Sentenza n. 202502006/2025
Silenzio Serbato Dalla P.a. In Merito All’istanza Presentata In Data 03/12/2024 Dal Ricorrente, Avente Ad Oggetto La Richiesta Del Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Protezione Speciale
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso al TAR della Campania, sezione di Salerno, avverso il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione in merito a una richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La domanda era stata formalmente presentata il 3 dicembre 2024 presso gli uffici competenti. La pubblica amministrazione, decorsi i termini previsti dalla legge per la decisione, non ha provveduto né a concedere il permesso richiesto né a comunicare un formale diniego, determinando così una situazione di stallo amministrativo che ledeva il diritto del ricorrente a ricevere una risposta legittima entro tempi certi. Il ricorrente si è visto costretto ad impugnare questo atteggiamento omissivo della PA per tutelare il suo interesse al riconoscimento della protezione speciale in base alle norme internazionali e nazionali vigenti. Il caso si inserisce nella complessa materia dell'immigrazione e della protezione dei diritti fondamentali dei migranti, dove il diritto a una decisione amministrativa tempestiva assume rilevanza costituzionale.
Il quadro normativo
La materia è regolata dal decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286, che codifica la disciplina dell'immigrazione in Italia, nonché dal decreto legislativo 28 gennaio 2008 numero 25, che attua la direttiva 2005/85/CE in materia di procedure di asilo. Le norme internazionali richiamate includono la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati e il Protocollo del 1967, che vincolano l'Italia al riconoscimento e alla protezione di coloro che sono perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un gruppo sociale. La protezione speciale rappresenta un istituto giuridico che garantisce tutela a chi non soddisfa i criteri formali della Convenzione di Ginevra ma rimane esposto a rischi gravi di discriminazione o violenza nel paese di origine. Il diritto amministrativo generale, con i suoi principi di celerità, trasparenza e buona amministrazione, impone alla pubblica amministrazione l'obbligo di concludere i procedimenti entro termini perentori, pena la configurazione di illegittimità del silenzio.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità del silenzio della pubblica amministrazione in risposta a una richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale. Il nodo centrale è se il mancato pronunciamento entro i termini di legge costituisca violazione della procedura amministrativa e lesione del diritto soggettivo del ricorrente a una decisione tempestiva e motivata. In secondo luogo, si pone la questione se il silenzio debba essere interpretato come diniego implicito oppure se mantenga carattere di mera omissione procedimentale. La questione è rilevante sotto il profilo costituzionale perché investe il diritto al ricorso, il diritto a una giustizia amministrativa effettiva e il diritto a non subire discriminazioni sulla base della nazionalità o delle condizioni personali.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha ragionato secondo il principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa per cui il silenzio della pubblica amministrazione oltre il termine di legge integra un vizio procedimentale che rende illegittimo il provvedimento omissivo. Tuttavia, nel momento successivo alla presentazione del ricorso e prima della decisione, è emerso che l'amministrazione ha finalmente dato risposta alla richiesta del ricorrente, accogliendo almeno parzialmente la domanda di protezione speciale o comunque regolarizzando la posizione amministrativa. Questa circostanza ha determinato la cessazione della materia del contendere, in quanto il diritto dedotto è stato riconosciuto o la situazione di illegittimità è stata rimossa dall'amministrazione. Il giudice ha valutato che, pur sussistendo il vizio del silenzio originario, la pronuncia sulla questione di merito risultava ormai priva di significato pratico a causa dell'intervento curativo amministrativo. La dichiarazione di cessata materia del contendere rappresenta pertanto una soluzione processuale che riconosce implicitamente l'illegittimità del comportamento omissivo ma accerta l'avvenuta rimessione in pristino della posizione del ricorrente.
La decisione
Il TAR dichiara cessata la materia del contendere, estinguendo il giudizio senza pronunciarsi ulteriormente sulle responsabilità dell'amministrazione per il ritardo. Questa decisione significa che il ricorrente ha ottenuto il risultato sostanziale cui mirava, ossia la risposta della pubblica amministrazione alle sue esigenze di protezione, anche se il contesto della cessazione implica che il diritto è stato riconosciuto solo dopo l'impulso giudiziale. Sebbene non vi sia una condanna formale della pubblica amministrazione per il silenzio, la situazione stessa in cui il diritto è stato riconosciuto dopo il ricorso costituisce una sconfitta amministrativa e una conferma del vizio procedimentale originario. Non risultano prescrizioni ulteriori né rinvii, essendo il procedimento concluso con l'estinzione della lite.
Massima
La cessazione della materia del contendere conseguente all'accoglimento tardivo di una richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale, successivo al ricorso amministrativo, implica il riconoscimento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla pubblica amministrazione oltre il termine di legge, benché non comporti una pronuncia espressa di annullamento del provvedimento omissivo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Pierluigi Russo, Presidente Marcello Polimeno, Referendario Simona Saracino, Referendario, Estensore per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Salerno in ordine all’istanza numero -OMISSIS- e del conseguente obbligo della Questura di Salerno di provvedere sulla predetta istanza; e per la condanna della Questura di Salerno di provvedere, entro un termine non superiore a sessanta giorni; per la nomina di un Commissario ad acta, per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine stabilito; con ogni consequenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese del giudizio. sul ricorso numero di registro generale 870 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Salerno; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che: - col ricorso in epigrafe, -OMISSIS- (in appresso, B. A.), cittadino marocchino, agiva avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Questura di Salerno sull’istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 25/2008 riconosciuta dal Tribunale di Salerno; - costituitosi in giudizio, l’intimato Ministero dell’Interno documentava che il richiesto titolo il permesso di soggiorno, con scadenza 17.10.2025, è stato consegnato in data 17.11.2025; - alla camera di consiglio del 25 novembre 2025, in cui in difensore del ricorrente confermava il conseguimento del richiesto titolo di soggiorno da parte del proprio assistito, la causa era trattenuta in decisione; Ritenuto che: - per effetto del perfezionamento della procedura di rilascio del permesso di soggiorno, confermato in udienza camerale dal difensore del ricorrente, quest’ultimo ha conseguito il bene della vita ambito; - stante l’effetto satisfattivo prodotto dall’occorsa sopravvenienza provvedimentale, va dato atto della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.; - appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite, con imputazione del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico del Ministero dell’Interno e in favore della parte ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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