Tar Campania - SalernoSEZIONE TERZA27 novembre 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202501950/2025

Silenzio Serbato Dalla P.a. In Merito All’istanza Presentata A Gennaio Del 2024 Dalla Ricorrente, Avente Ad Oggetto La Richiesta Del Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Protezione Speciale

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona ricorrente ha presentato istanza alla Pubblica Amministrazione nel mese di gennaio 2024 chiedendo il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. La PA competente non ha fornito alcuna risposta scritta all'istanza, determinando un silenzio amministrativo che, secondo la disciplina in materia di immigrazione e protezione, dovrebbe essere considerato rigettatorio oppure gestito secondo le procedure previste dalla legge. Di fronte a questa inerzia amministrativa e al mancato rilascio del provvedimento entro i termini di legge, la ricorrente ha deciso di impugnare il silenzio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno, al fine di ottenere l'accertamento del diritto al permesso di soggiorno e la conseguente estinzione dell'illegittimità del silenzio amministrativo.

Il quadro normativo

La normativa di riferimento per questa controversia è costituita dal Decreto Legislativo 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione), che disciplina i permessi di soggiorno e le varie forme di protezione riconosciute ai cittadini stranieri in Italia. La protezione speciale rappresenta una categoria intermedia di protezione internazionale, distinta da asilo e protezione sussidiaria, e può essere concessa in presenza di specifiche circostanze umanitarie o di vulnerabilità. La legge amministrativa generale stabilisce che la PA ha l'obbligo di provvedere su istanze entro termini determinati e che il silenzio oltre tali termini assume il significato stabilito dalla normativa settoriale, integrando in molti casi un comportamento illegittimo. La ricorribilità della inerzia amministrativa è garantita dalle norme sul processo amministrativo, che consentono di impugnare il silenzio della PA quando questo leda il diritto del cittadino ad ottenere un provvedimento.

La questione giuridica

Il punto controverso sottoposto al giudice amministrativo era essenzialmente se la PA avesse l'obbligo di pronunciarsi in forma esplicita sulla richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata a gennaio 2024, e se il silenzio mantenuto dalla amministrazione per un periodo significativo constituisse un comportamento illegittimo tale da determinare la responsabilità della PA. In gioco era il diritto della ricorrente ad una pronuncia amministrativa tempestiva e conforme alla legge su una materia che tocca diritti fondamentali della persona, quali la permanenza nel territorio nazionale e la garanzia di protezione internazionale. La complessità della questione risiedeva anche nella necessità di verificare se il silenzio dovesse essere interpretato come rigetto (con tutte le conseguenze per la ricorrente) oppure se permanesse l'obbligo della PA di pronunciarsi esplicitamente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato la posizione processuale delle parti e ha constatato che nel corso del giudizio la materia del contendere era venuta meno. Questo significa che prima della sentenza, gli elementi che costituivano l'oggetto della controversia erano stati soppressi da circostanze sopravvenute, probabilmente con l'intervento della PA che, resa consapevole del ricorso, ha provveduto a dare una risposta esplicita alla istanza della ricorrente, emanando il provvedimento sul permesso di soggiorno oppure adottando un provvedimento di diniego formale che faceva venir meno l'interesse della ricorrente a ottenere dal giudice l'accertamento del diritto. Il collegio giudicante ha ritenuto di non disporre ulteriori pronunce né di procedere nel merito della controversia, considerando che le circostanze di fatto che l'avevano originata non sussistevano più al momento della decisione, rendendo così inutile una pronuncia giudiziale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione terza, con sentenza del 27 novembre 2025, ha dichiarato cessata la materia del contendere, disponendo quindi l'estinzione del giudizio senza pronunciarsi nel merito sulla pretesa della ricorrente. Questa decisione implica che il ricorso non riceve né un'accoglienza né un rigetto formale, ma piuttosto viene considerato superato dagli eventi verificatisi durante il processo. Le eventuali spese di giudizio possono essere compensate fra le parti o allocate secondo i criteri della cessazione della materia del contendere.

Massima

Quando nel corso di un giudizio amministrativo relativo a silenzio della PA su una istanza di rilascio di permesso di soggiorno la controversia viene soppressa dall'adozione di un provvedimento amministrativo che muta la situazione sostanziale, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere estinguendo il giudizio senza pronunciarsi nel merito della pretesa originaria.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Pierluigi Russo,	Presidente
Olindo Di Popolo,	Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno,	Referendario
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull’istanza del 30 gennaio 2024, volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
sul ricorso numero di registro generale 119 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, -OMISSIS- (in appresso, O. O.) agiva avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Questura di -OMISSIS- sull’istanza del -OMISSIS-, volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, riconosciutale con provvedimento del 22 gennaio 2022 dalla competente Commissione territoriale ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008;
- costituitosi in giudizio, l’intimato Ministero dell’Interno documentava che il richiesto titolo di soggiorno era stato rilasciato;
- alla camera di consiglio del -OMISSIS- in cui in difensore della ricorrente confermava il conseguimento del richiesto titolo di soggiorno da parte della propria assistita, la causa era trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- per effetto del perfezionamento della procedura di rilascio del permesso di soggiorno, confermato in udienza camerale dal difensore della ricorrente, quest’ultima ha conseguito il bene della vita ambito;
- stante l’effetto satisfattivo prodotto dall’occorsa sopravvenienza provvedimentale, va dato atto della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
- appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite, con imputazione del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico del Ministero dell’Interno e in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il nominativo indicato in epigrafe e in motivazione.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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