Tar Campania - SalernoSEZIONE TERZA28 maggio 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202500961/2025

Silenzio Serbato Dalla P.a. In Merito All’istanza Presentata In Data 23/05/2023 Dal Ricorrente, Avente Ad Oggetto La Procedura Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, il cui nome è protetto per motivi di privacy, ha presentato istanza alla Questura di Salerno in data 23 maggio 2023 per il rilascio di un permesso di soggiorno secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 286/1998. L'amministrazione non ha provveduto alla decisione entro i tempi ordinari, determinando un silenzio inadempimento. Il ricorrente, decorsi i termini senza ricevere un provvedimento espresso, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'obbligo della pubblica amministrazione di provvedere mediante un atto amministrativo formale e definitivo. La controversia si è sviluppata davanti al collegio giudicante composto dal Presidente Pierluigi Russo, dal Consigliere Olindo Di Popolo e dal Referendario Marcello Polimeno.

Il quadro normativo

La disciplina dei permessi di soggiorno per gli stranieri è contenuta negli articoli 5 e successivi del Decreto Legislativo 286 del 1998, che costituisce il Testo Unico delle disposizioni sull'immigrazione e rappresenta il cardine della normativa amministrativa in materia di soggiorno in Italia. Il ricorso si fonda sulla violazione dei principi generali di corretta procedura amministrativa, in particolare il diritto del cittadino a ricevere una decisione espressa dalle amministrazioni pubbliche entro i termini di legge. La materia è regolata inoltre dal Codice del Processo Amministrativo, che all'articolo 34 comma 5 prevede l'istituto della cessazione della materia del contendere, strumento procedurale che consente di chiudere il giudizio quando la controversia sia stata risolta da una sopravvenienza o da un comportamento dell'amministrazione che elimini il fumus boni iuris della pretesa ricorrente.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava il diritto del ricorrente a ottenere una decisione espressa entro tempi ragionevoli in relazione a una richiesta di permesso di soggiorno, diritto questo espressione del principio generale di buon andamento dell'amministrazione pubblica e della trasparenza amministrativa. La questione aveva rilievo perché il silenzio della pubblica amministrazione in materia di immigrazione non comporta automaticamente l'accoglimento della istanza, bensì rappresenta un vizio procedimentale grave che lede la posizione giuridica dell'interessato in quanto lo priva della certezza del diritto. Il ricorrente contestava il prolungato silenzio come inadempimento degli obblighi amministrativi e chiedeva sia l'accertamento di tale illegittimità sia l'obbligo coattivo del rilascio del permesso, qualora sussistessero i presupposti.

La motivazione del giudice

Il tribunale ha rilevato che nel corso del giudizio, precisamente con una memoria del 23 maggio 2025, l'amministrazione resistente ha comunicato che l'istruttoria era stata conclusa con il rilascio effettivo del permesso di soggiorno numero I21055642, valido fino al 17 novembre 2025, il quale risultava spedito dal Poligrafico e sarebbe stato consegnato all'interessato appena disponibile presso gli uffici della Questura. In udienza, il difensore del ricorrente ha confermato l'avvenuto rilascio del titolo di soggiorno, eliminando così ogni residua incertezza sulla sussistenza dell'effetto benefico richiesto. Il collegio ha quindi fondato la decisione sull'istituto della sopravvenienza provvedimentale, secondo il quale quando durante il corso del giudizio amministrativo si verifica un provvedimento che soddisfa completamente la pretesa azionata dal ricorrente, la materia del contendere cessa e il giudizio non ha più ragione di proseguire. Questo effetto "satisfattivo" della sopravvenienza è conforme alla giurisprudenza consolidata, che riconosce come il raggiungimento dello scopo concreto del ricorso estingue la necessità della tutela giurisdizionale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha dichiarato cessata la materia del contendere, riconoscendo sostanzialmente la vittoria del ricorrente mediante l'ottenimento del permesso di soggiorno richiesto. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, con l'eccezione del contributo unificato che grava sul Ministero dell'Interno, come istituzione che aveva illegittimamente mantenuto il silenzio. Il tribunale ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di tutti i dati idonei a identificarlo, applicando le norme sulla protezione dei dati personali previste dal Decreto Legislativo 196 del 2003 e dal Regolamento europeo 2016/679 sulla privacy, salvaguardando così la dignità e la riservatezza dell'interessato in una materia particolarmente sensibile quale l'immigrazione.

Massima

Quando durante il corso di un giudizio amministrativo relativo a un'istanza di permesso di soggiorno l'amministrazione pubblica provveda al rilascio del titolo richiesto, la sopravvenienza del provvedimento amministrativo favorevole comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo, determina effetti satisfattivi della pretesa originaria del ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Pierluigi Russo,	Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo,	Consigliere
Marcello Polimeno,	Referendario
per l’accertamento,
- del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. in merito all’istanza presentata in data 23.5.2023 dal ricorrente, avente ad oggetto la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno nonché dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
sul ricorso numero di registro generale 1833 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, Questura Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 58;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il presente ricorso il ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. in merito all’istanza presentata in 23.5.2023, avente ad oggetto la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno ex artt. 5 e ss. Del D. Lgs. 286/1998;
Rilevato che, con memoria del 23 maggio 2025, l’amministrazione resistente ha rappresentato che “all’esito dell’istruttoria svolta, si è concluso con il rilascio del permesso di soggiorno n. I21055642, valido fino al 17/11/2025. Alla data odierna il permesso di soggiorno in richiesta risulta “spedito” dal Poligrafico e sarà consegnato all’interessato appena nella disponibilità della Questura”, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere;
Considerato che, nel corso dell’odierna udienza, il difensore di parte ricorrente ha confermato l’avvenuto rilascio del titolo di soggiorno;
Ritenuto, stante l’effetto satisfattivo dell’occorsa sopravvenienza provvedimentale, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Rilevato, quanto alle spese, di poterle compensare tra le parti, con onere del pagamento del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente;
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificarlo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato che va posto a carico del Ministero dell’Interno.
Manda alla Segreteria per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 maggio 2025, con l’intervento dei magistrati:

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