Tar Campania - SalernoSEZIONE TERZA10 aprile 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202500666/2025

Silenzio Serbato Dalla P.a. In Merito All’istanza Presentata In Data 14/06/2023 Dal Ricorrente, Avente Ad Oggetto La Procedura Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato istanza alla pubblica amministrazione competente in data 14 giugno 2023 al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno, documento fondamentale per la regolarità della permanenza in territorio italiano. La pubblica amministrazione, tuttavia, non ha fornito alcuna risposta all'istanza presentata dal ricorrente entro i termini ordinariamente previsti dalla normativa vigente in materia di procedure amministrative. Di fronte a tale comportamento omissivo dell'amministrazione, il ricorrente ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno, al fine di far accertare l'illegittimità del silenzio serbato e ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ovvero il riconoscimento giudiziale dei propri diritti. Nel corso del procedimento amministrativo contenenzioso, tuttavia, la situazione fattuale è mutata, con conseguente venire meno della controversia che aveva originato il ricorso.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno è disciplinata dal Decreto Legislativo 286 del 1998, il quale stabilisce le procedure e i requisiti per il rilascio di tale documento da parte delle questure e delle prefetture territorialmente competenti. La normativa amministrativa generale, in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 1971 numero 1199, disciplina i termini entro i quali la pubblica amministrazione è tenuta a concludere i procedimenti amministrativi, prevedendo che il silenzio della PA non costituisce un valido provvedimento amministrativo bensì una violazione del dovere di provvedere. I principi costituzionali di effettività della tutela dei diritti e di accesso alla giustizia, oltre alla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale, richiedono che il cittadino possa impugnare l'inerzia amministrativa e ottenere una pronuncia giurisdizionale tempestiva. Nel contesto specifico delle procedure di immigrazione e di soggiorno, gli istituti della cessazione della materia del contendere rivestono particolare importanza per evitare controversie prive di utilità pratica.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava la legittimità del silenzio amministrativo persistente della pubblica amministrazione riguardante la sua istanza di permesso di soggiorno, deducendo che tale inerzia violava il principio generale della obbligatorietà dell'azione amministrativa e il diritto soggettivo perfetto al rilascio della documentazione richiesta. La questione centrale del giudizio era se il silenzio della PA costituisse illegittima omissione ovvero diniego implicito di concessione, e quale fosse il rimedio giurisdizionale appropriato per il ricorrente. Nel contesto della controversia emergeva il complesso equilibrio tra la necessità di tutela tempestiva dei diritti dei cittadini in materia di immigrazione e i tempi effettivi di evadibilità delle istanze da parte delle amministrazioni territoriali. La rilevanza della questione si manifestava anche sotto il profilo della possibilità concreta di ottenere tutela cautelare e definitiva in relazione a diritti particolarmente delicati quale la permanenza legale nel territorio dello Stato.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha verificato lo stato della controversia in sede giudiziale e ha accertato che nel corso del procedimento amministrativo contenenzioso, la pubblica amministrazione aveva infine pronunciato il provvedimento oggetto della controversia, ossia aveva serbato il permesso di soggiorno o comunque had intervenuto un fatto estintivo della controversia medesima che rendeva priva di utilità pratica la decisione nel merito. Tale circostanza determina quella che la giurisprudenza amministrativa qualifica come cessazione della materia del contendere, un istituto che consente al giudice di estinguere il giudizio quando il fatto per il quale era stata chiesta tutela è venuto meno durante il procedimento e non sussiste pertanto una utilità concreta della pronuncia sulla questione di merito. Il giudice ha ritenuto che, dato il venire meno della controversia, non fosse necessario pronunciarsi sulla questione della legittimità del silenzio iniziale della PA, in quanto la situazione fattiva aveva subito una trasformazione tale da rendere inutile una pronuncia su questioni di fatto e di diritto ormai superate dagli eventi.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione terza, ha dichiarato con sentenza del 10 aprile 2025 la cessazione della materia del contendere relativamente al ricorso proposto dal ricorrente avverso il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione sulla istanza di permesso di soggiorno. Con tale pronuncia, il ricorso è stato estinto senza che il giudice si pronunciasse nel merito sulla questione della legittimità dell'iniziale inerzia amministrativa, poiché le conseguenze pratiche della controversia erano state neutralizzate dalla successiva evoluzione dei fatti. L'estinzione per cessazione della materia del contendere non comporta alcuna pronuncia sulle spese di giudizio ovvero una condanna in capo alle parti, rappresentando una forma di chiusura del procedimento priva di effetti sanzionatori.

Massima

Quando in corso di giudizio amministrativo avverso il silenzio della pubblica amministrazione su una istanza di permesso di soggiorno la PA provvede al rilascio del documento o viene meno comunque la situazione di fatto che aveva originato la controversia, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere ed estingue il ricorso senza pronunciarsi nel merito della questione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Pierluigi Russo,	Presidente
Olindo Di Popolo,	Consigliere
Simona Saracino,	Referendario, Estensore
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio
serbato dalla Questura di Salerno in ordine all’istanza presentata dal ricorrente, avente ad oggetto la procedura di rilascio del permesso di soggiorno;
e per l’accertamento
del conseguente obbligo delle Questura di Salerno di provvedere sulla predetta istanza;
e per la condanna
della Questura di Salerno di provvedere sulla predetta istanza, entro un termine non superiore a sessanta giorni con nomina di un Commissario ad acta, per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine stabilito e condanna dell’ente convenuto al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
sul ricorso numero di registro generale 1640 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, amministrazione rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Salerno;
Vista la memoria del 21.03.2025, con la quale l’Amministrazione resistente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, il Sig. -OMISSIS-agiva avverso il silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Interno sull’istanza presentata in data 14/06/2023, avente ad oggetto la procedura di rilascio del permesso di soggiorno prevista dagli artt. 5 e ss. Del D. Lgs. 286/1998 e relativo regolamento di attuazione;
- costituitosi in giudizio, l’intimato Ministero dell’Interno rappresentava che il procedimento per cui è causa è stato già definitivo favorevolmente con il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro n. I21031076, valido al 13/12/2025;
- alla camera di consiglio dell’08 aprile 2025, sentito il difensore, la causa era trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- per effetto dell’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno, il ricorrente ha ricevuto piena soddisfazione della pretesa azionata volta a conseguire il bene della vita ambìto;
- stante l’effetto satisfattivo dell’occorsa sopravvenienza, va dato atto della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
- appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite, con onere di rimborso del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato, che va rimborsato dal Ministero dell’Interno in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificarlo.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 08 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

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