Tar Campania - SalernoSEZIONE TERZA16 maggio 2025Respinto

Sentenza n. 202500909/2025

Silenzio Serbato Dalla P.a. In Merito All’istanza Presentata In Data 21/05/2024, Avente Ad Oggetto La Richiesta Diretta Alla Conclusione Della Procedura Di Ingresso E, Di Conseguenza, Ottenere Il Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Attesa Occupazione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza alla Pubblica Amministrazione in data 21 maggio 2024, rivolta a ottenere la conclusione della procedura di ingresso nel territorio italiano e il conseguente rilascio del permesso di soggiorno per motivo di "attesa occupazione". La P.A. ha mantenuto il silenzio in risposta a tale richiesta, non provvedendo né a concludere il procedimento amministrativo né a rilasciare il documento richiesto entro i termini ordinari. Di fronte a questo inerzia amministrativa, il ricorrente ha proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno, per impugnare il silenzio serbato e costringere la P.A. a pronunciarsi e, eventualmente, a rilasciare il permesso di soggiorno. Il ricorso era quindi volto a superare il blocco amministrativo attraverso l'intervento del giudice, al fine di tutelare il diritto del ricorrente a una decisione tempestiva da parte dell'amministrazione.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998 numero 286, comunemente noto come Testo Unico sull'Immigrazione, che regola l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento degli stranieri dal territorio italiano, nonché il rilascio e il rinnovo dei vari titoli di soggiorno, incluso il permesso per motivi lavorativi o di "attesa occupazione". La legge amministrativa generale prevede che il silenzio della P.A. può costituire diniego implicito oppure può essere impugnato come atto lesivo quando la legge prescrive un obbligo di provvedimento entro un termine determinato. La procedura per il rilascio del permesso di soggiorno è regolata secondo tempi e modalità specifiche, con la Questura quale ufficio competente a istruire e decidere sulla domanda. Il ricorso giurisdizionale rappresenta lo strumento attraverso il quale il cittadino può contestare tanto il rifiuto espresso quanto l'omissione della P.A. di pronunciarsi nel termine legale.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità dell'omissione della P.A. di provvedere sulla domanda di permesso di soggiorno per attesa occupazione e, in secondo luogo, se sussistessero i presupposti legali affinché il ricorrente potesse vantare diritto al rilascio di tale titolo. Era in discussione se il silenzio della P.A. configurasse un comportamento illegittimo tale da consentire l'intervento del giudice amministrativo con provvedimento di condanna all'adozione del provvedimento finale, oppure se ricorressero circostanze che giustificassero l'inerzia amministrativa o che escludessero il diritto sostanziale del ricorrente. La questione implicava inoltre la corretta interpretazione delle disposizioni in materia di permessi di soggiorno e dei requisiti necessari per il loro ottenimento.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha esaminato la domanda e i motivi del ricorso, valutando se l'amministrazione competente avesse l'obbligo di rilasciare il permesso di soggiorno richiesto e se il silenzio da essa serbato fosse illegittimo. Nel respingere il ricorso, il collegio giudicante ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per accogliere la domanda, probabilmente perché il ricorrente non provava di aver compiuto tutti i passi procedurali necessari per avviare correttamente la procedura di ingresso oppure perché non erano integrati i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa sull'immigrazione per il rilascio del titolo di soggiorno specifico. Il giudice ha altresì potuto considerare che la procedura era ancora in corso secondo l'iter ordinario e che il termine entro il quale la P.A. era tenuta a pronunciarsi non era ancora scaduto, oppure che mancavano elementi essenziali nella domanda presentata. La decisione riflette una rigorosa applicazione della disciplina legale vigente in materia di diritti dei migranti e dei doveri amministrativi correlati.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso presentato dal cittadino straniero, confermando implicitamente la legittimità del comportamento della Pubblica Amministrazione o comunque ritenendo infondati i motivi addotti dal ricorrente per ottenere l'annullamento del silenzio. La sentenza non accoglie la pretesa del ricorrente di ottenere il rilascio immediato del permesso di soggiorno per attesa occupazione, né condanna l'amministrazione a pronunciarsi entro un termine determinato. Rimane quindi ferma la posizione dell'ufficio competente, il quale potrà continuare a procedere secondo i tempi e le modalità che riterrà congrui, salvo ulteriori iniziative del ricorrente.

Massima

Il diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione non sorge automaticamente dalla presentazione della domanda, ma rimane subordinato al verificarsi di condizioni sostanziali e procedurali stabilite dalla legge, rispetto alle quali il silenzio della P.A. non costituisce automaticamente violazione lesiva dell'interesse legittimo del ricorrente qualora i presupposti per l'accoglimento della domanda non risultino integrati.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Pierluigi Russo,	Presidente
Olindo Di Popolo,	Consigliere
Marcello Polimeno,	Referendario, Estensore
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento
serbato dall’amministrazione intimata in relazione all’istanza presentata in data 21.5.2024 con la quale il ricorrente ha chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, nonché per la declaratoria dell’obbligo di provvedere su tale istanza.
sul ricorso numero di registro generale 1734 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Prefettura – U.T.G. di Salerno, Questura di Salerno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio per le amministrazioni sopraindicate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 il dott. Marcello Polimeno e udito il difensore comparso per il ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente e degli altri dati idonei all’identificazione della stessa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

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