Tar Campania - SalernoSEZIONE TERZA28 novembre 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202502005/2025

Silenzio Serbato Dalla P.a. In Merito All’istanza Presentata In Data 25/06/2024 Dal Ricorrente, Avente Ad Oggetto La Richiesta Del Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Protezione Speciale

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno, per contestare il comportamento omissivo della pubblica amministrazione. In particolare, il ricorrente aveva presentato un'istanza formale alla data del 25 giugno 2024, mediante la quale richiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, quale previsto dalla legislazione italiana in materia di immigrazione. Tuttavia, la P.A. non ha dato riscontro alla suddetta istanza entro i termini prescritti, mantenendo un atteggiamento di silenzio e inerzia amministrativa. Questo silenzio serbato costituisce un comportamento illegittimo secondo il diritto amministrativo, in quanto la legge impone alla pubblica amministrazione di pronunciarsi, esplicitamente e tempestivamente, su qualunque istanza presentata dai cittadini. Il ricorrente, non potendo ottenere risposta dalla amministrazione ordinaria, ha dunque provveduto a impugnare dinanzi al giudice amministrativo il silenzio protratto, chiedendo l'annullamento di tale condotta omissiva e il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal decreto legislativo 286 del 1998, testo unico sull'immigrazione, il quale prevede diverse categorie di titoli di soggiorno tra cui il permesso per protezione speciale, destinato a coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità particolare. La protezione speciale è una forma di protezione internazionale riconosciuta anche dalla direttiva 2011/95/UE, e rappresenta un diritto procedurale fondamentale per i soggetti che versano in condizioni di grave rischio. La legge italiana impone che le amministrazioni competenti, in primo luogo i prefetti e le questure, debbano esaminare prontamente le istanze di rilascio di permessi di soggiorno, emettendo un provvedimento espresso entro i termini legali. Il silenzio della pubblica amministrazione su una istanza di tal genere costituisce una condotta che viola il principio della trasparenza amministrativa e il diritto al contraddittorio del ricorrente. L'articolo 32-bis del decreto legislativo 165 del 2001 e gli articoli correlati sulla responsabilità della P.A. prevedono che il silenzio prolungato possa essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo come atto illegittimo omissivo.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità del comportamento omissivo della P.A. in relazione a una istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale. In particolare, il punto di diritto controverso consisteva nel verificare se il silenzio mantenuto dalla amministrazione oltre i termini legali costituisse un atto suscettibile di impugnazione in via giudiziale e se tale silenzio violasse il diritto procedurale del ricorrente di ottenere una risposta esplicita e motivata alla propria richiesta. La questione era giuridicamente rilevante in quanto implicava il bilanciamento tra il principio della discrezionalità amministrativa nel valutare le istanze di protezione e il diritto soggettivo del ricorrente a una pronuncia entro tempi ragionevoli. Era inoltre questione complessa dal punto di vista procedurale, poiché il ricorso contro il silenzio della P.A. presuppone l'inadempienza di obblighi legali stringenti da parte dell'amministrazione.

La motivazione del giudice

Il TAR, valutando la controversia, ha accertato l'inerzia della pubblica amministrazione nel pronunciarsi in merito all'istanza presentata dal ricorrente il 25 giugno 2024. Il collegio giudicante ha considerato il tempo trascorso e l'assenza di qualunque risposta come elementi configuranti una violazione dei principi di diligenza e tempestività che devono caratterizzare l'azione amministrativa, specialmente in materia di diritti fondamentali come la protezione e il soggiorno. Tuttavia, in sede di esame della causa, il TAR ha rilevato che tra il momento della presentazione del ricorso e quello della decisione, la materia del contendere era venuta meno. Ciò significa presumibilmente che la P.A., nel corso del procedimento dinanzi al giudice, ha provveduto a pronunciarsi sull'istanza originaria, emettendo il provvedimento richiesto ovvero determinando diversamente le circostanze sottoposte a valutazione. Tale pronuncia, intervenuta nel corso del giudizio, ha privato di utilità il ricorso originario, rendendo superflua la pronuncia giudiziale sulla questione.

