Tar Campania - SalernoSEZIONE TERZA17 dicembre 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202502114/2025

Silenzio Serbato Sulla Pratica N. 24sa014793 Del 20.11.2024 Relativa Al Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Protezione Speciale Giusta Ordinanza N.1437/2024 Del Tribunale Di Salerno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al TAR Campania di Salerno impugnando il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione in relazione alla pratica identificata con numero 24sa014793, protocollata il 20 novembre 2024, riguardante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il ricorrente aveva già ottenuto dal Tribunale di Salerno l'ordinanza cautelare numero 1437/2024, con la quale il giudice aveva verosimilmente ordinato all'amministrazione di provvedere al rilascio del permesso entro un termine determinato, ritenendo sussistenti i presupposti per l'adozione di misure cautelari. A fronte del persistente silenzio dell'amministrazione nel dar corso a tale ordinanza, il ricorrente si era quindi rivolto al TAR per ottenere una pronuncia che accertasse l'illegittimità del comportamento omissivo e coercizzasse la pubblica amministrazione a provvedere.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per protezione speciale è disciplinata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, e dalle successive modifiche e integrazioni. L'amministrazione competente è tenuta a pronunciarsi nei tempi previsti dalla legge sulla concessione del permesso, e il silenzio-rifiuto presunto opera quando l'ente non provvede entro il termine legale. Il ricorso amministrativo contro il silenzio è ammissibile qualora vi sia stato un ritardo significativo nel provvedimento e il ricorrente abbia interesse concreto al suo rilascio, secondo le regole generali del procedimento amministrativo disciplinate dalla legge 241 del 1990.

La questione giuridica

La controversia riguardava essenzialmente due aspetti strettamente connessi: se sussistesse un silenzio illegittimo della pubblica amministrazione nel dar corso all'ordinanza cautelare resa dal Tribunale e quale fosse il rimedio processuale adatto a tutelare il ricorrente. La questione aveva rilevanza costituzionale poiché coinvolgeva il diritto alla protezione speciale, spesso legato a situazioni di vulnerabilità, nonché il principio della effettività della tutela giurisdizionale, che risulterebbe vana se l'amministrazione potesse ignorare le ordinanze dei giudici.

La motivazione del giudice

Il collegio ha ritenuto che durante il pendere del ricorso, la situazione fattuale sottostante si era modificata, comportando la cessazione dell'interesse alla decisione della controversia. È presumibile che, in accoglimento o in seguito all'ordinanza cautelare, la pubblica amministrazione abbia finalmente provveduto al rilascio del permesso di soggiorno al ricorrente, soddisfacendo così completamente la pretesa dedotta in giudizio. Nella misura in cui il ricorrente ha ottenuto tutto ciò che aveva chiesto, il TAR ha correttamente ritenuto che non sussista più l'interesse concreto e attuale a una pronuncia da parte del giudice amministrativo sul punto, giacché la sentenza non apporterebbe alcun mutamento della situazione giuridica del ricorrente. Tale pronuncia, pur tecnicamente corretta, non avrebbe effetti pratici rilevanti per le parti.

La decisione

Il TAR Campania, sezione terza, ha dichiarato cessata la materia del contendere, ordinando conseguentemente l'estinzione del giudizio. Tale pronuncia, lungi dall'essere una soccombenza per il ricorrente, rappresenta il migliore risultato possibile, in quanto attesta che l'amministrazione ha infine conformato il proprio comportamento alle istanze di tutela inizialmente formulate, provvedendo al rilascio del permesso di soggiorno richiesto.

Massima

L'amministrazione deve dare tempestivo e pieno eseguimento alle ordinanze cautelari rese dai giudici, e laddove provveda a soddisfare la pretesa oggetto del ricorso, la controversia dinanzi al giudice amministrativo si estingue per cessazione della materia del contendere.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Pierluigi Russo,	Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo,	Consigliere
Marcello Polimeno,	Referendario
per l’accertamento,
del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. sull’istanza presentata in data 20.11.2024, avente ad oggetto la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
sul ricorso numero di registro generale 1131 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Violetta Lamberti e Valentina Mercadante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, Questura di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 58;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Uditi per le parti i difensori nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025, come specificato nel verbale, relatore il dott. Pierluigi Russo;
Premesso che con il presente ricorso il ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. in merito all’istanza avente ad oggetto la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
Rilevato che, con memoria del 26 novembre 2025, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha evidenziato “che il procedimento amministrativo di rilascio del titolo di soggiorno si è concluso con esito favorevole all’interessato ed è stato consegnato all’interessato in data 30.10.2025”, chiedendo al Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere;
Rilevato che, con memoria del 10 dicembre 2025, parte ricorrente ha confermato tale circostanza, evidenziando altresì che “dalla lettura della documentazione depositata da controparte emerge che il procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo di soggiorno per protezione speciale è stato istruito solo a seguito della proposizione del presente ricorso (…) le verifiche del caso sono iniziate solo il 30.09.2025 e passare alla firma il medesimo giorno, nonché all’autorizzazione dello stesso con trasmissione dei dati al poligrafo nazionale per la stampa del titolo prodotto nei successivi 20 giorni e poi consegnato al ricorrente il 30.10.2025 (…) A ciò si aggiunga che dalla formalizzazione dell’istanza alla consegna del titolo è passato più di un anno, sebbene, la procedura interna sia durata praticamente un giorno, difatti il tutto è si è svolto il 30.09.2025 come emerge dalla documentazione prodotta da controparte. Pertanto, si chiede condannarsi la PA alle spese e competenze del presente giudizio
da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari”;
Ritenuto, stante l’effetto satisfattivo dell’occorsa sopravvenienza, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Ritenuto, quanto alle spese, di poterle compensare tra le parti, tenuto anche conto del numero elevato di analoghe istanza presentate presso la Questura di Salerno, con onere del pagamento del contributo unificato a carico dell’Amministrazione resistente;
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificarlo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato che va posto a carico del Ministero dell’Interno.
Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

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