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