Sentenza n. 202500520/2025
Silenzio Serbato Dalla P.a. In Merito All’istanza Presentata Il 22/05/2023 Dal Ricorrente, Avente Ad Oggetto La Procedura Di Conversione Del Permesso Di Soggiorno Stagionale In Lavoro Subordinato
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno stagionale ha presentato istanza formale il 22 maggio 2023 alla competente Questura (presumibilmente della provincia di Salerno) al fine di ottenere la conversione di tale titolo di soggiorno in permesso di lavoro subordinato, procedura amministrativa frequente quando il lavoratore intende regolarizzare una posizione lavorativa permanente o modificare le condizioni del proprio soggiorno. Decorso il termine entro il quale la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto provvedere, senza ricevere risposta alcuna né un provvedimento esplicito di diniego, il ricorrente si è visto costretto a ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, chiedendo tutela mediante impugnazione del silenzio serbato dalla P.A. La controversia si colloca nel delicato ambito della gestione amministrativa dei flussi migratori e del diritto al lavoro, settori dove i tempi procedurali rivestono una particolare importanza per il ricorrente, tanto da giustificare il ricorso stragiudiziale.
Il quadro normativo
La conversione di permessi di soggiorno è disciplinata dal decreto legislativo 286 del 1998, il cosiddetto Testo Unico sull'Immigrazione, che stabilisce le modalità e i presupposti per il cambio di categoria del titolo di soggiorno in relazione al mutamento della condizione personale o lavorativa dello straniero. La procedura amministrativa relativa deve svolgersi secondo i principi generali del diritto amministrativo italiano, con particolare riguardo alle disposizioni sulla tempestività e sulla conclusione dei procedimenti, così come codificate nella legge 241 del 1990, che prevede l'obbligo della P.A. di provvedere entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti, pena l'illegittimità del silenzio stesso. L'art. 17-bis della legge 241 del 1990 consente al ricorrente di impugnare il silenzio della P.A. quando essa non si sia pronunciata nei termini legali, permettendo così al giudice amministrativo di sindacare l'inerzia della pubblica amministrazione.
La questione giuridica
Il ricorso sottopone al giudice amministrativo la questione della legittimità del silenzio serbato dalla Questura in merito alla richiesta di conversione del permesso, questione che incide direttamente sul diritto dello straniero a conseguire una definizione della propria posizione giuridica entro tempi ragionevoli e secondo le procedure previste dalla legge. Si trattava inoltre di valutare se la P.A. avesse violato gli obblighi di conclusione del procedimento previsti dall'ordinamento, obblighi particolarmente rigorosi in materia di immigrazione, dove il mancato adempimento può comportare conseguenze significative per la persona. La controversia coinvolgeva altresì il principio del diritto al lavoro e le condizioni di regolarità della permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha evidentemente constatato, nel corso dell'istruttoria del ricorso tra il maggio 2023 e il marzo 2025, che la situazione di fatto sottesa alla controversia aveva subito un mutamento qualitativo tale da rendere priva di effetto pratico l'emanazione di un provvedimento giurisdizionale. Ciò può significare che durante il pendere della causa, la P.A. ha definitivamente provveduto alla conversione del permesso di soggiorno, consentendo al ricorrente di ottenere il risultato sostanziale che aveva perseguito, oppure che la posizione giuridica del ricorrente si è comunque risolta in modo idoneo a eliminare l'interesse concreto alla pronuncia sulla legittimità dell'originario silenzio. Il collegio ha ritenuto correttamente che, venuta meno la materia del contendere, non sussistesse più alcun interesse alla decisione del merito della controversia, secondo il principio consolidato della giurisprudenza amministrativa che nega il pronunciamento quando l'oggetto del ricorso ha perso di rilevanza pratica.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, con conseguente archiviazione del ricorso senza pronunciamento nel merito della questione di illegittimità del silenzio precedentemente denunciato. Tale conclusione ha comportato la riacquisizione di pienezza della posizione giuridica del ricorrente, il quale ha comunque ottenuto l'effetto essenziale della sua azione amministrativa originaria, sebbene per via della successiva evoluzione degli eventi piuttosto che per espressa condanna della P.A. in sede giudiziale. Le spese del giudizio sono state presumibilmente compensate tra le parti, secondo l'usuale pratica del TAR in caso di cessazione della materia del contendere.
Massima
Il silenzio della P.A. in materia di conversione del permesso di soggiorno cessa di costituire motivo di impugnazione quando, nel corso del giudizio, la situazione di fatto si sia modificata in modo tale da rendere effettivamente acquisito il diritto sostanziale originariamente rivendicato dal ricorrente, venendo così meno l'interesse concreto alla pronuncia sulla legittimità dell'originario provvedimento tacito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Pierluigi Russo, Presidente Olindo Di Popolo, Consigliere Simona Saracino, Referendario, Estensore per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Salerno in ordine all’istanza di conversione n. SA2208558609; e per l’accertamento dell’obbligo delle Prefettura di Salerno di provvedere sulla predetta istanza; e per la condanna della Prefettura di Salerno a provvedere sulla predetta istanza, entro un termine non superiore a sessanta giorni; con la nomina di un Commissario ad acta, per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine stabilito; e condanna dell’ente convenuto al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre maggiorazione 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario; sul ricorso numero di registro generale 1549 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Salerno; Vista la dichiarazione resa in camera di consiglio, con la quale il difensore di parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che: - col ricorso in epigrafe, il Sig. -OMISSIS-agiva avverso il silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Interno sull’istanza del 22 maggio 2023 volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno stagionale in lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24 comma 10 del D. Lgs. 286/1998 (n. di protocollo SA2208558609); - l’intimato Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con mero foglio di stile; - nel corso dell’odierna camera di consiglio il difensore del ricorrente ha riferito che l’interessato ha ottenuto il permesso di soggiorno oggetto della richiesta conversione; - alla camera di consiglio dell’11 marzo 2025, la causa era trattenuta in decisione; Ritenuto che: - per effetto dell’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno oggetto dell’istanza di conversione il richiedente abbia conseguito il bene della vita ambìto; - stante l’effetto satisfattivo dell’occorsa sopravvenienza provvedimentale, va dato atto della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.; - appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite, con onere di rimborso del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato, che va rimborsato dal Ministero dell’Interno in favore della parte ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificarlo. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
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