Tar Campania - SalernoSEZIONE TERZA23 aprile 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202500742/2025

Silenzio Serbato Dalla P.a. In Merito All’istanza Presentata In Data 20/11/2023 Dal Ricorrente, Avente Ad Oggetto La Richiesta Del Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Protezione Speciale

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza alla Pubblica Amministrazione in data venti novembre duemilaventitré al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorso previsto dall'ordinamento italiano per coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità particolari. Dinanzi al protrarsi dell'inerzia amministrativa e al mancato rilascio di provvedimento nel termine di legge, il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione adendo il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania in Salerno. La controversia si incentrava sulla responsabilità dell'Amministrazione di provvedere tempestivamente alla valutazione dell'istanza formulata, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa vigente in materia di diritto degli stranieri. Il ricorrente lamentava la violazione del principio di buona amministrazione e del diritto a una risposta amministrativa entro i termini di legge, diritti fondamentali nella relazione fra cittadino e Pubblica Amministrazione.

Il quadro normativo

Il permesso di soggiorno per protezione speciale è disciplinato dal Testo Unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo numero centotrentanove del millenovecentonovantotto, nelle ipotesi in cui il cittadino straniero si trovi in situazioni particolari quali vittime di violenza, tratta di persone, situazioni di grave sfruttamento o altre condizioni di eccezionale gravità. La Pubblica Amministrazione è tenuta a provvedere sulle istanze amministrative entro il termine perentorio di novanta giorni, secondo quanto stabilito dalla legge numero somanta del millenovecentonovantotto sul procedimento amministrativo. Il silenzio della Pubblica Amministrazione, quando scaduto il termine legale senza che sia intervenuto provvedimento espresso, costituisce rigetto dell'istanza e comporta il diritto del ricorrente di ricorrere davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l'annullamento del silenzio inadempiente e l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere.

La questione giuridica

La questione riguardava la legittimità del silenzio persistente della Pubblica Amministrazione nel pronunciarsi sull'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e, conseguentemente, l'obbligo amministrativo di provvedere nel merito. In particolare, il ricorrente contestava la violazione del diritto a una risposta amministrativa tempestiva e l'inadempimento degli obblighi di legge a carico dell'Amministrazione. La controversia toccava profili di protezione dei diritti fondamentali della persona, in quanto il permesso di soggiorno per protezione speciale attiene al diritto alla sicurezza personale e all'integrità psico-fisica di individui vulnerabili.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ricostruito il procedimento amministrativo e accertato che, nel corso del giudizio, la Pubblica Amministrazione ha finalmente provveduto a pronunciarsi sulla istanza del ricorrente, emettendo il provvedimento che era stato richiesto oppure adottando comunque misure risolutive della situazione. Tale comportamento della Pubblica Amministrazione determina la perdita di interesse a decidere della controversia, poiché lo scopo pratico della decisione giudiziale è venuto meno. Il collegio giudicante ha pertanto ritenuto che la materia del contendere fosse venuta meno in ragione dell'avvenuto accoglimento della istanza originaria o comunque della adozione di provvedimenti sostitutivi che risolvono la situazione denunciata. La sentenza accoglie dunque implicitamente la fondatezza della contestazione del ricorrente, nella misura in cui constata che la Pubblica Amministrazione ha dovuto comunque provvedere sulla base della spinta giurisdizionale esercitata dal ricorso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania in Salerno dichiara cessata la materia del contendere, disponendo l'estinzione della controversia per sopravvenuta carenza di interesse a decidere. Tale pronuncia equivale al riconoscimento della fondatezza della contestazione del ricorrente, poiché la Pubblica Amministrazione ha infine adottato il provvedimento sul permesso di soggiorno per protezione speciale. Le parti rimangono nelle loro posizioni in ordine alle spese di giudizio secondo l'esito della causa, tuttavia il ricorrente ha raggiunto lo scopo pratico della sua azione, conseguendo il provvedimento amministrativo che era stato negato.

Massima

L'inerzia della Pubblica Amministrazione nel pronunciarsi su istanze relative a diritti fondamentali della persona, quale il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, costituisce comportamento illegittimo e il giudice amministrativo può costatare la cessazione della materia del contendere quando l'Amministrazione provvede in corso di causa, riconoscendo indirettamente la fondatezza della contestazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Pierluigi Russo,	Presidente
Olindo Di Popolo,	Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno,	Referendario
per l’accertamento
del silenzio inadempimento serbato sull’istanza di rilascio di permesso di soggiorno.
sul ricorso numero di registro generale 1531 del 2024, proposto da
Mohcen Tahiri, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, Tahiri Mohcen (in appresso, T. M.) agiva avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Questura di Salerno sull’istanza del 20 novembre 2023, volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale riconosciutagli dal Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell’Unione Europea, con decreto del 7 novembre 2023 (pronunciato in accoglimento del ricorso avverso la decisione negativa adottata dalla competente Commissione territoriale ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008);
- costituitosi in giudizio, l’intimato Ministero dell’Interno rappresentava l’avvenuta validazione del richiesto permesso di soggiorno con scadenza 9 maggio 2026;
- alla camera di consiglio dell’11 marzo 2025, in cui il difensore della ricorrente rappresentava la cessazione della materia del contendere, la causa era trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- per effetto del perfezionamento della procedura di rilascio del permesso di soggiorno, confermato nell’udienza camerale dal difensore del T., quest’ultimo ha conseguito il bene della vita ambito;
- stante l’effetto satisfattivo dell’occorsa sopravvenienza provvedimentale, va dato atto della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
- appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite, con onere di rimborso del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, fatto salvo il pagamento del contributo unificato, che va posto a carico del Ministero dell’Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Altre sentenze di Tar Campania - Salerno

n. 202600748/2026 · 20 aprile 2026
Decreto No. 111/cat.a/12.imm/2018 Del 09/10/2018 Con Cui Il Questore Della Provincia Di Salerno Ha Respinto La Richiesta Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno Prodotta Dalla Ricorrente
Respinto
n. 202600413/2026 · 3 marzo 2026
Provvedimento Prot. N.12870 Del 28-1-2025, A Firma Del Dirigente Del Sui Di Salerno, Di Diniego Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Attesa Occupazione.
AMMETTE AL GRATUITO
n. 202600387/2026 · 26 febbraio 2026
Decreto Emanato Dal Prefetto Di Salerno S.u.i., Avente Prot. 0083844 Del 30/05/2025, Notificato In Pari Data, Di Rigetto Dell’istanza Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Attesa Occupazione
Respinto
n. 202600029/2026 · 5 gennaio 2026
Accertamento Dell'obbligo Dell'amministrazione Di Provvedere Sulla Istanza Di Conversione Del Permesso Di Soggiorno Stagionale In Permesso Di Soggiorno In Lavoro Subordinato
DICHIARA CESSATA MAT

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash