Sentenza n. 202502076/2025
Silenzio Serbato Dalla P.a. In Merito All’istanza Presentata Dal Ricorrente, Avente Ad Oggetto La Richiesta Del Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Protezione Speciale
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza alla pubblica amministrazione competente per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, diritto riconosciuto dalla normativa italiana in favore di stranieri vittime di violenze particolari o in situazioni di vulnerabilità. Dinanzi all'inerzia della pubblica amministrazione, che non ha dato seguito alla richiesta entro i termini previsti, il ricorrente ha impugnato questo silenzio-rifiuto davanti al Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Salerno, chiedendo l'annullamento del silenzio serbato e l'obbligo per l'amministrazione di provvedere al rilascio del permesso. Durante il corso del giudizio, mentre la controversia era pendente, l'amministrazione ha assunto un provvedimento che ha modificato la situazione giuridica iniziale, determinando la sovvenienza di fatti nuovi tali da incidere direttamente sull'utilità della pronuncia giudiziale.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per protezione speciale è disciplinata dal decreto legislativo n. 286 del 1998 e successivamente dalla legislazione italiana in materia di immigrazione, che riconosce categorie protette di stranieri ai quali deve essere garantito il diritto di soggiorno in situazioni di particolare vulnerabilità o pericolo. La legge prevede termini specifici entro i quali la pubblica amministrazione deve adottare provvedimenti in risposta alle istanze avanzate dai cittadini stranieri, e qualora tali termini non siano osservati, il silenzio prolungato dell'amministrazione assume una rilevanza giuridica significativa. Il codice del processo amministrativo disciplina inoltre il regime del silenzio della pubblica amministrazione e consente al ricorrente di impugnare l'inerzia amministrativa davanti ai giudici amministrativi per ottenere sia l'annullamento che l'obbligo di provvedimento.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia consisteva nel verificare se il silenzio della pubblica amministrazione sulla richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale potesse essere efficacemente impugnato e quale tutela dovesse essere accordata al ricorrente in presenza di tale inerzia amministrativa. La questione coinvolgeva l'interpretazione dei diritti soggettivi dello straniero vulnerabile, la portata degli obblighi amministrativi di provvedimento, e il regime processuale applicabile alle controversie aventi ad oggetto diritti personalissimi quali quelli inerenti alla permanenza e alla protezione nel territorio dello Stato. Era inoltre in discussione se il ricorso amministrativo rappresentasse lo strumento più appropriato per ottenere la tutela richiesta.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha ritenuto che durante lo svolgimento del giudizio amministrativo la situazione fattuale e giuridica sottostante alla controversia si fosse modificata in maniera tale da rendere sopravvenuta e non più contestabile. In particolare, l'amministrazione ha provveduto a definire la posizione del ricorrente con riferimento alla richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale, eliminando così l'oggetto della controversia originaria. Il giudice ha considerato che quando il ricorrente consegue sostanzialmente in corso di giudizio il risultato pratico che era perseguito con la ricorso, viene meno l'interesse concreto alla pronuncia e la materia del contendere cessa di esistere sotto il profilo giuridico. Tale valutazione è conforme alla consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui la cessazione della materia del contendere rappresenta una causa di riduzione della giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione terza, con sentenza del dieci dicembre duemilaventicinque ha dichiarato cessata la materia del contendere. Questa pronuncia comporta l'estinzione del giudizio, senza che il TAR abbia potuto o dovuto entrare nel merito delle censure avanzate dal ricorrente, poiché venuta meno la necessità di una tutela giudiziale. Il ricorrente, pur non ottenendo una pronuncia di accoglimento formale, ha comunque conseguito il risultato pratico della richiesta originaria attraverso il provvedimento amministrativo sopravvenuto, il quale ha assorbito completamente l'oggetto della controversia originaria e reso inservibile una ulteriore pronuncia giudiziale.
Massima
Quando durante il corso del giudizio amministrativo il ricorrente ottiene tramite provvedimento della pubblica amministrazione la tutela sostanziale richiesta con il ricorso, viene meno l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia e il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Pierluigi Russo, Presidente, Estensore Olindo Di Popolo, Consigliere Marcello Polimeno, Referendario per l’accertamento, del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. sull’istanza presentata in data 4.3.2024 dal ricorrente, avente ad oggetto la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno, nonché dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza; sul ricorso numero di registro generale 275 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, Questura di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 58; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che con il presente ricorso il ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. in merito all’istanza avente ad oggetto la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno; Considerato che, nel corso dell’odierna udienza, l’avvocato presente per la parte ricorrente ha evidenziato l’avvenuto rilascio del titolo di soggiorno, chiedendo al Collegio di dichiarare cessata la materia del contendere; Ritenuto, stante l’effetto satisfattivo dell’occorsa sopravvenienza, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.; Rilevato, quanto alle spese, di poterle compensare tra le parti, con onere del pagamento del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente; Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificarlo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato che va posto a carico del Ministero dell’Interno. Manda alla Segreteria per l’oscuramento delle generalità del ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
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