Sentenza n. 202502007/2025
Silenzio Serbato Dalla P.a. In Merito All’istanza Presentata In Data 04/10/2023 Dal Ricorrente, Avente Ad Oggetto La Richiesta Del Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Protezione Speciale
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato una formale istanza alla pubblica amministrazione italiana in data 4 ottobre 2023, chiedendo il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, un beneficio previsto dall'ordinamento italiano per coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità particolari. Trascorso il termine legale per provvedere, la pubblica amministrazione ha mantenuto il silenzio senza rispondere all'istanza, né con un provvedimento esplicito di accoglimento né con uno di rigetto. Il ricorrente, frustrato dall'inerzia amministrativa e gravato dall'incertezza sulla propria posizione giuridica e sulla possibilità di permanere regolarmente in Italia, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno, denunciando il silenzio illegittimo e chiedendo l'annullamento o la sostituzione del provvedimento silenzioso. Durante il corso del procedimento amministrativo, tuttavia, la situazione si è evoluta, portando al venir meno della controversia originaria.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno e della protezione speciale è regolata dal Testo Unico sull'immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, che disciplina i diversi titoli autorizzativi per la permanenza di stranieri nel territorio italiano. La protezione speciale costituisce una forma di tutela riconosciuta a favore di persone vulnerabili che si trovano in condizioni di grave svantaggio, quali vittime di violenza, sfruttamento, tratta o altre situazioni di rischio. L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze presentate dai cittadini stranieri, pena l'illegittimità del silenzio. Qualora l'amministrazione violi questi termini, il ricorrente può promuovere un ricorso amministrativo per far dichiarare l'illegittimità dell'inerzia e per conseguire il provvedimento dovuto o, almeno, l'annullamento della pretesa comportamento omissivo.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità del silenzio mantenuto dalla pubblica amministrazione nei confronti dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 4 ottobre 2023. Il ricorrente contesta l'assenza di una risposta amministrativa entro i termini di legge e lamenta il pregiudizio derivante dall'incertezza sulla propria situazione giuridica e sulla permanenza regolare in Italia. La questione sottesa al giudizio riguarda il diritto del cittadino straniero a ottenere una pronuncia espressa e motivata della pubblica amministrazione, nonché i rimedi esperibili avverso il silenzio illegittimo. Il punto controverso riflette la tensione tra i diritti procedurali dei ricorrenti e l'obbligo della pubblica amministrazione di operare in trasparenza e con tempestività.
La motivazione del giudice
Nel corso del procedimento dinanzi al TAR, la situazione fattuale sottesa alla controversia è mutata, sia che la pubblica amministrazione abbia finalmente provveduto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, sia che si sia determinata una circostanza estintiva della controversia stessa. Il collegio giudicante, accertato il venir meno della materia del contendere, ha ritenuto opportuno dichiarare cessata la controversia in luogo di pronunciarsi nel merito sulla legittimità dell'originario silenzio amministrativo. Tale provvedimento rispecchia l'assodato principio per cui, allorché durante il procedimento amministrativo sopravvenga un evento che elimini la controversia, il giudice non può proseguire nel giudizio per difetto di interesse a ricorrere. La decisione del TAR riconosce implicitamente il diritto del ricorrente a una pronuncia amministrativa, dal momento che la cessazione della materia del contendere presuppone che l'istanza sia stata o dovrà essere risolta.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania dichiara cessata la materia del contendere rispetto alla controversia riguardante il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione. Tale dichiarazione comporta l'estinzione del procedimento di ricorso senza pronuncia nel merito sulla legittimità dell'originario provvedimento silenzioso. La conseguenza pratica è che il ricorrente ottiene sostanzialmente quanto richiesto attraverso l'intervento tardivo dell'amministrazione, cessando così l'interesse a ricorrere, sebbene rimanga irrisolto il problema della tutela per il comportamento omissivo precedente.
Massima
Quando la materia del contendere relativa al silenzio serbato da un'amministrazione pubblica venga a cessare per sopravvenuto provvedimento dell'amministrazione stessa durante il corso del giudizio amministrativo, il giudice dichiara cessata la controversia in assenza di interesse a ricorrere, salva la questione della responsabilità amministrativa per il ritardo omissivo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Pierluigi Russo, Presidente Marcello Polimeno, Referendario Simona Saracino, Referendario, Estensore per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Salerno in ordine all’istanza in ordine all’istanza (n. -OMISSIS-) volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 25/2008 riconosciuta dal Tribunale di Salerno e del conseguente obbligo della Questura di Salerno di provvedere sulla predetta istanza; e per la condanna della Questura di Salerno di provvedere, entro un termine non superiore a sessanta giorni; per la nomina di un Commissario ad acta, per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine stabilito; con ogni consequenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese del giudizio. sul ricorso numero di registro generale 594 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Salerno; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che: - col ricorso in epigrafe, -OMISSIS- (in appresso E. K. K.) cittadino marocchino, agiva avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Questura di Salerno sull’istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 25/2008 riconosciuta dal Tribunale di Salerno; - costituitosi in giudizio, l’intimato Ministero dell’Interno documentava che il richiesto titolo di soggiorno è stato rilasciato all’interessato in data 09.10.2025; - alla camera di consiglio del 25 novembre 2025, in cui in difensore del ricorrente confermava il conseguimento del richiesto titolo di soggiorno da parte del proprio assistito, la causa era trattenuta in decisione; Ritenuto che: - per effetto del perfezionamento della procedura di rilascio del permesso di soggiorno, confermato in udienza camerale dal difensore del ricorrente, quest’ultimo ha conseguito il bene della vita ambito; - stante l’effetto satisfattivo prodotto dall’occorsa sopravvenienza provvedimentale, va dato atto della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.; - appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite, con imputazione del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico del Ministero dell’Interno e in favore della parte ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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