Sentenza n. 202500275/2025
Silenzio Serbato Dalla P.a. In Merito All’istanza Presentata In Data 22/12/2022 Dal Ricorrente, Avente Ad Oggetto La Procedura Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Prevista Dagli Artt. 5 E Ss. Del D. Lgs. 286/1998
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza alla Pubblica Amministrazione in data 22 dicembre 2022 al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno secondo le procedure previste dalla normativa sull'immigrazione. Decorso il termine entro il quale l'amministrazione dovrebbe legittimamente pronunciarsi sulla richiesta, quest'ultima ha serbato silenzio, cioè non ha emesso alcun provvedimento esplicito nè favorevole nè sfavorevole. Di fronte a tale inerzia, il ricorrente ha impugnato il silenzio della P.A. innanzi al TAR Campania, sezione di Salerno, lamentando la mancata conclusione di un procedimento amministrativo che incide direttamente sulla sua permanenza regolare nel territorio nazionale. La controversia trovava fondamento nella violazione dei termini ordinatori e nella necessità di ottenere un pronunciamento definitivo da parte dell'amministrazione, la cui mancata risposta prolungava lo stato di incertezza giuridica del ricorrente.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno è disciplinata dal Decreto Legislativo numero 286 del 1998, il cosiddetto Testo Unico sull'Immigrazione, i cui articoli 5 e seguenti dettano la procedura per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno per stranieri. Tale normativa individua i termini entro cui l'amministrazione competente deve pronunciarsi, nonché le ipotesi in cui il silenzio prolungato della P.A. configura un vizio del procedimento capace di generare diritti del ricorrente. Nel sistema generale del diritto amministrativo italiano, il principio di tempestività della gestione dei procedimenti amministrativi rappresenta un obbligo primario affinché i diritti dei cittadini non rimangano in sospeso, soprattutto in materie che incidono sulla libertà personale e sul diritto di movimento, quale quella dell'immigrazione. La legge sulla ricorsi amministrativi e il codice del processo amministrativo prevedono specifiche tutele contro il silenzio della P.A., permettendo ai ricorrenti di impugnare innanzi al giudice amministrativo tale inerzia.
La questione giuridica
La questione centrale riguardava la legittimità del perdurante silenzio della P.A. rispetto a una richiesta di permesso di soggiorno e il diritto del ricorrente a ottenere una pronuncia esplicita dalla medesima amministrazione entro i termini normativamente fissati. Il ricorrente contestava il protrarsi dell'inerzia amministrativa quale violazione dei suoi diritti procedurali e sostanziali, richiedendo al giudice di accertare il vizio della mancata risposta e di ottenere una condanna dell'amministrazione all'adozione di un provvedimento conforme. La rilevanza della questione risiede nell'intersezione tra il diritto alla conservazione dello status di soggiornante legale e il dovere dell'amministrazione di esercitare i propri poteri in modo sollecito e trasparente, secondo i principi di buona amministrazione.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR, nel procedere alla valutazione della controversia, ha ritenuto opportuno verificare lo stato attuale della procedura e la situazione amministrativa del ricorrente successivamente all'instaurazione del giudizio. Dalla verifica è emerso presumibilmente che l'amministrazione competente ha comunque concluso il procedimento amministrativo, rilasciando o rifiutando il permesso di soggiorno richiesto, oppure ha provveduto comunque a pronunciarsi sulla istanza del ricorrente, rendendo così superflua la prosecuzione della causa in sede giudiziaria. Quando la materia del contendere viene meno per effetto di sopravvenute circostanze — quale l'emanazione di un provvedimento amministrativo esplicito — il giudice non può che prendere atto di tale mutamento e dichiarare, conseguentemente, che il ricorso ha perso significato pratico. La cessazione della materia del contendere rappresenta in questo contesto un esito positivo per il ricorrente, in quanto segnala che l'amministrazione ha finalmente provveduto a chiudere il procedimento amministrativo sospeso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione terza, con sentenza del 12 febbraio 2025 ha dichiarato cessata la materia del contendere, disponendo l'estinzione del giudizio per sopravvenuta mancanza di interesse a ricorrere. Tale pronuncia comporta che il ricorso viene archiviato in quanto il suo oggetto — ovvero la pretesa volta a vincere il silenzio della P.A. — ha perso rilevanza pratica grazie all'intervento tardivo ma comunque intervenuto dell'amministrazione. Le spese di giudizio presumibilmente rimangono compensate fra le parti o poste interamente a carico dell'amministrazione, considerato il dilatarsi ingiustificato dei termini.
Massima
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere per il rilascio di un permesso di soggiorno estingue il giudizio amministrativo quando sopravvenga la pronuncia amministrativa esplicita da parte della P.A., venendo meno l'interesse del ricorrente a conseguire una condanna giudiziaria dell'amministrazione stessa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Pierluigi Russo, Presidente, Estensore Olindo Di Popolo, Consigliere Simona Saracino, Referendario per la declaratoria, d’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Salerno in merito-OMISSIS- prevista dagli artt. 5 e ss. del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza; sul ricorso numero di registro generale 1346 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno - Questura di Salerno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno domiciliataria ex lege in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 58; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1. Premesso che con il presente ricorso il deducente ha chiesto al Collegio di accertare la formazione del silenzio inadempimento in ordine all’istanza presentata in data 22 dicembre 2022 alla Questura di Salerno, avente ad oggetto il rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi dagli artt. 5 e ss. del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 2862. 1.1. Rilevato che l’Amministrazione resistente, con memora del 2 ottobre 2024, ha evidenziato che “la Questura di Salerno ha fatto pervenire, come da documentazione allegata (all.doc.1), comunicazione con la quale è stato consegnato all’interessato il permesso di soggiorno n. I20603729, valido dal 28.08.2023 fino al 30.07.2026”, chiedendo al Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere; 3. Rilevato che il difensore di parte ricorrente, nel corso dell’udienza dell’11 febbraio 2025, ha confermato l’emissione del titolo; 4. Ritenuto, alla luce di quanto esposto, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., essendo intervenuta la piena soddisfazione del bene della vita anelato dal ricorrente; 5. Ritenuto, quanto alle spese, di poterle compensare in ragione della natura della controversia e del comportamento attivo della Questura di Salerno, ponendo il solo contributo unificato a carico dell’Amministrazione resistente. 6. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Il contributo unificato va posto a carico dell’Amministrazione resistente. Manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dei ricorrenti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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