Tar Campania - SalernoSEZIONE TERZA26 marzo 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202500563/2025

Silenzio Serbato Dalla P.a. In Merito All’istanza Presentata In Data 29/05/2024 Dal Ricorrente, Avente Ad Oggetto La Procedura Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza amministrativa in data 29 maggio 2024 presso l'autorità competente al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno, documento amministrativo fondamentale per la permanenza legale nel territorio italiano. La pubblica amministrazione destinataria della richiesta ha mantenuto il silenzio per un periodo prolungato, omettendo di pronunciarsi sul merito della domanda entro i termini di legge previsti dall'ordinamento amministrativo. Di fronte a tale inerzia, il ricorrente ha presentato ricorso giurisdizionale presso il Tribunale amministrativo regionale al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pronuncia amministrativa e, conseguentemente, il rilascio del permesso di soggiorno. Il ricorso è stato proposto nei termini perentori stabiliti dalla legge e si poneva quale strumento per combattere il vizio procedimentale dell'inattività della pubblica amministrazione.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal decreto legislativo numero 286 del 1998 e successive modificazioni, che regola i permessi di soggiorno per stranieri, nonché dalle norme generali in tema di procedimento amministrativo di cui alla legge numero 241 del 1990. L'articolo 2 della legge 241 del 1990 stabilisce che il procedimento amministrativo deve concludersi con un provvedimento espresso entro il termine indicato dalla legge, salvo diversa previsione normativa specifica. Nel caso di omissione del provvedimento nel termine stabilito, si configura l'ipotesi di silenzio amministrativo, che può costituire vizio procedurale suscettibile di impugnazione. Il rimedio giurisdizionale attraverso il ricorso al giudice amministrativo rappresenta lo strumento ordinario di tutela contro tale comportamento omissivo della pubblica amministrazione.

La questione giuridica

La controversia affronta il tema del silenzio della pubblica amministrazione in materia di rilascio di permessi di soggiorno, con particolare riferimento alla sindacabilità del comportamento omissivo e ai rimedi esperibili dal cittadino straniero. In questo contesto si pone la questione della compatibilità tra i termini procedimentali previsti dalla normativa generale in materia di procedimento amministrativo e le peculiari esigenze di certezza e tempestività che caratterizzano la materia dell'immigrazione. La questione assume rilievo costituzionale poiché coinvolge il diritto di accesso ai procedimenti amministrativi e il principio del diritto di difesa del ricorrente.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha riconosciuto che durante lo svolgimento del procedimento giurisdizionale, la pubblica amministrazione ha finalmente adottato il provvedimento amministrativo concernente il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, colmando così l'originaria inerzia procedimentale. Questa tardiva pronuncia amministrativa ha determinato la cessazione della materia del contendere, poiché è venuto meno l'interesse del ricorrente alla tutela giurisdizionale nella sua forma originaria, essendo stato soddisfatto nel concreto l'interesse sostanziale perseguito attraverso la domanda amministrativa. Il giudice ha valutato che, nonostante il comportamento omissivo iniziale della pubblica amministrazione e i ritardi accumulati, la pronuncia amministrativa finale ha reso il ricorso giurisdizionale privo di efficacia pratica. Tale soluzione, pur non entrando nel merito della valutazione della legittimità dell'originario silenzio, consente comunque al ricorrente di conseguire l'obiettivo sostanziale perseguito.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione terza, con sentenza del 26 marzo 2025 dichiara cessata la materia del contendere. Il ricorso viene in tal modo definito positivamente nel suo risultato pratico, poiché il ricorrente ottiene il permesso di soggiorno richiesto, sebbene la pronuncia giudiziale non si configuri come accoglimento nel merito dell'istanza cautelare o della domanda principale. Non sono previste condanne alle spese di giudizio per l'accoglimento totale della domanda sostanziale.

Massima

Quando la pubblica amministrazione, pur dopo il ricorso giurisdizionale per silenzio, adotta il provvedimento amministrativo richiesto, viene meno la materia del contendere e il giudice amministrativo dichiara la cessazione della controversia, fermo restando il soddisfacimento dell'interesse del ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Pierluigi Russo,	Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo,	Consigliere
Marcello Polimeno,	Referendario
per la declaratoria
- del silenzio inadempimento serbato dalla Questura di Salerno sull’istanza presentata il 29.5.2024, avente ad oggetto la-OMISSIS- nonché dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza;
sul ricorso numero di registro generale 1562 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno - Questura di Salerno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno domiciliataria ex lege in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 58;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Salerno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Premesso che con il presente ricorso il deducente ha chiesto al Collegio di accertare la formazione del silenzio inadempimento in ordine all’istanza presentata il 29 maggio 2024 alla Questura di Salerno, avente ad oggetto il rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dagli artt. 5 e ss. del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 2862.
1.1. Rilevato che l’Amministrazione resistente, con memoria del 4 marzo 2025, ha evidenziato che “il procedimento amministrativo connesso all’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno si è concluso con esito positivo, ovverosia con l’autorizzazione al soggiorno in Italia fino al 17/11/2025 (-OMISSIS-, valido al 14/04/2025)”, chiedendo al Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere;
3. Rilevato che il difensore di parte ricorrente, avv. Marianna Gambardella per delega dell’avv. Antonio Gioiello, nel corso dell’udienza del 25 marzo 2025, ha confermato l’emissione del titolo;
4. Ritenuto, alla luce di quanto esposto, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., essendo intervenuta la piena soddisfazione del bene della vita anelato dal ricorrente;
5. Ritenuto, quanto alle spese, di poterle compensare in ragione della natura della controversia e del comportamento attivo della Questura di Salerno;
6. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Contributo a carico dell’Amministrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

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