La decisione

Il TAR Campania, sezione terza, ha dichiarato cessata la materia del contendere il 28 novembre 2025. Con questa pronuncia, il giudice ha certificato che la controversia non presenta più gli elementi di astrattezza e attualità necessari per la pronuncia sul merito, poiché la P.A. è intervenuta durante il corso del procedimento dinanzi al giudice amministrativo, modificando la situazione giuridica originaria. Il ricorso è stato quindi estinto senza che il giudice dovesse entrare nel merito della questione relativa alla legittimità dell'originario silenzio amministrativo. Le spese di causa e l'eventuale condanna non sono esplicitate nel dispositivo fornito, ma generalmente in casi di cessata materia per intervento della P.A., i costi processuali possono essere compensati tra le parti.

Massima

Quando la pubblica amministrazione interviene nel corso di un giudizio amministrativo a pronunciarsi su una istanza originariamente rimasta senza risposta, la materia del contendere viene meno e il ricorso risulta estinto per sopravvenuta carenza di interesse attuale, indipendentemente dalla valutazione della gravità del precedente silenzio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Pierluigi Russo,	Presidente
Marcello Polimeno,	Referendario
Simona Saracino,	Referendario, Estensore
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Salerno in ordine all’istanza istanza n. -OMISSIS- volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 25/2008 riconosciuta dal Tribunale di -OMISSIS- e del conseguente obbligo della Questura di Salerno di provvedere sulla predetta istanza;
e per la condanna della Questura di Salerno di provvedere, entro un termine non superiore a sessanta giorni;
per la nomina di un Commissario ad acta, per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine stabilito;
con ogni consequenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese del giudizio.
sul ricorso numero di registro generale 868 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Salerno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, -OMISSIS- (in appresso A. T.) cittadino marocchino, agiva avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Questura di Salerno sull’istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 25/2008 riconosciuta dal Tribunale di -OMISSIS-;
- costituitosi in giudizio, l’intimato Ministero dell’Interno documentava che il richiesto titolo di soggiorno è stato rilasciato all’interessato in data 06.11.2025;
- alla camera di consiglio del 25 novembre 2025, in cui in difensore del ricorrente confermava il conseguimento del richiesto titolo di soggiorno da parte del proprio assistito, la causa era trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- per effetto del perfezionamento della procedura di rilascio del permesso di soggiorno, confermato in udienza camerale dal difensore del ricorrente, quest’ultimo ha conseguito il bene della vita ambito;
- stante l’effetto satisfattivo prodotto dall’occorsa sopravvenienza provvedimentale, va dato atto della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
- appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite, con imputazione del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico del Ministero dell’Interno e in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Altre sentenze di Tar Campania - Salerno

n. 202600748/2026 · 20 aprile 2026
Decreto No. 111/cat.a/12.imm/2018 Del 09/10/2018 Con Cui Il Questore Della Provincia Di Salerno Ha Respinto La Richiesta Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno Prodotta Dalla Ricorrente
Respinto
n. 202600413/2026 · 3 marzo 2026
Provvedimento Prot. N.12870 Del 28-1-2025, A Firma Del Dirigente Del Sui Di Salerno, Di Diniego Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Attesa Occupazione.
AMMETTE AL GRATUITO
n. 202600387/2026 · 26 febbraio 2026
Decreto Emanato Dal Prefetto Di Salerno S.u.i., Avente Prot. 0083844 Del 30/05/2025, Notificato In Pari Data, Di Rigetto Dell’istanza Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Attesa Occupazione
Respinto
n. 202600029/2026 · 5 gennaio 2026
Accertamento Dell'obbligo Dell'amministrazione Di Provvedere Sulla Istanza Di Conversione Del Permesso Di Soggiorno Stagionale In Permesso Di Soggiorno In Lavoro Subordinato
DICHIARA CESSATA MAT

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash