Sentenza n. 202501949/2025
Silenzio Serbato Dalla P.a. In Merito All’istanza Formalizzata Il 13/07/2023 Dal Ricorrente, Avente Ad Oggetto Il Riconoscimento Della Protezione Internazionale Prevista Dal D. Lgs. 25/2008
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona, il cui nominativo è stato oscurato per ragioni di protezione della privacy e dignità personale, ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (sezione staccata di Salerno) contro il silenzio inadempimento serbato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso una Prefettura. L'istanza di protezione internazionale era stata regolarmente depositata dal ricorrente il 13 luglio 2023, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo numero 25 del 2008. Il ricorso amministrativo è stato proposto nel gennaio 2025 e il Ministero dell'Interno, come organo responsabile della gestione della procedura, si è costituito in giudizio per difendere le proprie ragioni. Tuttavia, nel corso della causa, specificamente durante la camera di consiglio del 28 ottobre 2025, il difensore del ricorrente ha dichiarato in modo esplicito la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo al proprio assistito, creando così una situazione procedurale che ha trasformato radicalmente la natura della controversia.
Il quadro normativo
La materia della protezione internazionale è disciplinata principalmente dal decreto legislativo numero 25 del 2008, che contiene la normativa italiana di implementazione della Direttiva Procedure 2005/85/CE, oggi sostituita dalla Direttiva 2013/32/UE. L'articolo 6 di detto decreto prevede che le istanze di protezione internazionale debbano essere presentate secondo modalità e procedure rigorosamente definite, con conseguente obbligo della Commissione Territoriale di decidere entro termini determinati. La procedura amministrativa è inoltre regolata dal codice del processo amministrativo, in particolare dall'articolo 35, comma 1, lettera c, che disciplina i presupposti della ricevibilità del ricorso, e dall'articolo 85, che regola specificamente la procedura dinanzi al giudice amministrativo. La giurisdizione amministrativa è dunque fondata sul rispetto di condizioni essenziali, tra cui l'interesse ad agire del ricorrente, che deve persistere dall'inizio sino alla conclusione del processo.
La questione giuridica
Il ricorso originariamente verteva sulla illegittimità del silenzio della Commissione Territoriale riguardo all'istanza di protezione internazionale, situazione che avrebbe potuto costituire violazione di diritti fondamentali della persona in materia di accesso al procedimento amministrativo e di tutela giuridica. Tuttavia, il nucleo della controversia si è spostato su di una questione procedurale preliminare: la dichiarazione esplicita del ricorrente di non avere più alcun interesse pratico alla decisione della controversia rendeva ancora possibile una pronuncia nel merito, oppure questa dichiarazione determinava l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse? Il problema era se il giudice amministrativo potesse comunque pronunciarsi nel merito della controversia, sostituendosi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, o se dovesse invece dichiarare improcedibile il ricorso in ottemperanza all'espressa dichiarazione della parte.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, costituito dai magistrati Pierluigi Russo (Presidente), Olindo Di Popolo (Consigliere Estensore) e Marcello Polimeno (Referendario), ha accertato che la dichiarazione attorea di sopravvenuta carenza di interesse a ottenere una pronuncia rendeva necessaria la declaratoria di improcedibilità, senza possibilità alcuna di decidere il merito della controversia. Il TAR ha valorizzato la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, citando numerose sentenze (n. 3848/2016, n. 1278/2019, n. 38/2020, n. 5486/2020, n. 3981/2021 e altre), le quali affermano in modo univoco che quando il ricorrente esprime in forma chiara e univoca la propria volontà di non proseguire nel ricorso, il giudice non può procedere a una decisione nel merito, non può agire d'ufficio, e non può neppure sostituirsi al ricorrente nella valutazione della sussistenza dell'interesse. Il giudice è vincolato a conformarsi alla dichiarazione della parte, poiché altrimenti comporterebbe una violazione del principio dispositivo, che caratterizza il processo amministrativo. La sentenza ha dunque privilegiato il rispetto della volontà della parte sulla possibilità di una pronuncia nel merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, intendendo in tal modo non gravare ingiustamente nessuna delle parti del carico economico della causa, a eccezione però del contributo unificato, quale tributo dovuto allo Stato, che è stato integralmente imputato a carico della ricorrente attesa l'esito in rito della controversia, conseguenza della sua iniziativa. La sentenza ha infine ordinato l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il nominativo del ricorrente, in applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della dignità della persona interessata prevista dal decreto legislativo numero 196 del 2003 e dal Regolamento europeo numero 679 del 2016.
Massima
Quando il ricorrente dichiara espressamente in corso di causa la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, il giudice amministrativo deve dichiarare il ricorso improcedibile per difetto di interesse senza poter procedere a una decisione nel merito della controversia, operando in conformità alla dichiarazione della parte secondo i principi del processo dispositivo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Pierluigi Russo, Presidente Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore Marcello Polimeno, Referendario per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull’istanza di protezione internazionale del 13 luglio 2023. sul ricorso numero di registro generale 873 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che: - col ricorso in epigrafe, -OMISSIS- (in appresso, -OMISSIS-) agiva avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di -OMISSIS- sulla propria istanza di protezione internazionale, presentata, ai sensi ex art. 6 del d.lgs. n. 25/2008, il 13 luglio 2023; - l’intimato Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio; - alla camera di consiglio del -OMISSIS-, in esito alla quale la causa era trattenuta in decisione, il difensore del M. rappresentava la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo al proprio assistito; Ritenuto che: - poiché, alla stregua della dichiarazione attorea richiamata retro, in premessa, nessuna utilità pratica potrebbe derivare al M. da una pronuncia di accoglimento, il ricorso in epigrafe va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.; - ed invero, a fronte dell’espressa enunciazione attorea di sopravvenuta carenza di interesse ad agire, l’adito giudice amministrativo non potrebbe, comunque, che dichiarare il gravame improcedibile, dovendo recedere da ogni altra valutazione in rito o di merito (cfr., Cons. Stato, sez. IV, n. 3848/2016; sez. VI, n. 1278/2019; sez. V, n. 38/2020; n. 5486/2020; sez. III, n. 3981/2021; TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 649/2024; n. 1620/2024; n. 1943/2024; n. 2157/2024; n. 2323/2024); - in questo senso, si è affermato, in giurisprudenza, che: -- nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (Cons. Stato, sez. II, n. 6379/2024); -- al cospetto dell'univoca dichiarazione del difensore della parte ricorrente volta a confermare il venir meno dell'interesse al ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non si può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 10053/2023); - quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico del ricorrente, tenuto conto dell’esito in rito della controversia per iniziativa imputabile esclusivamente a quest’ultimo; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile. Spese compensate, con imputazione del contributo unificato a carico della ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il nominativo indicato in epigrafe e in motivazione. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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